Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 575/2014
ECLI:EU:C:2014:2394
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 20 novembre 2014 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] C‑507/13
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
e
Consiglio dell’Unione europea
«Vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento – Ricorso di annullamento – Direttiva 2013/36/UE – Articoli 94, paragrafo 1, lettera g), 94, paragrafo 2, e 162, paragrafi 1 e 3 – Determinazione dei rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione corrisposta ai dipendenti di enti creditizi
e di imprese di investimento le cui attività professionali hanno un impatto importante sul profilo di rischio degli enti – Regolamento n. 575/2013 – Articoli 450, paragrafo 1, lettera d), punti i) e j) e articolo 521, paragrafo 2 – Pubblicazione di talune informazioni relative alla remunerazione – Scelta della base giuridica – Principi di proporzionalità, sussidiarietà e certezza del diritto – Ultra vires – Tutela dei dati personali – Diritto internazionale consuetudinario – Efficacia extraterritoriale dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2013/36/UE»
I –
Introduzione
1.
Nel presente procedimento il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento di un numero limitato di disposizioni di determinati provvedimenti
legislativi del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»). Il ricorso di annullamento concerne il «Pacchetto [OSCURATO:PERSONA]», che è entrato in
vigore il 17 luglio 2013. Il pacchetto consiste in una nuova direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva 2013/36/UE
del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (
2
) (in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]») e in un nuovo regolamento sui requisiti patrimoniali, il regolamento (UE) n. 575/2013
del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
3
) (in prosieguo: il «regolamento CR»).
2.
[OSCURATO:PERSONA] mira a rimettere in discussione gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e 162, paragrafi 1 e 3 della
direttiva [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), e 521, paragrafo 2, del regolamento CR.
3.
In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] contesta la direttiva [OSCURATO:PERSONA] nella misura in cui contiene, nell’articolo 94, paragrafo 1, lettera
g), disposizioni che indicizzano la remunerazione variabile alla fissa con riferimento a quegli individui le cui attività
professionali hanno un impatto sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento (
4
) (in prosieguo: «enti finanziari») in cui sono impiegati. Ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche di cui trattasi,
a mio avviso tale dispositivo dovrebbe essere descritto come «rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile», piuttosto
che come «tetto massimo ai bonus dei banchieri» (
5
). Come illustrerò nell’analisi che segue, questo è un punto cruciale nella valutazione della legittimità del rapporto percentuale
che è l’oggetto principale dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA].
4.
L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] dispone che la componente variabile della remunerazione
non superi il 100% della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo e aggiunge alcune norme ulteriori,
compresa l’opzione che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di permettere agli azionisti di aumentare il rapporto fino a un massimo
del 200%, a talune condizioni, e l’autorizzazione per gli [OSCURATO:PERSONA] membri a stabilire una percentuale massima più bassa (articolo
94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva [OSCURATO:PERSONA]).
5.
Per quanto riguarda il regolamento CR, il [OSCURATO:PERSONA] contesta l’articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), dello stesso,
che dispongono, rispettivamente, la pubblicazione obbligatoria da parte degli enti finanziari dei rapporti tra le componenti
[fissa] e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] e del numero di persone remunerate oltre una certa soglia. [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre la validità dell’articolo
450, paragrafo 1, lettera j), che impone la pubblicazione, da parte degli enti finanziari e a richiesta dello Stato membro
o dell’autorità competente, di informazioni sulla remunerazione relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro
dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza.
6.
L’azione del [OSCURATO:PERSONA] si suddivide in sei motivi. Secondo il primo motivo, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni
controverse, eccetto quello dell’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 521, paragrafo 2, del
regolamento CR, non è corretta. Con il secondo motivo si contesta la validità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della
direttiva [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento CR con riferimento al principio di proporzionalità
e/o al principio di sussidiarietà, mentre il terzo motivo è fondato sul principio della certezza del diritto ed è circoscritto
alla contestazione dell’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il quarto motivo, il conferimento di determinati
poteri all’[OSCURATO:PERSONA] bancaria europea ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ultra vires. Con
il quinto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR viola il diritto
alla vita privata e i principi giuridici che disciplinano la protezione dei dati personali. Secondo il sesto motivo, (vi)
nella parte in cui l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] deve essere applicato ai dipendenti di istituzioni
al di fuori del SEE, esso viola il divieto di extraterritorialità ai sensi del diritto pubblico internazionale consuetudinario.
7.
Tutti i suddetti motivi vengono vigorosamente contestati dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio, sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]
come interveniente.
8.
Gli argomenti proposti dal [OSCURATO:PERSONA] presentano un grado di importanza diverso, con il primo di essi che presenta le ragioni
più attendibili per mettere in discussione la validità dei provvedimenti impugnati. Ciò posto, tratterò per primi i cinque
motivi meno meritevoli, partendo dal sesto motivo e terminando con il secondo, per poi affrontare il primo motivo per ultimo.
II –
Il procedimento dinanzi alla Corte
9.
[OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la Corte il 20 settembre 2013, ha proposto ricorso contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo
e il Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE, chiedendo alla Corte di annullare l’articolo 94, paragrafi
1, lettera g), e 2, e l’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i),
e j), nonché l’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR e di condannare i convenuti alle spese del procedimento per ricorso.
10.
Nei loro controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sostengono che la Corte dovrebbe respingere
l’intero ricorso nel merito e condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle istituzioni convenute,
che, a loro volta, hanno depositato memorie di replica in risposta a quella del [OSCURATO:PERSONA].
11.
[OSCURATO:PERSONA] europea è intervenuta a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni
sulla dichiarazione di intervento della [OSCURATO:PERSONA].
12.
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza che ha avuto luogo l’8 settembre
2014.
III –
[OSCURATO:PERSONA]
A –
Contesto della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento CR
13.
La crisi finanziaria globale, connessa al fallimento della banca di investimenti [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2008, ha reso
evidenti le debolezze del sistema giuridico dell’Unione che disciplina gli enti finanziari. Al fine di ristabilire la stabilità
finanziaria, l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri hanno adottato una vasta gamma di provvedimenti senza precedenti, che
affrontano sia esigenze a breve termine che sviluppi a lungo termine. Ciò ha ricompreso, nel breve termine, l’approvazione
fino ad ottobre 2012 di aiuti agli enti finanziari per più di 5 000 miliardi di EUR (
6
). È stata anche attuata una riforma a lungo termine del quadro normativo relativo agli enti finanziari. Questa mirava all’attuazione
di un quadro onnicomprensivo e sensibile al rischio con riferimento ai requisiti di capitale per gli enti finanziari e a promuovere
una gestione più efficace del rischio.
14.
In precedenza, il cosiddetto «Pacchetto CRD I» del 2006 consisteva in una rifusione della direttiva 2000/12/CE del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (
7
) e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi (
8
). Ciò si è realizzato attraverso l’adozione della direttiva 2006/48/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (
9
) e della direttiva 2006/49/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (
10
).
15.
Tuttavia, i primi anni della crisi finanziaria hanno visto cambiamenti rilevanti in relazione al pacchetto CRD I. In primo
luogo, nel 2009 è stata adottata una nuova direttiva, conosciuta come la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]» (
11
) e diretta al miglioramento della gestione dei grandi fidi, della qualità del capitale degli enti creditizi, della gestione
del rischio di liquidità e della gestione del rischio dei prodotti cartolarizzati. Queste erano le aree che il legislatore
dell’Unione ha considerato rilevanti in relazione alle cause della crisi. Inoltre, nel 2010 l’Unione ha adottato un’ulteriore
direttiva, la cosiddetta «direttiva [OSCURATO:PERSONA]» (
12
), per rafforzare le norme sui capitali bancari e sulla remunerazione nel settore bancario. Entrambi questi provvedimenti sono
stati adottati sulla base dell’articolo 53 TFUE.
16.
La direttiva [OSCURATO:PERSONA] ha visto l’adozione di principi remunerativi al fine di garantire che gli incentivi fossero allineati
agli interessi a lungo termine degli enti finanziari (
13
). La necessità di tali provvedimenti viene spiegata nel considerando 4 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] tramite il riferimento all’espressione
«un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese
di investimento e destabilizzare il sistema bancario».
17.
La direttiva [OSCURATO:PERSONA] ha imposto taluni principi sulle politiche di remunerazione. In particolare, ha imposto che le componenti
fisse e variabili della remunerazione complessiva fossero adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresentasse una
parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile
in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione. Tuttavia,
il rapporto specifico tra le componenti variabile e fissa della remunerazione poteva essere scelto dagli stessi enti finanziari,
nell’ambito fornito dalle disposizioni sulla remunerazione contenute nella direttiva [OSCURATO:PERSONA].
18.
Nel 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’ulteriore normativa al fine di implementare norme regolamentari mondiali sviluppate
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Ciò ha portato all’adozione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], adottata ai sensi dell’articolo
53 TFUE, e del regolamento CR, fondato sull’articolo 114 TFUE. Tali provvedimenti sono conosciuti congiuntamente come pacchetto
[OSCURATO:PERSONA].
19.
La proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] conteneva numerose disposizioni relative alla remunerazione dei soggetti che assumono
il rischio sostanziale ed in particolare alla componente variabile di tale remunerazione. Nelle more della sua preparazione,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato un [OSCURATO:PERSONA] sul governo societario negli istituti finanziari e sulle politiche di remunerazione (
14
), che ha dato inizio ad un ampio processo di consultazione con le parti interessate. Ciò ricomprendeva la questione se fossero
necessari ulteriori provvedimenti in relazione alla struttura e al governo delle politiche di remunerazione nei servizi finanziari.
20.
Nel successivo procedimento legislativo, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha suggerito numerose modifiche alla proposta della [OSCURATO:PERSONA].
In una relazione pubblicata il 30 maggio 2012 (
15
), il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di limitare l’importo variabile della remunerazione ad una volta la componente fissa della remunerazione
complessiva. Nelle successive negoziazioni, i colegislatori hanno accettato di aumentare l’importo variabile consentito al
doppio della componente fissa della remunerazione complessiva, a condizione che un quorum stabilito di azionisti avesse approvato
tale aumento (
16
).
21.
È l’adozione di tale rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile che il [OSCURATO:PERSONA] in primo luogo contesta nel
presente procedimento. Pertanto, la causa del [OSCURATO:PERSONA] è diretta contro una modifica, in origine proposta dal [OSCURATO:PERSONA]
europeo, e che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], fissa il livello di retribuzione di coloro che rientrano nella sua competenza (
17
).
