CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 24763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04N1UHZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione di legge e il vizio di motivazione; Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve nell'esposizione di generiche censure di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che non si confrontano specificamente con la stessa, e nell'enunciazione di principi di diritto non riferiti al caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025.