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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22599/2026

Testo disponibile della fonte

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vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1845 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 136/2019;Numero registro generale 24027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

D ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primogrado, ha respinto l’originaria domanda di Azienda agraria [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto opposizione ad avviso diaccertamento ed al successivo avviso di addebito inerente alpagamento della somma di Euro 287.626,67, dovuti a titolo dicontributi da versare alla Gestione agricola datori di lavoro inrelazione al periodo intercorrente dal secondo trimestre 2008 alquarto del 2011, durante il quale la società aveva corrisposto ailavoratori una retribuzione giornaliera inferiore a quella stabilitadall’art. 1 L. n. 389/1989; l’INPS aveva quantificato l’imponibilenella differenza tra il salario dovuto e quello denunciato neimodelli DMAG con conseguente nuova tariffazione dei contributie revoca dei benefici contributivi goduti in assenza deipresupposti di legge.Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non soddisfattol’onere di INPS di dimostrare i fatti costitutivi della propriapretesa, inerenti all’inadempienza della società.La Corte d’appello, condividendo le doglianze di INPS, ha inveceritenuto che l’opponente, convenuto in senso sostanziale, ètenuto ad adempiere già nel suo atto introduttivo all’onere dispecifica contestazione dei fatti costitutivi della pretesaimpositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., e nel caso in esamel’opponente non aveva formulato alcuna specifica contestazionecirca l’esistenza del contratto provinciale in base al qualedovevano essere retribuiti i lavoratori e, conseguentemente,calcolata la contribuzione dovuta; peraltro la parte appellataaveva già provveduto ad eseguire i pagamenti dei contributiNumero registro generale 24027/2022nelle scadenze di legge secondo la quantificazione operataN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026dall’ente.

In sede di accertamento ispettivo era, infatti, emersDoat a pubblicazione 01/07/2026che ai lavoratori era stata corrisposta una retribuzione inferioreal contratto di categoria vigente in provincia di Bari (CPIL),violando l’art. 1 co.4 d.l. 81/2006, e dal verbale risultava laspecifica indicazione dell’ammontare dei contributi determinatisulla differenza di imponibile.

La Corte ha, inoltre, ritenuto chefosse tardiva (perché inserita solo nelle note difensive finali) lacontestazione dell’appellato circa l’esistenza del contrattocollettivo provinciale, tenuto conto del principio di circolaritàdegli oneri di allegazione, contestazione e prova nel rito specialedel lavoro, rilevando altresì che il testo di un contratto collettivoè acquisibile d’ufficio (e richiama Cass. n.6610/17).

Restavaquindi escluso che INPS non avesse dato prova dei fatticostitutivi del suo credito per non aver depositato copiaintegrale del contratto collettivo, né l’argomento rientrava nelthema probandum del giudizio di primo grado.

Nel merito,l’INPS aveva allegato in memoria difensiva la retribuzioneapplicata (inferiore) e quella da applicare (maggiore),distinguendo per lavoratori e per anni e mancavano specifichecontestazioni sui calcoli operati dall’istituto, nel rispetto delminimale contributivo riferito, come base di calcolo, ai contratticollettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentativesu base nazionale ex ar.t 1 d.l. 338/1989.

La pretesa INPS èstata quindi confermata salva l’intervenuta prescrizione conriferimento all’anno 2008.2.

La società ricorrente propone ricorso per cassazioneaffidandosi a 4 motivi; l’Istituto previdenziale è rimastointimato.Numero registro generale 24027/20223.

Nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stataN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026trattata e decisa.

Data pubblicazione 01/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ. e art. 24 d.lgs. 46/1999, nonché la violazione degliartt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenutoche la ricorrente abbia posto solo una questione sullaapplicabilità del contratto provinciale, non già sulla suaesistenza, ed aveva così escluso che INPS avesse l’onere diprodurlo, ritenendo in tal modo provato il maggior creditoprevidenziale; tuttavia, sostiene la parte ricorrente, in ungiudizio di accertamento negativo è onere di INPS allegare eprovare gli elementi fondanti il credito al momento della suacostituzione in giudizio, e non può dirsi provata perché noncontestata ex 115 c.p.c. la circostanza della esistenza delContratto Provinciale; la contestazione sulla sola applicabilitàdel CIPL non esonerava l’INPS dall’onere di esibirlo, bensìavrebbe legittimato il giudice ad esercitare il potere diacquisizione ex art. 421 c.p.c.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362-1363 cod. civ. conriferimento alla interpretazione della domanda giudiziale; rilevala parte ricorrente che la questione della inesistenza del CIPLera stata già sollevata nel ricorso di primo grado, di contro aquanto affermato in sentenza, mentre nel verbale ispettivo erastato fatto generico riferimento al contratto integrativo per glioperai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari e Matera,senza individuarlo.