B –
La relazione tra remunerazione variabile e gestione del rischio degli enti creditizi
22.
Secondo la dichiarazione di intervento della [OSCURATO:PERSONA], i problemi specifici connessi alle politiche di remunerazione nel
settore finanziario sono emersi solo dopo la crisi finanziaria. La predisposizione dei regimi remunerativi, che spesso includono
grossi versamenti di bonus rispetto alle componenti fisse degli stipendi, è stata, secondo la [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali
fattori scatenanti della crisi. Si è detto che sono stati gli incentivi inappropriati a portare i dipendenti ad esacerbare
il rischio a breve termine, poiché i dipendenti che beneficiavano di tali incentivi condividevano gli utili di breve termine
dell’ente creditizio, ma non il costo del suo fallimento. Nel peggiore dei casi le perdite erano in definitiva sostenute dai
contribuenti. Pertanto, l’asimmetria tra i beneficiari di utili finali e coloro che soffrono delle perdite finali può aver
creato incentivi per un’assunzione di rischi eccessiva quando gli utili portano a versamenti di bonus ai soggetti che assumono
il rischio. La dichiarazione di intervento della [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che la struttura della remunerazione è pertanto
diventata un punto cruciale dell’ordine del giorno legislativo dell’Unione (
18
).
23.
Sembra che il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, non siano in disaccordo
sulla necessità di combattere l’assunzione di rischi eccessiva che possa destabilizzare i mercati finanziari e gli enti finanziari.
Ciò che il [OSCURATO:PERSONA] contesta è la determinazione di una percentuale massima per il rapporto della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa dei soggetti che assumono il rischio sostanziale e che ciò sia imposto in provvedimenti
dell’Unione giuridicamente vincolanti.
IV –
Analisi
24.
Come rilevato sopra, i motivi verranno affrontati nell’ordine inverso. Pertanto affronterò per primo il sesto motivo.
A –
Sesto motivo relativo alla violazione del diritto internazionale consuetudinario
25.
L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] è intitolato «Elementi variabili della remunerazione». L’articolo
94, paragrafo 1, lettera g), punto i) dispone che gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile
della remunerazione complessiva, in base ai quali la componente variabile non supera il 100% della componente fissa della
remunerazione complessiva per ciascun individuo, e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire una percentuale massima inferiore.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire
ad azionisti, proprietari o soci dell’ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile
e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200% della componente
fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Anche in questo caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare una percentuale
massima più bassa.
26.
[OSCURATO:PERSONA] ha formulato il sesto motivo come segue: «violazione del principio di diritto internazionale consuetudinario
che vieta l’extraterritorialità». [OSCURATO:PERSONA] afferma che, quale principio generale, il principio di territorialità nel
diritto internazionale consuetudinario impone agli [OSCURATO:PERSONA] di non legiferare in relazione al comportamento di cittadini stabiliti
in un altro Stato in assenza di una connessione adeguata che lo consenta. Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che
l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] viola tale principio quando viene applicato a «gruppi, imprese
madre e filiazioni» stabiliti interamente al di fuori dell’Unione, il che sarebbe l’effetto dell’articolo 92, paragrafo 1,
della direttiva [OSCURATO:PERSONA], letto in combinato disposto con l’articolo 109, paragrafo 2, della stessa, sebbene nessuna delle due
disposizioni sia contestata.
27.
Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], le autorità competenti assicurano l’applicazione, tra l’altro,
dell’articolo 94 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle
site nei centri finanziari offshore. L’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] stabilisce, tra l’altro, che le autorità
competenti assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva mettano
in atto dispositivi, processi e meccanismi di cui alla sezione II del capo II nelle loro filiazioni non rientranti nell’ambito
di applicazione della direttiva. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono anche coerenti e ben integrati e tali filiazioni
sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’attività di vigilanza.
28.
Tale disposizione, si afferma, viola il principio consuetudinario di diritto internazionale pubblico relativo alla territorialità.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], «è riconosciuto che il principio di sovranità comprende la competenza
esclusiva
di uno Stato di adottare una normativa per la disciplina del comportamento tenuto nel suo territorio; non solo per l’attuazione
della normativa stessa» (Il corsivo è mio) (
19
).
29.
Prima di discutere nel merito tale motivo, ricordo che la Corte, nella sua sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA] of America e a.
, C‑366/10, ha stabilito che «(…) poiché un principio di diritto internazionale consuetudinario non presenta lo stesso grado
di precisione di una disposizione di un accordo internazionale, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi
a stabilire se, nell’adottare l’atto in questione, le istituzioni dell’Unione abbiano commesso
manifesti errori di valutazione
riguardo ai presupposti di applicazione dei principi di cui trattasi» (
20
). (Il corsivo è mio)
30.
Il sesto motivo solleva due questioni distinte di natura completamente diversa. La prima riguarda la questione se la validità
di una disposizione possa essere pregiudicata dal fatto che essa potenzialmente si applica a soggetti e/o atti al di fuori
dell’Unione europea a causa dell’impatto di altre disposizioni normative dell’Unione, l’annullamento delle quali non è richiesto
dal ricorrente. Ciò perché, come detto in precedenza, la causa del [OSCURATO:PERSONA] è circoscritta all’impugnazione dell’articolo
94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] senza richiedere l’annullamento dell’articolo 92, paragrafo 1, o dell’articolo
109, paragrafo 2, della direttiva.
31.
La seconda questione è se il presunto principio di diritto internazionale che vieta l’extraterritorialità su cui si fonda
il [OSCURATO:PERSONA] sussista nella forma descritta dallo Stato membro e se tale principio sia stato manifestamente violato dal
legislatore dell’Unione.
1. Conseguenze derivanti dalla mancata impugnazione degli articoli 92, paragrafo 1, e 109, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].
32.
Quanto alla prima questione, si ricorderà che il [OSCURATO:PERSONA] ha circoscritto la sua impugnazione ai sensi del sesto motivo
solo all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso, ciò significa che il sesto motivo deve
essere respinto in quanto inconferente. Infatti, è difficile anche solo immaginare una doglianza di diritto internazionale
nei confronti di tale disposizione per quanto riguarda la sua applicabilità interna all’Unione. Da ciò consegue che il sesto
motivo non è in grado di inficiare la validità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] nel suo ambito
di applicazione primario.
33.
Infatti, l’asserita illegittimità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] in termini di diritto
pubblico internazionale, secondo il [OSCURATO:PERSONA] deriva dagli articoli 92, paragrafo 1, e 109, paragrafo 2, della direttiva
[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, a mio avviso il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il loro annullamento nella parte in cui conferiscano
un’efficacia extraterritoriale illegittima all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) e non l’annullamento di tale ultima disposizione.
34.
Per fini di completezza rilevo che non convince l’argomentazione del Consiglio tratta dal fatto che secondo la formulazione
dell’articolo 92, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] le «autorità competenti» devono assicurare l’applicazione degli articoli
92, paragrafo 2, 93 e 95 da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei
centri finanziari offshore. Ai sensi dell’articolo 4, punto 40, del regolamento CR, si intende per «autorità competente» «una
pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema
di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della
vigilanza sugli enti» (
21
). Secondo il Consiglio non è pertanto assolutamente chiaro come un’autorità competente possa violare «il principio consuetudinario
di diritto pubblico internazionale» semplicemente operando nell’ambito della sua competenza ai sensi della legislazione prudenziale
nazionale rilevante.
35.
È vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le proprie autorità competenti ai fini della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento CR.
Cionondimeno, tali autorità sono tenute, sotto il profilo del diritto dell’Unione, ad esercitare una vigilanza prudenziale
sugli enti finanziari dell’Unione su base consolidata che include, ai fini delle politiche di remunerazione, ai sensi degli
articoli 92 e 109, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], le società del loro gruppo al di fuori dell’Unione. Pertanto, gli
[OSCURATO:PERSONA] membri hanno un obbligo di diritto dell’Unione di investire le loro autorità competenti di poteri sufficienti a tal
fine.
2. Il diritto internazionale include un divieto di extraterritorialità come quello su cui si è fondato il [OSCURATO:PERSONA], e questo
è stato manifestamente violato?
36.
Quanto a tale seconda questione, a mio avviso un provvedimento normativo dell’Unione non può essere invalido semplicemente
perché produce effetti che incidono su un comportamento in un territorio situato al di fuori dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA],
nel suo ricorso, non fa riferimento ad alcuna causa della Corte che corrobori una siffatta affermazione, né sembra esistere
un tale precedente. Al contrario, si è da tempo stabilito che un comportamento avente luogo al di fuori dell’Unione che ha
un impatto al suo interno può essere disciplinato dal diritto dell’Unione (
22
).
37.
Inoltre, tale aspetto del sesto motivo trascura la sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
della Corte permanente di giustizia internazionale (
23
) nella quale si è stabilito che il diritto internazionale consuetudinario non contiene un divieto generale di estensione della
competenza di uno Stato ad emanare norme («jurisdiction to prescribe») oltre il proprio territorio. A tal proposito le conclusioni
dell’avvocato generale Darmon nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
24
) rimangono valide oggi. In esse egli ha rilevato che «anche se per altri motivi ci si è potuto chiedere se la “[OSCURATO:PERSONA] navighi
sempre”», ci si può basare su tale sentenza nella determinazione della competenza di uno Stato o di un soggetto analogo ad
emanare norme, in altre parole a sottoporre fatti e comportamenti all’ambito di applicazione della sua normativa, contrapposta
alla competenza di attuazione dei suoi poteri sotto qualsiasi forma nel territorio dello Stato (
25
).
38.
A mio avviso, il [OSCURATO:PERSONA] verserebbe semplicemente in errore se intendesse affermare che ai sensi del diritto internazionale
è consentita solo la competenza legislativa territoriale. Dall’altra parte, se dovesse accettare, come sembra che sia, il
principio di personalità e anche la teoria degli effetti quali basi alternative per la competenza, non avrebbe dimostrato
che il diritto internazionale richiede qualcosa di più specifico in termini di «connessione sufficiente» (
26
) e che tale requisito non era soddisfatto dalla disposizione controversa della direttiva CRD.
39.
