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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 dicembre 1987

Cassazione n. 15954/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31/10/2023, il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di 10 mesi di reclusione e 1000 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo — con unico motivo — l'illegalità della confisca del denaro, ordinata ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe disposto l'ablazione della somma in mancanza di un'effettiva motivazione, in contrasto con quanto richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La sentenza ha disposto la confisca del denaro in sequestro (815 euro) perché "da ritenersi, viste le circostanze, provento dell'attività illecita di cessione della sostanza stupefacente"; il Lakrimi, infatti, era stato visto seduto sulla panchina di un parco pubblico, poi allontanatosi velocemente per aver sentito dei rumori e, infine, datosi alla fuga alla vista degli operanti, gettando in terra cocaina per 19,1 grammi, suddivisa in 48 involucri.

5. Tanto premesso, e ribadito che la sentenza è stata pronunciata con riguardo al delitto di detenzione dello stupefacente a fine di spaccio, non di cessione, il Collegio rileva che la confisca del denaro non costituisce "disposizione cogente", come affermato nella sentenza, ma richiede un'adeguata motivazione nell'ottica dell'art. 240 cod. pen., con l'indicazione di congrui elementi che colleghino — in termini causali (ad esempio, quale profitto) — la somma rinvenuta con la condotta contestata.

Tale motivazione, tuttavia, non si riscontra nella decisione impugnata, che richiama — genericamente — soltanto le "circostanze" del fatto.

6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il C. 4§3. oliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31/10/2023, il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di 10 mesi di reclusione e 1000 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo — con unico motivo — l'illegalità della confisca del denaro, ordinata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Il Tribunale avrebbe disposto l'ablazione della somma in mancanza di un'effettiva motivazione, in contrasto con quanto richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. La sentenza ha disposto la confisca del denaro in sequestro (815 euro) perché "da ritenersi, viste le circostanze, provento dell'attività illecita di cessione della sostanza stupefacente"; il Lakrimi, infatti, era stato visto seduto sulla panchina di un parco pubblico, poi allontanatosi velocemente per aver sentito dei rumori e, infine, datosi alla fuga alla vista degli operanti, gettando in terra cocaina per 19,1 grammi, suddivisa in 48 involucri. 5. Tanto premesso, e ribadito che la sentenza è stata pronunciata con riguardo al delitto di detenzione dello stupefacente a fine di spaccio, non di cessione, il Collegio rileva che la confisca del denaro non costituisce "disposizione cogente", come affermato nella sentenza, ma richiede un'adeguata motivazione nell'ottica dell'art. 240 cod. pen., con l'indicazione di congrui elementi che colleghino — in termini causali (ad esempio, quale profitto) — la somma rinvenuta con la condotta contestata. Tale motivazione, tuttavia, non si riscontra nella decisione impugnata, che richiama — genericamente — soltanto le "circostanze" del fatto. 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il C. 4§3. oliere estensor
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