Nel ricorso l’Azienda aveva negato la suaapplicazione perché non stipulato da organizzazioni sindacaliNumero registro generale 24027/2022maggiormente rappresentative su base nazionale per cui, stanteN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026l’inesistenza di un CIPL applicabile, l’azienda era tenta al rispettDoat a pubblicazione 01/07/2026del minimale secondo i parametri per legge, stabiliti da circolariINPS.

E soltanto nella memoria di costituzione l’INPS allegavadi aver fatto riferimento al CIPL del 7/6/2011 ma l’Aziendaaveva ribadito che, in mancanza di prova sull’esistenza eapplicabilità di una retribuzione superiore rispetto a quellacorrisposta, fissata da un contratto collettivo di categoria,l’unico parametro di riferimento per ritenere rispettato ilminimale ex art. 1 L. 389/89 non poteva che essere il minimaledi retribuzione giornaliera.

Insomma, la ricorrente condivide ladecisione del primo giudice secondo la quale l’INPS non avevaprovato l’esistenza di tale contratto con la sua produzione ingiudizio.

Osserva che, in applicazione dei criteri dell’art. 1362co.2, e del 1363 cod. civ. la domanda giudiziale deve esserevalutata in ogni sua parte e poi nel suo complesso (v.

Cass.14364/2020), e poiché la contestazione riguardava l’esistenzadi una paga superiore ai minimali INPS e l’erroneità deiparametri retributivi applicati, la valutazione della fondatezzadell’accertamento ispettivo non avrebbe potuto prescinderedall’esibizione in giudizio del contratto collettivo ivi applicato.Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra leparti, circa l’inesistenza di una retribuzione di contrattazionecollettiva superiore ai minimali fissati da INPS a seguito diindividuazione del CIPL applicato in sede ispettiva, contestatadalla parte ricorrente nelle note difensive autorizzate, edoggetto di discussione in udienza, eccepita nell’atto di appello econfutata nella memoria di costituzione dell’appellata;insomma, non era affatto acquisita la prova sulla esistenza edNumero registro generale 24027/2022applicabilità di una retribuzione superiore fissata da un contrattoN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026collettivo di categoria.

La Corte territoriale avrebbe dovutDoat a pubblicazione 01/07/2026considerare che la doglianza era stata tempestivamente dedottaex art. 420 c.p.c.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ad artt.115 e 116 c.p.c. riguardo alla contestazione sui calcoli delcredito, sul quantum; rileva che nel ricorso introduttivo ed indi “paga grandi raccolte”, sul diverso inquadramento di operaioqualificato, sulla inesattezza del parametro retributivo applicatoal recupero delle agevolazioni.

L’azienda aveva posto specifichecontestazioni sul quantum, e sul punto, riporta i brani delverbale ispettivo, del ricorso di primo grado, delle note ememorie (anche sul tema dei benefici contributivi), sulcontenuto del CIPL e sulla quantificazione dei contributi.2.

Il ricorso è fondato.3.

Preliminarmente si rammenta il dettato normativo chedisciplina la retribuzione imponibile posta a base dell’obbligocontributivo datoriale; l’art. 1 comma 1 d.l. 338/1989 conv. inL. 389/89 prescrive che “La retribuzione da assumere comebase per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenzasociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzionistabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora nederivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalcontratto collettivo”.

L’individuazione della retribuzioneimponibile trova fonte nel testo di legge, che rimanda ad altraNumero registro generale 24027/2022fonte, normativa, regolamentare o contrattuale, perN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026determinarne l’importo tenuto conto, per quelle di fontDeat a pubblicazione 01/07/2026contrattuale, di una valutazione comparativa tra disposizioni piùfavorevoli; è la stessa norma che apre l’ambito valutativo versoaccordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi unaretribuzione di importo superiore a quello previsto dal contrattocollettivo, sicché, per i lavoratori impiegati nel territorio dioperatività, può farsi preciso riferimento ai contratti provinciali,sovrapponibili al contratto collettivo nazionale, aventi lafunzione di adattare i principi generali pattuiti nella materia allesingole realtà provinciali e alle loro peculiarità.

L’autonomiacollettiva localizzata entra nel novero delle fonti determinativedella retribuzione imponibile, ai fini contributivi, previo giudiziovalutativo di maggior favore dell’importo pattuito, ove sia“superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Insostanza, la retribuzione da assumere come base di calcolo deicontributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delleretribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(cosiddetto "minimale contributivo").