A mio avviso, la sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
ha creato una sorta di norma relativa all’onere probatorio, che implica che, in assenza di una contraria norma di diritto
internazionale, il collegamento invocato da uno Stato per giustificare la sua competenza legislativa è sufficiente. Tuttavia,
il diritto internazionale impone necessariamente alcuni limiti all’affermazione di giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA], in modo che
ogni rivendicazione di giurisdizione universale debba essere fondata su una norma positiva di diritto internazionale (
27
). Le disposizioni rilevanti della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non mirano ad una tale giurisdizione universale, bensì solo ad assoggettare
società straniere di un gruppo di enti finanziari dell’Unione al contesto normativo dell’Unione.
40.
Infine, la giurisprudenza in materia di diritto internazionale su cui si basa il [OSCURATO:PERSONA] non corrobora le sue affermazioni.
La decisione arbitrale nella causa
[OSCURATO:PERSONA] of Palmas
(
28
) riguardava la questione se il territorio controverso appartenesse ai [OSCURATO:PERSONA] o agli [OSCURATO:PERSONA]. Non era rilevante rispetto
alla questione di giurisdizione che si afferma essere sorta nella causa di cui trattasi. La stessa conclusione vale per il
riferimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], alla causa
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] fisheries
(
29
) relativa alla delimitazione di una zona di pesca norvegese. Altrettanto inutile è la causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
30
) dove la Corte internazionale di giustizia ha definito il criterio di cittadinanza effettiva ai fini della protezione diplomatica.
La causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
31
) è stata interpretata come riconferma tacita della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sebbene la sentenza, diversamente dalle conclusioni separate
dei giudici, non abbia trattato i vari titoli di possibile giurisdizione, ma si sia invece concentrata sulla questione dell’immunità.
Allo stesso modo, come l’avvocato generale Darmon ha osservato nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
32
), le conclusioni separate del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] erano una riaffermazione e ridefinizione
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] nella frase riportata nel precedente paragrafo 39 .
41.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE come motivo per l’annullamento dell’articolo
94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 3, paragrafo 5, TUE fa riferimento ad un obbligo all’interno
dell’Unione di contribuire, tra l’altro, «alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale». Tuttavia,
non vi può essere violazione dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE perché non esiste alcun siffatto principio di diritto internazionale
che vieta l’extraterritorialità come descritto nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA].
3. Conclusioni sul sesto motivo.
42.
Per tutte queste ragioni non ho dubbi nel concludere che il [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nell’adottare l’articolo 94,
paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] hanno commesso manifesti errori di valutazione
in relazione ad un principio di diritto internazionale pubblico. Pertanto il sesto motivo deve essere respinto.
B –
Quinto motivo, relativo alla compatibilità dell’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR con il diritto alla
vita privata e il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati
43.
L’articolo 450 del regolamento CR è intitolato «Politica di remunerazione». L’articolo 450, paragrafo 1, stabilisce che «in
merito alla politica e alle prassi di remunerazione dell’ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali
hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente, l’ente [finanziario] pubblica almeno le seguenti informazioni:».
Prosegue poi specificando alla lettera d) «i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente
all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g)» della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; alla lettera i) «il numero di persone remunerate con 1 milione
di EUR o più per esercizio, per remunerazioni tra 1 e 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 500 000 EUR e per
remunerazioni pari o superiori a 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 1 milione di EUR»; e alla lettera j)
«a richiesta dello Stato membro o dell’autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di
amministrazione o dell’alta dirigenza».
44.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR viola gli articoli 7 e 8 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che trattano rispettivamente del rispetto della vita
privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale, nonché la direttiva 95/46/CE del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
33
). L’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR consente allo Stato membro o all’autorità competente di richiedere
la pubblicazione di informazioni più dettagliate sulla remunerazione rispetto a quelle richieste dall’articolo 450, paragrafo
1, lettera i), del regolamento CR, sotto forma della remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di amministrazione
o dell’alta dirigenza. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non mettono in discussione il fatto che la pubblicazione di informazioni
conformemente alla disposizione controversa comporterebbe il trattamento di dati personali, in tal modo rientrando nell’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
45.
A mio avviso, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR, letto in combinato disposto con il considerando
99 dello stesso, è conforme ai principi elaborati dalla Corte nella sentenza Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
34
). Il considerando 99 del regolamento CR stabilisce che tanto la direttiva 95/46 quanto il regolamento (CE) n. 45/2001 del
[OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (
35
) «[a]i fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali».
46.
Nella sentenza
Volker un [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
si è sostenuto che le istituzioni non avevano effettuato un contemperamento adeguato tra gli obiettivi della disposizione
controversa in tale causa e i diritti riconosciuti alle persone fisiche dagli articoli 7 e 8 della Carta in termini di vita
privata e protezione dei dati (
36
).
47.
Nella causa di cui trattasi è rilevante il fatto che la disposizione impugnata non sia applicabile a tutti i cosiddetti soggetti
che assumono il rischio sostanziale ma solo all’amministrazione e all’alta dirigenza e che non conduca ad una pubblicazione
automatica di dati personali protetti. Infatti, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR non impone alcun
obbligo automatico di richiedere tale pubblicazione in capo alle autorità competenti. Conferisce semplicemente agli [OSCURATO:PERSONA]
membri o alla competente autorità la discrezionalità di farlo. Come rilevato sopra, il considerando 99 del regolamento vincola
gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad osservare la normative dell’Unione sulla protezione dei dati quando prendono in considerazione qualsiasi
richiesta di tali informazioni. A ciò aggiungerei gli articoli 7 e 8 della Carta, dato che una richiesta delle ulteriori informazioni
di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR indubbiamente comporterebbe l’attuazione del diritto
dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta (
37
). Pertanto, a mio avviso, e contrariamente alle preoccupazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 450, paragrafo 1, lettera
j), del regolamento CR non impone alcuna prevalenza automatica dell’obiettivo di trasparenza rispetto alla protezione di dati
personali che si porrebbe in contrasto con la summenzionata giurisprudenza della Corte.
48.
Inoltre, conformemente all’articolo 450, paragrafo 2, del regolamento CR, gli enti finanziari rispettano le disposizioni di
cui a tale articolo, fatta salva la direttiva 95/46. Non vi sono pertanto dubbi sul fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le autorità
competenti non possano richiedere alcuna pubblicazione in contrasto con il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
49.
È vero che, dopo che lo Stato membro o l’autorità competente ha richiesto la pubblicazione, tale requisito costituisce per
gli enti finanziari interessati un obbligo legale come da articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46. Ciò rende legittimo
il trattamento dei dati in questione. Tuttavia, gli enti finanziari possono ovviamente contestare la legittimità di qualsiasi
decisione che imponga una siffatta pubblicazione dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, come di qualsiasi altra decisione
nazionale che applica il diritto dell’Unione influendo su diritti fondamentali degli individui.
50.
Per tali ragioni, ritengo che anche il quinto motivo debba essere respinto.
C –
Quarto motivo, sulla questione se il conferimento di poteri all’ABE e alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA] sia
«ultra vires»
51.
Il quarto motivo sembra in una certa misura ambiguo, in quanto associa in modo incoerente l’obiezione ai poteri conferiti
all’ABE ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, e quella a quelli esercitabili da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la seconda
è circoscritta ad un’obiezione sull’«ampiezza» dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA], senza contestazione basata sulla dottrina
[OSCURATO:PERSONA]
(
38
) o sul mancato rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni pertinenti del Trattato, vale a dire gli articoli 290 e
291 TFUE, a mio avviso solo la contestazione dei poteri dell’ABE viene elaborata in modo sufficientemente dettagliato da consentire
alla Corte di valutare la sua legittimità.
52.
L’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che l’ABE «elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione
per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera
l), punto ii), e per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di
personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo
92, paragrafo 2». La disposizione aggiunge che l’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla [OSCURATO:PERSONA]
entro il 31 marzo 2014 e che alla [OSCURATO:PERSONA] è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui
al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] europea di vigilanza ([OSCURATO:PERSONA] bancaria europea), modifica la decisione n.
716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della [OSCURATO:PERSONA] (
39
) (in prosieguo: il «regolamento ABE»).
53.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il conferimento di tali poteri deve rispettare l’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento
ABE, oltre ai principi generali che disciplinano il conferimento di poteri alla [OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 10, paragrafo 1, seconda
frase del regolamento ABE stabilisce che «[l]e norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano
decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano».
54.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullato perché, in primo luogo,
gli incarichi conferiti all’ABE eccedono l’ambito di applicazione dei poteri attribuiti ai sensi del regolamento ABE, in particolare
poiché tali incarichi comportano l’«adozione di decisioni strategiche o scelte politiche» in violazione dell’articolo 10,
paragrafo 1, seconda frase, del regolamento ABE.
55.
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in secondo luogo, che poiché l’ABE è stata costituita ai sensi dell’articolo 114 TFUE, non le si può
legittimamente imporre di trattare questioni che rientrano nell’ambito dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE. Tale disposizione
esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, tra l’altro, disposizioni «relative ai diritti ed
interessi dei lavoratori dipendenti». In altre parole, l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE non può costituire la base giuridica
per provvedimenti di questo tipo.
56.
Inizio rilevando che l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo
1, del regolamento ABE, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare un atto delegato in virtù dell’articolo 290, paragrafo
1, TFUE. L’atto delegato, attraverso il quale viene adottata una norma di regolamentazione, deve basarsi su un progetto di
norme tecniche di regolamentazione predisposto dall’ABE. Tuttavia, l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non
conferisce all’ABE alcun potere vincolante di adottare decisioni. Ricordo inoltre che quando il legislatore dell’Unione conferisce
alla [OSCURATO:PERSONA], in un atto legislativo, un potere delegato quest’ultima è chiamata ad adottare norme che integrano o modificano
determinati elementi non essenziali di tale atto (
40
).
57.
Quanto al primo ordine di argomenti relativi al regolamento ABE, è difficile capire come si possa affermare che il legislatore
dell’Unione ha agito ultra vires nell’aver adottato, ai sensi del procedimento legislativo ordinario, una disposizione, in
questo caso l’articolo 10 del regolamento ABE e poi, ai sensi dello stesso procedimento, una seconda disposizione, in questo
caso l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], sebbene il contenuto o l’ambito di applicazione della prima disposizione
sia più ristretto di quello della seconda. Il fatto che tali disposizioni intendano stabilire un determinato incarico per
un agenzia dell’Unione non cambia il risultato.
58.
