CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 32445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1104/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 24, è elettivamente domi- ciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1547 dellaCORTE D’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella procedura di espropriazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] con- tro [OSCURATO:PERSONA] con pignoramento dei crediti vantati da quest’ultimo nei confronti di B.C.C. Bergamasca e Orobica, [OSCURATO:PERSONA] (madre dell’esecutato) proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.: in particolare, l’opponente “rivendicava”la titolarità delle somme deposi- tate sino alla misura di Euro 123.043,08, sostenendo che le stesse co- stituivano il corrispettivo, versato sul conto tramite assegni, dell’alie- nazione di diritti immobiliari spettanti alla medesima Bruno. 2.Con ordinanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all’ esito dell’ udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo so- spendeva il processo esecutivo e fissava la successiva udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «per verificare se le parti intendono instaurare il giudizio di cognizione ex art. 619 c.p.c.». 3.Il creditore procedente non compariva a tale udienza, durante la quale la parte opponente specificava di non voler avanzare domande ulteriori; il giudice, rilevando che il creditore Boni non era comparso, né aveva giustificato la propria assenza, né aveva richiesto l’introdu- zione del giudizio di merito, né reclamato l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciava l’estinzione della procedura esecutiva e liquidava le spese della fase sommaria in favore della Bruno. 4.Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex artt. 624 e 630 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto difensivo, eccepivano l’inammissibilità del ricorso avversario perché il rimedio contro l’estinzione “atipica”è l’opposizione exart. 617 cod. proc. civ.. 5.Con la sentenza n. 727 del 2019 il Tribunale di Bergamo, repu- tato ammissibile il mezzo impiegato (previsto dall’art. 619, comma 3, cod. proc. civ. avverso l’estinzione “tipica” pronunciata dal giudice 3 dell’esecuzione), accoglieva il reclamo, dichiarando la nullità dell’ordi- nanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rimettendo le parti innanzi al giudice dell’esecuzione. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione, che la Corte d’ appello di Bre- scia, con la sentenza n. 1547 del 25/10/2019, dichiarava inammissibile in ragione del riscontrato conflitto di interessi tra l’esecutato e la terza opponente, costituitisi nell’opposizione e nel reclamo col medesimo di- fensore, con conseguente invalidità degli atticompiuti. 7.Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; restavano intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 8.Il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.È superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2.Infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il terzo pignorato B.C.C. Bergamasca e Orobica non ha mai preso parte al giudizio. 3.In proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità,«In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi diopposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01). 4.Le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa Corte a formulare il menzionato principio di diritto si attagliano, evidentemente , anche al giudizio di reclamo av- verso l’estinzione (nel caso, ritenuta “tipica” dal Tribunale, senza che le parti abbiano svolto alcuna censura su tale qualificazione) del pro- cesso esecutivo, vieppiù perché la stessa risulta pronunziata ai sensi dell’art. 619, comma 3, cod. proc. civ. e, dunque, in esito ad un’oppo- sizione di terzo all’esecuzione (il cui thema decidendum verte sulla ti- tolarità del credito nei confronti della banca pretermessa). 5.La non integrità originaria del contraddittorio – rilevabile d ’ ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità – determina la cassa - zione delle decisioni di merito (oltre alla pronuncia che è oggetto diretto del presente ricorso, anche di quella di primo grado, essendo stato de- finito in rito l’appello) con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado per provvedere all’integrazione del contraddittorio. 6.Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 727 del 2019 e la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1547 del 2019 e rinvia al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso giudice, anche perle spese del giu