A mio avviso il regolamento ABE non può invalidare nessuna disposizione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] perché quest’ultima può legittimamente
derogare al primo. Sarebbe così anche ove la direttiva [OSCURATO:PERSONA] conferisse all’ABE un potere di adottare decisioni strategiche
o politiche vincolanti. In quest’ultimo caso il conferimento di poteri sarebbe indubbiamente incostituzionale ai sensi della
dottrina
[OSCURATO:PERSONA]
ma non dell’articolo 10 del regolamento ABE (
41
).
59.
Più in generale, un potenziale conflitto tra disposizioni di due atti legislativi, come affermato tra l’articolo 94, paragrafo
2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento ABE, che appartengono allo stesso livello
gerarchico di norme non stabilisce né comporta una mancanza di competenza da parte del legislatore o l’esistenza di qualsiasi
altro motivo di annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, sebbene possa essere indicativo di una bassa qualità
del processo di decisione legislativa. Di conseguenza, in una siffatta situazione nessuna delle disposizioni configgenti può
essere annullata per tale motivo. Tuttavia, determinare quale prevalga sull’altra è una questione di applicazione di principi
quali lex posterior o lex specialis, a meno che non possa essere data un’interpretazione che elimini il potenziale conflitto.
In altre parole, nessuna delle due disposizioni è lex superior in relazione all’altra.
60.
Ciò vale anche in circostanze ove il legislatore non abbia inteso scostarsi dalla prima disposizione con l’adozione della
seconda, che, come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], è la situazione della causa in questione, preso
in dovuta considerazione il fatto che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, terzo sottoparagrafo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA],
alla [OSCURATO:PERSONA] è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione in questione
conformemente
agli articoli da 10 a 14 del regolamento ABE.
61.
Ciò posto, l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] autorizza la [OSCURATO:PERSONA] solo ad integrare gli elementi non
essenziali degli atti legislativi. La direttiva [OSCURATO:PERSONA] stabilisce gli elementi essenziali per le norme tecniche di regolamentazione
in questione prevedendo che essa si applica a talune categorie del personale degli enti finanziari, vale a dire i cosiddetti
soggetti che assumono il rischio sostanziale come definiti in dettaglio dall’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].
62.
Infatti l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] autorizza la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un progetto elaborato dall’ABE,
ad adottare norme tecniche di regolamentazione «per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per
identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente
di cui all'articolo 92, paragrafo 2». La direttiva pertanto mira all’adozione «di norme che si inseriscono nel quadro normativo
quale definito dall’atto legislativo di base» (
42
). Quindi, le scelte strategiche e politiche sono state adottate nell’atto legislativo di base piuttosto che in provvedimenti
elaborati dall’ABE e adottati dalla [OSCURATO:PERSONA].
63.
Con riferimento al secondo ordine di argomenti del [OSCURATO:PERSONA] nel senso che i poteri conferiti all’ABE sono illegittimi perché
possono colpire i diritti e gli interessi dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, laddove
l’agenzia è stata istituita sulla base dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, a mio avviso gli incarichi di un’agenzia dell’Unione
possono avere una base giuridica diversa da quella su cui si basa l’atto legislativo che crea l’agenzia. Gli incarichi di
un’agenzia dell’Unione possono, per esempio, basarsi in parte su disposizioni sulle quattro libertà, con la loro istituzione
fondata sulle disposizioni sull’armonizzazione del mercato interno o sull’articolo 352 TFUE (
43
). Facendo ricorso ad una data base giuridica per la costituzione di un’agenzia dell’Unione, al legislatore non è in tal modo
precluso conferire ad essa altri incarichi tramite il riferimento ad una differente la base giuridica. Se la seconda è la
base giuridica adeguata dipenderà dal contenuto dei nuovi incarichi e poteri conferiti all’agenzia interessata e la base giuridica
sulla quale l’agenzia è stata originariamente stabilita sarà irrilevante.
64.
Inoltre, si deve enfatizzare che ciò che l’ABE ha il potere di fare è elaborare progetti di provvedimenti che non diventeranno
legge se non saranno adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per definizione, progetti normativi non possono risolversi in provvedimenti
«relativi ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti» «che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno» nell’accezione dell’articolo 114, paragrafi 1 e 2, TFUE. Tali progetti di provvedimenti non hanno efficacia
giuridica che si estenda oltre il procedimento interno di adozione di decisioni della [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] può
decidere di accoglierli, respingerli o modificarli a seconda del caso. Pertanto, i progetti di provvedimenti proposti dall’ABE,
o del resto da qualsiasi altra agenzia dell’Unione, sono di per se stessi incapaci di armonizzare disposizioni nazionali o
di colpire i diritti e gli obblighi degli individui.
65.
Per queste ragioni, anche il quarto motivo deve essere respinto.
D –
Terzo motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto
66.
L’articolo 162, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede tra l’altro che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano entro 31
dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri le applicano a partire da quella data.
67.
L’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per la conformità con l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), impongono agli enti di applicare i principi ivi stabiliti
alla remunerazione versata per servizi resi o prestazioni fornite dal 2014 in poi, a prescindere dal fatto che siano dovute
in base a contratti conclusi prima o dopo il 1° gennaio 2014».
68.
L’articolo 521, paragrafo 1, del regolamento CR stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell'Unione europea e l’articolo 521, paragrafo 2, prevede che il regolamento si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
69.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento
CR violano il principio della certezza del diritto.
70.
In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i provvedimenti delegati necessari per la determinazione di questioni quali le modalità
secondo cui le nuove norme saranno applicate nella pratica, quale sarà il tasso di sconto applicabile per i bonus differiti
e i criteri di determinazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale, non erano disponibili in tempo utile. Ciò
perché l’ABE non era tenuta a sottoporre progetti di norme tecniche di regolamentazione alla [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 marzo
2014 (v. articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]). Ciò ha precluso alla [OSCURATO:PERSONA] l’adozione delle norme tecniche
di regolamentazione fino alla ricezione della proposta dell’ABE. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato le norme tecniche
di regolamentazione previste dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA] fino al 4 marzo 2014.
71.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’adeguata attuazione dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo
450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento CR dipende dalla previa individuazione dei soggetti che assumono il
rischio sostanziale. [OSCURATO:PERSONA] pertanto chiede l’annullamento degli articoli 162, paragrafo 1 e 162, paragrafo 3, della
direttiva [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR perché le istituzioni dell’Unione dovevano stabilire
una data diversa per l’attuazione della serie di provvedimenti di cui al pacchetto [OSCURATO:PERSONA] al fine di rispettare il principio
della certezza del diritto.
72.
Il terzo motivo, intitolato «le disposizioni controverse violano il principio della certezza del diritto» sembra essere composto
dai tre punti seguenti.
73.
In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] viola il principio della certezza
del diritto perché ha «efficacia retroattiva». Ciò perché, afferma il [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 162, paragrafo 1 impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri di applicare la direttiva [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° gennaio 2014 è ciò avrà un impatto sulla remunerazione da attribuire
sulla base di «contratti conclusi prima di tale data».
74.
A mio avviso non vi è alcun fondamento su cui si possa affermare che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] sia retroattiva. Ai sensi della giurisprudenza
consolidata della Corte, un provvedimento retroattivo ha efficacia da un momento anteriore alla sua pubblicazione (
44
). Inoltre, la Corte ha espressamente sostenuto che non si può ritenere che l’applicazione di una disposizione dell’Unione
«ad un contratto di lavoro stipulato anteriormente a tale entrata in vigore, incida su una situazione acquisita anteriormente
a tale entrata in vigore» (
45
)
75.
Inoltre, conformemente all’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) della
stessa si applica ai servizi forniti o ai risultati dall’anno 2014 in poi. Pertanto la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non colpisce i diritti
precedentemente maturati connessi ai servizi o ai risultati precedenti, in altre parole i diritti maturati e i risultati precedenti
all’entrata in vigore della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. L’effettivo diritto del dipendente di ricevere la remunerazione sorge solo,
al più presto, quando fornisce i servizi o dimostra i risultati meritevoli di un bonus e non quando c’era un accordo a tal
fine.
76.
È vero che la giurisprudenza della Corte di giustizia prevede alcune tutele per il
legittimo affidamento
degli operatori economici che hanno già concluso contratti su cui incide una normativa dell’Unione avente
efficacia immediata
, ma in tale ambito il legittimo affidamento può sorgere solo in una serie circoscritta di circostanze.
77.
Mentre «il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali del diritto dell’Unione e
la possibilità di avvalersene è aperta ad ogni operatore economico a cui un’istituzione, abbia fatto sorgere fondate aspettative
fornendo assicurazioni precise» (
46
), secondo la giurisprudenza costante della Corte, «gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla
conservazione di una situazione esistente che può essere modificata in forza del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie» (
47
). Sulla base del contesto della direttiva [OSCURATO:PERSONA] riportato nella precedente sezione «[OSCURATO:PERSONA]», «qualsiasi
operatore normalmente accorto e diligente» (
48
) sarebbe stato in grado di prevedere che l’Unione avrebbe potuto introdurre nuove norme sul rapporto tra la remunerazione
fissa e variabile dei dipendenti degli enti finanziari.
78.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte, se un’istituzione dell’Unione avesse ingenerato in enti finanziari «fondate aspettative»
che non sarebbe stato introdotto alcun rapporto fisso, si sarebbe potuta sollevare un’obiezione alla direttiva [OSCURATO:PERSONA] sulla
base della violazione di un legittimo affidamento (
49
). Tuttavia, non è questo il caso.
79.
Ciò mi porta al secondo punto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire se il legittimo affidamento degli operatori economici
colpiti sia stato rispettato, nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di «retroattività». Ciò posto,
a mio avviso non è necessario che la Corte consideri tale aspetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], poiché i provvedimenti impugnati
non sono retroattivi. Pertanto faccio le seguenti osservazioni solo per il caso in cui la Corte decida in altro modo.
80.
Nel suo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rapporto fisso stabilito dalla direttive [OSCURATO:PERSONA] viola la certezza del diritto
nel senso che i provvedimenti delegati richiesti per determinare questioni quali le modalità secondo cui le nuove norme saranno
applicate nella pratica, quale sarà il tasso di sconto applicabile per i bonus differiti o i criteri per determinare se un
dipendente sia un soggetto che assume il rischio sostanziale, dovevano essere obbligatoriamente disponibili solo vari mesi
dopo che doveva essere applicato a livello nazionale lo specifico «tetto massimo» alla remunerazione variabile. Come rilevato
sopra, ciò avrebbe dovuto verificarsi il 1° gennaio 2014, ma, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], l’ABE non era tenuta a sottoporre progetti di norme tecniche di regolamentazione fino al 31 marzo 2014. Tali norme sono
state adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2014. L’obiezione del [OSCURATO:PERSONA] si estende anche alle disposizioni sul voto
degli azionisti e sul rapporto discrezionale del 200% stabilito ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto
ii), della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che le istituzioni dell’Unione avrebbero dovuto promulgare un’ulteriore
normativa che posticipasse la data di applicazione dei provvedimenti controversi fino a che la serie completa di disposizioni
ai sensi del pacchetto [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata pronta ad essere attuata nel suo complesso.
81.
A sostegno dell’obbligo della «normativa di attuazione di essere sufficientemente precisa e certa» il [OSCURATO:PERSONA] richiama
l’articolo 17 della Carta dell’Unione, l’articolo 1 del protocollo n. 1 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le cause
Hentrich/Francia
(
50
),
Špaček s.r.o. / Repubblica Ceca
(
51
) e C‑409/04
Teleos
(
52
).
82.
La Corte ha recentemente ribadito che «il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela
del legittimo affidamento, esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa
e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati» (
53
).
83.
Quanto alla mancata esistenza di norme tecniche di regolamentazione fino al 4 marzo 2014, a mio avviso l’articolo 92, paragrafo
2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] esplicita in maniera autonoma e dettagliata quali siano i dipendenti degli enti finanziari ricompresi
dalle disposizioni sulla remunerazione (
54
).
84.
Come rileva il Consiglio nel suo controricorso, la direttiva [OSCURATO:PERSONA] aveva già predisposto gli elementi costitutivi per stabilire
un rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione. Ciò comprendeva l’ambito di applicazione personale della
politica di remunerazione dell’Unione definita nell’allegato I della direttiva [OSCURATO:PERSONA] come riguardante «gli alti dirigenti,
i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che
riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei risk taker,
le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio». Tale disposizione è entrata in vigore
il 15 dicembre 2010 e doveva essere recepita dal diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro la fine del 2011. Pertanto, gli
enti finanziari hanno applicato il concetto, di diritto dell’Unione, di soggetto che assume il rischio sostanziale fin dal
2011.
85.
Pertanto, la direttiva [OSCURATO:PERSONA] utilizza le stesse, e a mio avviso sufficientemente specifiche, norme relative alla remunerazione
varabile che erano in vigore da alcuni anni. Inoltre, rilevo che i provvedimenti impugnati della direttiva [OSCURATO:PERSONA] sono stati
pubblicati a giugno 2013, sono entrati in vigore a luglio 2013 ed erano applicabili dal 31 dicembre 2013. Pertanto, si può
presumere che le nuove norme sulla remunerazione variabile siano state debitamente prese in considerazione nelle negoziazioni
contrattuali che hanno avuto luogo tra gli enti finanziari e il loro relativo personale per l’anno 2014.
86.
E, ancora più importante, sotto il profilo del diritto dell’Unione, i criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo
92, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto essere modificati dalle norme tecniche di regolamentazione infine
adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2014. Pertanto, non è in discussione il fatto che la certezza del diritto non sia stata
compromessa.
87.
In ogni caso, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un provvedimento dell’Unione può avere efficacia retroattiva qualora
lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (
55
).
88.
L’oggetto dei provvedimenti controversi è creare una serie omogenea di norme applicabili alla remunerazione variabile accordata
per i servizi dei soggetti che assumono il rischio sostanziale forniti nel corso dell’anno 2014. Pertanto, lo scopo legittimo
dell’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] è di assicurare che i provvedimenti in essa contenuti siano applicati
a partire dalla stessa data in tutta l’Unione.
89.
Inoltre, il legittimo affidamento degli enti finanziari e degli individui interessati è stato debitamente rispettato. Le parti
interessate hanno ricevuto comunicazione che si stava progettando un’ulteriore normativa sulla remunerazione tramite il [OSCURATO:PERSONA] (
56
) e la proposta iniziale del pacchetto [OSCURATO:PERSONA] (
57
). Quando, il 30 maggio 2012, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha pubblicato le sue modifiche proponendo un rapporto fisso massimo del
100% per la componente variabile della remunerazione (
58
), un’iniziativa di questo tipo non avrebbe potuto violare il legittimo affidamento dei soggetti interessati. Nel dicembre
2012, il compromesso tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo il Consiglio, con riferimento alla remunerazione dei soggetti che assumono
il rischio sostanziale, che proponeva di stabilire il rapporto massimo al 200% dello stipendio fisso, ha ricevuto un’ampia
copertura mediatica. Inoltre, con la pubblicazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2013, erano
disponibili per consultazione da parte di chiunque norme sufficientemente chiare sulla remunerazione variabile, in modo da
lasciare un ampio lasso di tempo per prepararsi per la loro entrata in vigore all’inizio del 2014.
90.
Per queste ragioni il terzo motivo deve essere respinto.
E –
Secondo motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e all’impugnazione dell’articolo
94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento CR.
91.
Questo motivo viene esposto e argomentato in termini piuttosto complessi, ma può essere suddiviso in due temi principali,
vale a dire: (i) la violazione dei principi di proporzionalità (
59
) e di sussidiarietà (
60
) tramite l’adozione di un rapporto fisso massimo obbligatorio del 100% dello stipendio fisso per la remunerazione variabile
e (ii) la proporzionalità dei requisiti di pubblicazione. Li affronterò separatamente (
61
).
1. Rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile
92.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti controversi non rispettano il principio di proporzionalità poiché non sono adeguati
allo scopo di politica pubblica che perseguono. Né sono necessari per raggiungere il dichiarato scopo di interesse pubblico
della normativa, poiché le disposizioni rimanenti (non impugnate) della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento CR prevedono una
sufficiente vigilanza prudenziale sugli enti creditizi in tale ambito, senza l’ulteriore necessità dell’imposizione di un
dichiarato «tetto massimo del bonus». Si asserisce poi che la proporzionalità dei provvedimenti modificati rimane non verificata
dal legislatore. Ciò, si è affermato, si pone in contrasto con gli orientamenti dell’Accordo interistituzionale Legiferare
meglio (
62
). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche nel concedere la discrezionalità conferita alle istituzioni dell’Unione nel legiferare
per preservare la stabilità finanziaria, i provvedimenti controversi sono manifestamente sproporzionati e, inoltre, violano
il principio di sussidiarietà poiché la necessità che essi rettifichino distorsioni della concorrenza nell’ambito della libertà
di stabilimento rimane non comprovata (
63
).
93.
Ricordo che vi è un principio costituzionale di diritto dell’Unione ai sensi del quale, nell’ambito del procedimento legislativo
ordinario dell’Unione europea, i colegislatori hanno competenza per apportare modifiche a qualsiasi proposta legislativa nella
misura in cui rimangano nel campo di applicazione dell’atto come definito nell’originaria proposta della [OSCURATO:PERSONA] (
64
). Ciò è quello che si è verificato con riferimento alla modifica all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] che ha introdotto una norma più severa di quella predisposta nella proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l’articolo
94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non si è allontanato dal suo ambito di applicazione e dai suoi obiettivi,
nella misura in cui ha continuato a riguardare il tema della regolazione degli elementi variabili della remunerazione al fine
di combattere l’assunzione di un rischio eccessivo da parte della dirigenza e dei dipendenti degli enti finanziari. Tale argomento
era già stato affrontato nella direttiva [OSCURATO:PERSONA].
94.
Come ricorda giustamente il Consiglio, i colegislatori possono introdurre provvedimenti che non erano stati previsti nella
proposta legislativa iniziale, senza essere necessariamente tenuti ad effettuare un nuovo studio onnicomprensivo sulla valutazione
di impatto. Ciò perché gli studi sulla valutazione di impatto realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non vincolano né il Consiglio né
il [OSCURATO:PERSONA], i quali sono entrambi legittimati ad apportare modifiche ad una proposta della [OSCURATO:PERSONA] (
65
).
95.
La Corte ha affermato che «l’ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale
limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in
una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto» (
66
). La Corte ha inoltre dichiarato che, sebbene tale sindacato giurisdizionale abbia portata limitata, le istituzioni comunitarie
da cui promana l’atto di cui trattasi devono essere «in grado di dimostrare dinanzi alla Corte che l’atto è stato adottato
attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di
tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare» (
67
). Le informazioni su cui le istituzioni si possono basare nell’esercizio del loro potere discrezionale includono, in via esemplificativa,
le informazioni di dominio pubblico, i «gruppi di lavoro» organizzati dal [OSCURATO:PERSONA] e i documenti scientifici utilizzati
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in riunioni del Consiglio, senza che debbano essere documenti ufficiali del Consiglio (
68
).
96.
Si deve ricordare che quando viene concesso un ampio potere discrezionale che richiede scelte di natura tanto economica quanto
politica, un ricorrente che chiede una dichiarazione di invalidità deve dimostrare che il provvedimento interessato è manifestamente
inidoneo (
69
) con riguardo all’obiettivo che le competenti istituzioni cercano di perseguire. Tuttavia, tutti i fattori e le circostanze
devono essere valutate, inclusi «gli elementi di base» (
70
). Il potere discrezionale del legislatore dell’Unione può essere ulteriormente limitato nell’ambito dei diritti fondamentali
«in funzione di un certo numero di elementi, tra i quali figurano, in particolare, il settore interessato, la natura del diritto
di cui trattasi garantito dalla Carta, la natura e la gravità dell’ingerenza nonché la finalità di quest’ultima» (
71
).
97.
A mio avviso, è chiaramente documentato nei controricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, e nell’intervento della [OSCURATO:PERSONA],
che la questione della regolamentazione della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio
sostanziale è stata ampiamente dibattuta dall’inizio della crisi finanziaria, sia nella letteratura accademica che da vari
responsabili politici. Nel corso del processo che ha portato all’adozione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], e in particolare dell’articolo
94, paragrafo 1, lettera g) della stessa, ampie informazioni erano di dominio pubblico, il [OSCURATO:PERSONA] organizzava «gruppi
di lavoro» e gli [OSCURATO:PERSONA] membri discutevano documenti nelle riunioni del Consiglio. Ciò rivela le incertezze empiriche relative
alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale e riflette diverse politiche e diversi possibili approcci
di regolamentazione.
98.
Ciò posto, il materiale disponibile per i decisori ha chiaramente dimostrato che una limitazione a priori degli incentivi
all’assunzione di un rischio eccessivo da parte della dirigenza e del personale degli enti finanziari era probabile che riducesse
tale assunzione del rischio e, di conseguenza, qualsiasi rischio per la stabilità dei mercati finanziari che ne derivasse.
In tali circostanze, la questione relativa al dove e da chi i concreti limiti a tali iniziative dovessero essere stabiliti
riguardava, a mio avviso, il grado di regolamentazione adeguato. Ciò chiaramente richiedeva scelte di natura economica e politica.
Tuttavia, è necessario che tali scelte siano state
manifestamente inidonee
affinché i provvedimenti legislativi interessati possano essere annullati.
99.
Alla luce di tutto ciò, non sono dell’opinione che sarebbe utile o necessario che la Corte trattasse tutti i numerosi dettagli
ricompresi nella causa del [OSCURATO:PERSONA] su questo punto. Infatti, tali dettagli dimostrano semplicemente che la questione era
controversa e che il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha ritenuto, prima delle altre istituzioni, che fosse opportuna una regolamentazione
più intensa della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale.
100.
A mio avviso solo due ulteriori punti devono essere trattati con riferimento a questo motivo di impugnazione. In primo luogo,
ai sensi dell’ultimo trattino dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il personale direttamente
interessato dall’esercizio dell’opzione per livelli massimi più alti di remunerazione variabile prevista dalla disposizione
non possono votare come azionisti, proprietari o membri dell’istituzione quando un ente finanziario decide di fare uso di
tale opzione e di aumentare il livello della componente variabile della remunerazione fino al 200% della componente fissa.
A mio avviso ciò costituisce una limitazione normale e giustificata del processo decisionale delle società, con l’obiettivo
di prevenire conflitti di interessi nell’ambito di una sana gestione dei rischi dell’ente finanziario in questione.
101.
In secondo luogo, con riferimento al principio di sussidiarietà, ricordo che il rapporto fisso massimo per la componente variabile
della remunerazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] costituisce un provvedimento obbligatorio
di
armonizzazione minima
nell’ambito del mercato interno, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per norme nazionali più severe.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire una percentuale massima più bassa del 100% della componente fissa.
102.
Come rilevato nel controricorso e nella controreplica del Consiglio, vi erano differenze di opinione in relazione a tale rapporto
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e tra gli enti finanziari. L’idea di istituire un rapporto massimo e/o di limitare la remunerazione variabile
è stata presente presente nel dibattito pubblico per vari anni prima dell’adozione delle misure controverse. Tuttavia, la
libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore sono basati sul principio del controllo da parte
dello Stato di origine. A mio avviso ciò significa che vi era il rischio di concorrenza normativa al ribasso e il rischio
che l’autoregolamentazione da parte degli enti finanziari non fosse sufficiente per creare le politiche di remunerazione necessarie
alla prevenzione dell’assunzione di un rischio eccessivo. Inoltre, è evidente che l’obiettivo di creare un quadro normativo
uniforme per la gestione del rischio delle parti rilevanti delle politiche di remunerazione degli enti finanziari non avrebbe
potuto essere ottenuto in modo migliore da provvedimenti adottati a livello nazionale.
103.
Infine, ricordo che le proposte di modifiche del [OSCURATO:PERSONA] europeo sono state analizzate e discusse dettagliatamente dagli
organi preparatori del Consiglio. Inoltre, il Consiglio riunitosi il 5 marzo 2013 ha trattato nello specifico le questioni
relative ai limiti alla remunerazione variabile. Pertanto, concordo con il [OSCURATO:PERSONA] e con il Consiglio sul fatto che tutti
i requisiti procedurali relativi alla valutazione dell’osservanza, da parte della proposta, dei principi di proporzionalità
e di sussidiarietà sono stati debitamente rispettati dal legislatore dell’Unione. A condizione che rispetti i requisiti procedurali,
il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel valutare se un provvedimento dell’Unione osservi i principi di proporzionalità
e di sussidiarietà (
72
).
2. La proporzionalità della pubblicazione imposta dall’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento CR.
104.
Prima che possa essere effettuata una valutazione della legittimità di tali disposizioni con riferimento al principio di proporzionalità,
è importante chiarire cosa impongano effettivamente tali disposizioni. Infatti, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del
regolamento CR impone semplicemente l’individuazione del numero di persone remunerate oltre determinati livelli e la suddivisione
in fasce di pagamento. La disposizione non comporta necessariamente l’individuazione della remunerazione di singole persone.
105.
Pertanto, come rilevato nel controricorso del [OSCURATO:PERSONA], neppure l’articolo 450, paragrafo 1, lettera i) o j), del regolamento
CR impone la pubblicazione di dati relativi a tutti i soggetti che assumono il rischio. Il punto i) richiede unicamente la
pubblicazione del numero di soggetti che rientrano in una determinata categoria retributiva, mentre il punto j) concerne solo
i membri della direzione o dell’alta direzione. Inoltre, aggiungo che ciò accade senza rivelare l’identità del singolo dipendente
o il suo stipendio. Ciò significa anche che tale articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j) non colpisce i diritti o gli interessi
dei dipendenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, poiché è diretto agli enti finanziari e non al singolo dipendente
(
73
).
106.
Quindi, gli obblighi di pubblicazione che derivano direttamente dall’articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), a mio avviso
non comportano la divulgazione di singoli stipendi, bensì solo di aggregati. Ciò rientra nel margine di discrezionalità del
legislatore e non pone problemi dal punto di vista della protezione dei dati (
74
).
107.
Inoltre, come rilevato nel controricorso del Consiglio, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR consente
semplicemente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre la pubblicazione di informazioni più dettagliate sulla remunerazione rispetto a
quelle richieste dall’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), sotto forma della remunerazione complessiva per ciascun membro
dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza. Non impone in alcun modo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fare ciò, né impone un
obbligo generale di pubblicazione. Come ho spiegato nell’ambito del quinto motivo, nel decidere se chiedere la pubblicazione,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri saranno vincolati dalla Carta e dal diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
108.
Per concludere la mia analisi della seconda censura, poiché il ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione dei principi
di proporzionalità o di sussidiarietà, considero che anche il secondo motivo deve essere respinto.
F –
Primo motivo, che contesta la base giuridica dei provvedimenti controversi
109.
Con riferimento all’obiezione del [OSCURATO:PERSONA] relativa all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE come scelta del fondamento nel Trattato
per gli articoli 94, paragrafo 1, lettera g) e 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], inizio rilevando che la Corte ha già
stabilito che provvedimenti volti alla promozione dello sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme
dell’Unione, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo
la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori, possono basarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, TFUE (
75
).
110.
Poiché, da una parte, la componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale può incentivare
l’assunzione di un rischio eccessivo da parte degli enti finanziari e, dall’altra parte, questi ultimi operano nel mercato
interno sulla base di una singola autorizzazione conformemente al principio di diritto dell’Unione del controllo da parte
dello Stato di origine (
76
), a mio avviso l’Unione può, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, stabilire per ogni categoria di persone un rapporto
obbligatorio tra la componente fissa e la componente variabile della loro remunerazione. Poiché questa parte della remunerazione
ha un impatto diretto sul profilo di rischio degli enti finanziari, può colpire la stabilità degli enti finanziari e di conseguenza
quella dei mercati finanziari dell’Unione. In altre parole, i provvedimenti impugnati dal [OSCURATO:PERSONA] nella direttiva [OSCURATO:PERSONA] sono relativi alle condizioni di accesso e di prosecuzione di attività degli enti finanziari nel mercato interno.
111.
Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni avrebbero dovuto essere adottate sulla base dell’articolo 153, paragrafo
2, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, poiché l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE vieta misure relative alla «retribuzione»,
non si può fare ricorso all’articolo 153 in quanto base nel Trattato per gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g) e 2 della
direttiva [OSCURATO:PERSONA].
112.
L’articolo 153, paragrafo 5, TFUE è stato interpretato dalla Corte nel senso che la determinazione dei livelli di remunerazione
rientra nel dominio delle parti sociali su scala nazionale, pertanto tale competenza appartiene agli [OSCURATO:PERSONA] membri (
77
). Ciò posto, a mio avviso è fondamentale determinare se l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, una disposizione che deve formare
oggetto di interpretazione restrittiva (
78
), sia applicabile quando il provvedimento impugnato non persegue un obiettivo di politica sociale, come qui accade. Ciò è
importante perché l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE deroga solo al «presente articolo» e l’articolo 153 riguarda esclusivamente
la politica sociale dell’Unione, una questione definita dall’articolo 151 TFUE, dove viene fatto riferimento alla Carta sociale
europea del 1961 e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.
113.
È evidente che i limiti alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale non mirano alla concessione a
tali dipendenti di una qualche forma di protezione sociale. I considerando 62 e 65 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] illustrano che la
direttiva mira a prevenire l’incoraggiamento a tali dipendenti ad assumere rischi eccessivi, non solo con lo scopo di limitare
l’esposizione di ogni ente finanziario a tali rischi, ma altresì nella prospettiva generale della stabilità dei mercati finanziari
dell’Unione. Il considerando 62 afferma, tra l’altro, che le politiche di remunerazione «che incoraggiano l’eccessiva assunzione
di rischi possono compromettere una gestione dei rischi sana ed efficace» degli enti finanziari. Il considerando 65 afferma,
tra l’altro, che «per evitare l’assunzione di rischi eccessivi, dovrebbe essere fissato un rapporto massimo tra la componente
fissa e quella variabile della remunerazione totale».
114.
Tuttavia, a mio avviso, anche una volta che questa analisi abbia luogo, l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] non può essere respinta
semplicemente sulla base del fatto che i provvedimento impugnati non perseguono un obiettivo di politica sociale. Ciò perché
la Corte ha stabilito che la «determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione del lavoratore
esula dalla competenza del legislatore dell’Unione» e rimane in quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
79
). Pertanto, non può essere fatto ricorso all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE come la base giuridica della direttiva [OSCURATO:PERSONA]
al fine di eludere la limitazione imposta dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.
115.
Sono anche consapevole del fatto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le componenti variabili di uno stipendio
formano parte della remunerazione di tale stipendio (
80
). Questo aspetto deve dunque essere preso in considerazione prima di trarre una conclusione definitiva sul ruolo dell’articolo
153, paragrafo 5, TFUE nella risoluzione della controversia in questione. È necessario determinare, pertanto, se il legislatore
dell’Unione abbia, in realtà, fissato la retribuzione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale nell’accezione dell’articolo
153, paragrafo 5, TFUE.
116.
La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE comporta che «la determinazione del livello dei diversi
elementi costitutivi della retribuzione di un lavoratore (...) rimane incontestabilmente di competenza delle istituzioni competenti
nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri» (
81
) e che l’eccezione contenuta nell’articolo 153, paragrafo 5 «deve di conseguenza essere intesa in quanto rivolta alle misure
che, come un’uniformizzazione di tutti o parte degli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli [OSCURATO:PERSONA] membri
o ancora l’istituzione di un salario minimo comunitario, implicherebbero un’ingerenza diretta del diritto comunitario nella
determinazione delle retribuzioni in seno alla Comunità» (
82
).
117.
Il divieto di cui all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE si applica incontestabilmente alla determinazione del «livello» di retribuzione (
83
). Come rilevato nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Kokott, nella causa
Impact
, ha espresso l’opinione che l’Unione non avrebbe la competenza, per esempio, per «introdurre un tetto per gli aumenti salariali
annuali o regolare l’importo della retribuzione per gli straordinari e dei supplementi per il lavoro su turni, festivo o notturno» (
84
). Se nella concorrenza fra imprese operanti nel mercato unico (
85
). Nessuna di tali tematiche viene influenzata dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera g) e 94, paragrafo 2, della direttiva
[OSCURATO:PERSONA].
118.
Tuttavia, come rilevato nel controricorso del Consiglio, le norme stabilite attraverso gli articoli dal 92 al 94 della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] possono, al massimo, essere ritenute dotate di un collegamento con la retribuzione, mentre il Consiglio aggiunge, con
il sostegno del [OSCURATO:PERSONA], che l’importo della componente fissa viene lasciato alla negoziazione sulla remunerazione tra
il personale e gli enti finanziari. Come rilevato nei controricorsi del Consiglio e del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto
che la probabile risposta al pacchetto [OSCURATO:PERSONA] sia un aumento dell’importo della remunerazione fissa al fine di mantenere l’alto
livello globale della remunerazione complessiva. Come dichiarato dal Consiglio nel suo controricorso, quest’adeguamento non
sarebbe possibile l’Unione europea avesse emanato una normativa su una componente della retribuzione e, come rilevato dalla
controreplica del [OSCURATO:PERSONA], un rapporto, di per sé, non è semplicemente sufficiente per cambiare alcunché.
119.
Pertanto, come ho già detto, e contrariamente alle argomentazioni riportate nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 94, paragrafo
1, lettera g) non impone un «tetto massimo» sulla remunerazione variabile. Ciò risulta in modo evidente dal fatto che non
viene imposto alcun limite all’importo della remunerazione fissa che le persone possono guadagnare, in modo tale che il rapporto
del 100% introdotto dall’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] può applicarsi a qualsiasi
somma di denaro che un ente finanziario è disposto a pagare sotto forma di stipendio fisso. L’assenza di qualsiasi effetto
di «tetto massimo» derivante dal rapporto per la remunerazione variabile è ulteriormente evidenziata dall’articolo 94, paragrafo
1, lettera g), punto ii), della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che in ogni caso prevede un meccanismo per l’aumento del rapporto al 200%
e, allo stesso tempo, consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare il rapporto massimo ad un livello massimo inferiore.
120.
Pertanto, a mio avviso, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e il limite alla remunerazione variabile
in esso contenuto non hanno un impatto diretto sul livello di retribuzione delle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione.
La suddetta disposizione semplicemente stabilisce un rapporto tra l’elemento fisso e variabile senza colpire il livello della
remunerazione in quanto tale. Tale livello è calcolato in funzione della componente fissa della retribuzione concordata tra
il datore di lavoro e il dipendente cui si aggiunge la componente variabile. Poiché non vi è alcun limite di legge alla componente
fissa, di conseguenza non vi è neanche un siffatto limite al livello complessivo della retribuzione (
86
).
121.
In conclusione, ritengo che l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non imponga alcun limite al livello
della retribuzione. Stabilisce solo una struttura per la remunerazione sotto forma di un rapporto tra il livello fisso della
remunerazione e la remunerazione variabile al fine di evitare l’assunzione di rischi eccessivi. Ciò costituisce un obiettivo
legittimo per garantire che la libertà di stabilimento degli enti finanziari e la libera prestazione dei servizi finanziari
sulla base di una singola autorizzazione e del controllo da parte dello Stato di origine possano funzionare in modo sicuro
nel mercato interno dell’Unione (
87
). Inoltre, la Corte ha approvato la compatibilità con il Trattato di provvedimenti di diritto dell’Unione che hanno solo un
collegamento indiretto con il livello di retribuzione (
88
).
122.
Con riferimento all’articolo 114 TFUE come base giuridica dell’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento
CR, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorso all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE è escluso a causa dell’eccezione contenuta nell’articolo
114, paragrafo 2, TFUE.
123.
Alla luce della mia analisi del quinto motivo, trovo difficile vedere come gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’articolo
450, paragrafo 1, del regolamento CR possano essere considerati disposizioni rilevanti rispetto ai «diritti ed interessi dei
lavoratori dipendenti» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, poiché le disposizioni vincolano solo gli enti finanziari
e non i loro dipendenti che rimangono tutelati dalla Carta e dal diritto dell’Unione sulla protezione dei dati. Inoltre, l’interpretazione
dell’articolo 114, paragrafo 2m, TFUE sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] impedirebbe a qualsiasi azione adottata dall’Unione sulla
base dell’articolo 114 TFUE di incidere sull’ambito del lavoro. Ciò si porrebbe in contrasto con i paragrafi 4 e 5 dell’articolo
114 TFUE che consentono la regolamentazione di questioni relative all’ambiente di lavoro sulla base dell’articolo 114 TFUE.
124.
Per queste ragioni anche il primo motivo di annullamento deve essere respinto.
V –
Spese
125.
Poiché, secondo la soluzione da me proposta, il [OSCURATO:PERSONA] risulta soccombente e il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto
domanda di condanna alle spese, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alle spese conformemente all’articolo 138, paragrafo
1, del regolamento di procedura. Dall’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interveniente, deve sopportare le proprie
spese conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura
VI –
Conclusioni
126.
Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il ricorso, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea
a sopportare le proprie spese e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alle spese del Consiglio
e del [OSCURATO:PERSONA] europeo.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
GU L 176, pag. 338.
3
GU L 176, pag. 1.
4
Nel prosieguo, il termine «soggetti che assumono il rischio sostanziale» verrà utilizzato per descrivere tali dipendenti.
Tuttavia, rilevo che la normativa non è completamente uniforme quando si tratta di scegliere la forma delle parole per identificarli.
Faccio riferimento agli articoli 92, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 450, paragrafo
1, del regolamento CR.
5
Questa è l’espressione utilizzata dai mezzi di comunicazione in lingua inglese per descrivere il dispositivo. Rilevo che
la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non costituisce la prima volta che il legislatore dell’Unione ha inteso regolare i bonus o i supplementi
retributivi. V. ad esempio l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio
del 15 marzo 2006 elativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio (GU L 102, pag. 1).
6
V. COM(2012) 778 definitivo, paragrafo 3.1. Tra il 2008 e il 2011 l’importo complessivo degli aiuti utilizzati in termini
di garanzie, misure di ricapitalizzazione, misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e misure a sostegno della liquidità
ammontava a 1 600 miliardi di EUR che corrispondono al 12,8% del PIL dell’UE.
7
GU L 126, pag. 1.
8
GU L 141, pag. 1.
9
GU L 177, pag. 1.
10
GU L 177, pag. 201.
11
Direttiva 2009/111/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri,
i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302, pag. 97).
12
Direttiva 2010/76/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il
riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329, pag. 3).
13
Ai sensi del considerando 3 della direttiva [OSCURATO:PERSONA], «per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi remunerativi
mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre
integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizie delle imprese
di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo
sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie
di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), il personale
che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali,
lo collochi nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei “risk taker”».
14
COM(2010) 284 definitivo, in particolare paragrafo 5.7 intitolato «La remunerazione».
15
V. articolo 90, paragrafo 1, lettera f) della [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento
e che modifica la direttiva 2002/87/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
del 30.5.2012, A 7-0170/2012 del 30 maggio 2012..
16
V. ordine del giorno provvisorio della 3227° assemblea del Consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc/6864/13) e la sintesi del dibattito
nel Consiglio del 5.3.2012 successivamente pubblicata.
17
[OSCURATO:PERSONA] non contesta disposizioni relative alla retribuzione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] diverse dall’articolo 94, paragrafo
1, lettera g), e dall’articolo 94, paragrafo 2. L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii) è ricompreso nelle conclusioni
ma non è discusso nel dettaglio nel ricorso.
18
V. anche [OSCURATO:PERSONA], il Gruppo di esperti ad alto livello sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE,
Bruxelles, 2 ottobre 2012, paragrafo 4.2.5.
19
[OSCURATO:PERSONA] fa qui riferimento a Jennings, R. e Watts, A., (eds) [OSCURATO:PERSONA], 9° ed, Longman, Harlow,
vol. 1, «Pace», pag. 456, che, a mio avviso, tuttavia, non sostiene alcuna affermazione nel senso che la competenza legislativa
di uno Stato sarebbe limitata al comportamento tenuto nel proprio territorio. Al contrario, nella nota 2 di tale pagina, gli
autori fanno riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte permanente di giustizia internazionale in cui si è stabilito che
il diritto internazionale generalmente lascia agli [OSCURATO:PERSONA] «un’ampia discrezionalità» nell’applicazione delle sue leggi ad atti
che hanno luogo all’estero, limitata in taluni casi da norme di divieto.
20
Sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA] of America e a.
, C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 110.
21
V. anche articolo 3, punto 36, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che stabilisce che per «autorità compente» si intende «un’autorità
competente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013».
22
Vedi le sentenze nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
, 48/69, EU:C:1972:70 e
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1988:447.
23
Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) del 7 settembre 1927 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Francia/Turchia),
Raccolta CPGI, serie A, n. 10, pag. 25.
24
Conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1988:258, paragrafi da 27 a 30 delle conclusioni.
25
Secondo la dottrina, il nucleo del dictum della CPGI nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] è ancora valido. V. per esempio la causa relativa
al mandato di arresto dell’11 aprile 2000 (Rep. Dem. [OSCURATO:PERSONA]/Belgio), sentenza, Raccolta CIG 2002, pag. 3, conclusioni separate
del presidente [OSCURATO:PERSONA], paragrafi dal 13 al 16; Legittimità della minaccia di armi nucleari (parere consultivo) Raccolta
CIG 2996, par. 226, dichiarazione del presidente [OSCURATO:PERSONA], paragrafi dal 13 al 15. Per discussione v. Juillard P., L’application
extraterritoriale de la loi économique in Bazex, M. e a. (eds) L’application extraterritoriale du droit économique (1986)
e Koziel, T., «[OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA]Implications of the ECJ’s Judgment in [OSCURATO:PERSONA]
of America»
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
19(2012) F1; Pazartis, P., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]Restraint: the PCJI’s [OSCURATO:PERSONA]» in
Legacies of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], C.J., e Firzmaurice M., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pag. 319.
26
Vi è un apparente consenso tra molti autori in relazione al fatto che il diritto internazionale contemporaneo si sia allontanato
dalla presunzione stabilita nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
relativa alla libertà degli [OSCURATO:PERSONA] di decidere sull’applicabilità della loro normativa con i limiti delle norme di diritto
internazionale obbligatorio e che esso richiederebbe un collegamento o una connessione «sufficiente» in relazione al comportamento
extraterritoriale di non cittadini e di uno Stato prima che quest’ultimo possa esercitare la sua competenza ad emanare norme.
Per un contributo rilevante v. Mann., F. A., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], Recueil des Cours 1964:1,
vol 111.
27
Sulla giurisdizione universale v. O’Keefe, R., «[OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]»
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
2 (2004), pag. 735.
28
[OSCURATO:PERSONA] of Palmas (o Miangas), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], lodo del 4 aprile 1928 ([OSCURATO:PERSONA] 829).
29
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]/Norvegia), sentenza, Raccolta CIG 1951, pag. 117.
30
[OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein/Guatemala), sentenza, Raccolta CIG 1955, pag. 4.
31
[OSCURATO:PERSONA] relativa al mandato di arresto dell’11 aprile 2000 ([OSCURATO:PERSONA]/Belgio), sentenza, Raccolta CIG
2002, pag. 1.
32
Conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:1988:258, paragrafo 24.
33
GU L 281, pag. 31.
34
Sentenza nella causa C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662.
35
GU 2001 L 8, pag. 1.
36
Sentenza nella causa
Volker un [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:2010:662, punto 86.
37
Sentenza
NS
, C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865.
38
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
, 10/56, EU:C:1958:8.
39
GU L 331, pag. 12.
40
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 38.
41
Sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:1958:8, punti dal 171 al 172.
42
Sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 38.
43
V. la discussione su questo tema nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]
, C‑270/12, EU:C:2013:562.
44
Sentenza nella causa
Racke
, 98/78, EU:C:1979:14, punto 30 e nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
, C‑110/97, EU:C:2001:620, punto [1]51.
45
Sentenza nella causa
Pokrzeptowicz-Meyer
, C‑162/00, EU:C:2000:57, punto 52. V. anche sentenze nelle cause
Saldanha e Mts
, C‑122/96, EU:C:1997:458, punto 14;
Elektrownia Pątnów II
, C‑441/08, EU:C:2009:698, punto 32. V. anche sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a.
, C‑72/12, EU:C:2013:712 dove al punto 72 si afferma che «[o]ccorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma
giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima. Sebbene essa non si applichi alle situazioni
giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime,
nonché alle situazioni giuridiche nuove» (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, C‑428/08, EU:C:2010:402, punto 66). «A meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova
norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel
tempo», citando la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], C-428/08, EU:C:2010:402, punto 66 e la sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a.
, C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 32).
46
V. ad esempio sentenza nella causa
Kone e a./[OSCURATO:PERSONA]
, C‑510/11 P, EU:C:2013:696, punto 76 e giurisprudenza citata.
47
Ad esempio sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a.
, C‑241/95, EU:C:1996:496, punto 33.
48
Ibid punto 36.
49
V. in tal senso sentenza nella causa
Grecia/[OSCURATO:PERSONA]
, C‑86/03, EU:C:2005:769, punto 71. Ciò si è tipicamente verificato quando l’Unione non ha adottato provvedimenti per alloggiare
beni in fase di inoltro colpiti da modifiche immediate del diritto doganale dell’Unione. V. ad esempio sentenza nella causa
Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA]
, C‑152/88, EU:C:1990:259.
50
Sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo del 22 settembre 1994 (Series A no. 296-A,punto 42).
51
Sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo del 9 novembre 1999 (Domanda n. 26449/95), punto 54.
52
Sentenza nella causa
Teleos e a.
, C‑409/04, EU:C:2007:548.
53
Sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 44.
54
La disposizione fa riferimento, per esempio, all’alta dirigenza, ai soggetti che assumono il rischio, al personale che svolge
funzioni di controllo e a qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia
di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto
rilevante sul loro profilo di rischio. Vedi anche l’allegato I alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], discusso supra, al punto 84.
55
Vedi sentenza nella causa Sentenza
Racke
, EU:C:1979:14, punto 20; e sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
, EU:C:2001:620, punto 151.
56
V. COM(2010) 284 definitivo, paragrafo 5.7., intitolato «La remunerazione».
57
V., tra l’altro, considerando 71 della proposta di regolamento in COM(2011) 452 definitivo, nonché considerando 49 e articoli
74 e da 88 a 91 della proposta di direttiva COM(2011) 453 definitivo.
58
– V. la relazione, al punto A7-0170/2012.
59
Articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.
60
Articolo 5, paragrafi 1, e 3, TUE.
61
– Le osservazioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] fanno un riferimento estemporaneo alla compatibilità dei requisiti della pubblicazione
con i principi di sussidiarietà. Tuttavia, visto che le osservazioni scritte non sviluppano questa parte della censura del
[OSCURATO:PERSONA], limiterò la mia analisi degli obblighi di pubblicazione alla loro compatibilità con il principio di proporzionalità.
62
GU 2003 c 321, pag. 1.
63
A tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla sentenza nella causa
Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, C‑176/09, EU:C:2001:290.
64
[OSCURATO:PERSONA] e a.
, C‑408/95, EU:C:1997:532, punti dal 37 al 39 e
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
, 355/87, EU:C:1989:220, punto dal 42 a 44.
65
[OSCURATO:PERSONA]
, C‑343/09, EU:C:2010:419, punti 30 e 57.
66
Ibid punto 33.
67
Ibid punto 34.
68
In tal senso v. ibid punti dal 35 al 41.
69
Sentenza nella causa
Vodafone e a.
, C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 52.
70
Sentenza nella causa
Spagna/Consiglio
, C‑310/04, EU:C:2006:521, punti dal 121 al 123.
71
V. sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 47 e giurisprudenza citata.
72
V. sentenze nelle cause
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
, C‑84/94, EU:C:1996:431, punto 58;
[OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA]
, C‑491/01, EU:C:2000:741, punto 123.
73
– Ritornerò sulla censura del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'articolo 114, paragrafo 2, TFUE nella mia analisi alla prima censura.
74
Tali informazioni aggregate non sono analoghe alle informazioni dettagliate sulla retribuzione di persone individuate sotto
il profilo di compatibilità con il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati, come considerato dalla Corte nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294) e
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑73/07, EU:C:2008:727).
75
Sentenza nella causa
Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, C‑233/94, EU:C:1997:231, punti 13 e 15.
76
Ai sensi degli articoli 33 e 34 della direttiva [OSCURATO:PERSONA], gli enti finanziari autorizzati possono esercitare le loro attività
nei territori di altri [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base della loro autorizzazione nello Stato membro di origine.
77
[OSCURATO:PERSONA] nelle cause
[OSCURATO:PERSONA]
, C‑307/05, EU:C:2007:509, punti 40 e 46;
Impact
, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 23; conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa
Bruno e Pettini
, C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:28, punto 36.
78
[OSCURATO:PERSONA] nella cause
[OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:2007:3, punto 39 e nella causa
Impact
, C‑268/06, EU:C:2008:2, puntoo 122.
79
Sentenza nella causa
Bruno e Pettini
, EU:C:2010:329, punto 39. Vedi anche sentenza nella causa Impact, EU:C:2008:223, punto 129.
80
Sentenza nella causa
Lock
, C‑539/12, EU:C:2014:351, punti dal 29 al 33, e giurisprudenza citata.
81
Sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:2007:509, punto 46.
82
Sentenza
Impact
, EU:C:2008:223, punto 124.
83
[OSCURATO:PERSONA] nelle cause
Bruno e Pettini
, EU:C:2010:28, punto 36 e 37, [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2007:509, punti 40, da 44 a 46; Impact, EU:C:2008:223, punti da 123
a 124 e 130, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Impact, EU:C:2008:2 paragrafo 173.
84
Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa
Impact
, EU:C:2008:2, paragrafo 174.
85
Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa
Impact
, EU:C:2008:2, paragrafo 173].
86
Tale risultato non viene alterato dalle presunte conseguenze fattuali dell’introduzione di un rapporto fisso consistente
in componenti fisse della retribuzione aumentate o nella remunerazione complessiva diminuita per i soggetti che assumono il
rischio sostanziale.
87
V. precedente nota 76.
88
Esempi di tali provvedimenti dell’Unione sono quelli relativi al divieto di discriminazione, ai lavoratori distaccati e
all’orario di lavoro. Quanto alla giurisprudenza della Corte v., per esempio, sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, EU:C:2007:509, dove la Corte ha stabilito al punto 41 che, tuttavia, l’eccezione relativa alla «retribuzione» non può essere
estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall’articolo
137, paragrafo 1, CE, di gran parte dei loro contenuti; e sentenza nella causa
Impact
, EU:C:2008:223, dove la Corte ha stabilito al punto 125 che «tuttavia essa non può essere estesa a ogni questione avente
un nesso qualsiasi con la retribuzione, a pena di svuotare taluni settori contemplati dall’articolo 137, paragrafo 1, CE di
gran parte dei loro contenuti» citando, tra l’altro, la sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
EU:C:2007:509, punto 41.