L’istituto previdenzialeche pretende un maggior carico contributivo dal datore per ipropri dipendenti ha “l’onere di dimostrare l'esistenza, nelcorrispondente settore produttivo, di un contratto collettivostipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il qualedetermini la retribuzione spettante in misura superiore a quellasulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale oneredeve essere adempiuto mediante la produzione del contrattocollettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito deiverbali di accertamento redatti in sede ispettiva” (cfr. Cass.sent. n. 16764/2009).4.

Va altresì precisato che, come osservato in sent.

CaNsusm.e rno r.e gistro generale 24027/2022Numero sezionale 1845/20266966 del 23/03/2010 e ord. n. 12166 del 08/05/2019, l'iNmumpeoror dti ora ccolta generale 22599/2026della retribuzione da assumere come base di calcolo dDeait a pubblicazione 01/07/2026contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fariferimento al criterio del minimale contributivo, pari allaretribuzione dovuta in un determinato settore in applicazionedei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piùrappresentative su base nazionale) è quello desumibile daidiversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro,quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore allamisura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale,mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata aquella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Cass.ord. n. 4925/2024).5.

Ciò posto, è connaturato con l’identificazione degli elementicostitutivi della pretesa contributiva procedere allaindividuazione della fonte, regolamentare o contrattuale,nazionale o territoriale, dalla quale risulti il trattamento dimaggior favore per il lavoratore.5.1 - Nei giudizi promossi allo scopo di far accertarel’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’Inps sullabase di un verbale ispettivo l’onere di provare l’esistenza deifatti costitutivi del credito incombe sull’Istituto previdenziale,stante la sua posizione di attore sostanziale della pretesacreditoria.

Esso si sostanzia principalmente nella individuazionedel contratto collettivo, nella specie, provinciale, nellacomparazione con altre eventuali fonti contrattuali, nellaindividuazione della retribuzione più favorevole, nellaquantificazione dell’importo contributivo corrispondente.Numero registro generale 24027/20226.

Si osserva che, nella specie, l’Inps non aveva adempiutoN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026l’onere probatorio a suo carico circa la allegazione del contrattDoat a pubblicazione 01/07/2026provinciale di riferimento applicabile per l’imponibile retributivo.Non si tratta di censurare una mancata produzionedocumentale, aspetto pur rilevante sotto il profilo processuale,quanto di valutare l’allegazione di fatti costitutivi della pretesacreditoria, sotto il profilo sostanziale, avendo l’Inps invocato ilmancato rispetto dei minimi contrattuali, da quel contrattoprovinciale previsti in misura più favorevole per il lavoratore.6.1 - Sul punto questa Corte ha anche già affermato, in lineagenerale, che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensidell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi deldiritto grava sempre su colui che si afferma titolare del dirittostesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto ingiudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. ord. sez. lav. n16917/2012).

E di recente è stato ribadito che “la regolagenerale sulla ripartizione dell'onere della prova di cuiall'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla naturadell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso didomanda di accertamento negativo del credito, sono a carico dichi si afferma creditore le conseguenze della mancatadimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. ord.9706/24).7.

Né può addursi la conoscibilità ex officio di un contrattocollettivo, che peraltro si atteggia diversamente, per quanto afini di giudizio interessi, a seconda che si versi in un'ipotesi diviolazione del contratto collettivo nazionale di lavoroprivatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblicoimpiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto èconoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa,Numero registro generale 24027/2022sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazioneN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulDlaat a pubblicazione 01/07/2026distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (chenon vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizionegiudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso ilgiudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novitcuria" (Cass. sez. lav. n. 6394/19).8.

Analogamente, in un altro precedente giudiziario affrontatoda questa Corte, a parti invertite, avente ad oggetto la pretesadella corresponsione dei maggiori contributi sulla base di uncontratto provinciale, è stato affermato che (ord. n. 4930/2024)“la pretesa contributiva dell’INPS poggia dunque sull’invocataapplicazione del contratto provinciale, la cui produzione è acarico dell’INPS, riguardando il fatto costitutivo fatto valere ingiudizio”.9.

Tutto ciò premesso, discende che il primo motivo di ricorso èfondato.

L’impugnata sentenza ha esordito correttamente nelsenso di riconoscere come gravante sull’ente previdenzialel’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma nonaltrettanto allorché ha ipotizzato di ribaltare a carico della parteprivata l’allegazione di specifiche ragioni di contestazione deifatti costitutivi della pretesa impositiva, atteso che, comespecificamente illustrato con riferimento al terzo motivo diricorso, in vari atti difensivi del giudizio di merito (notedifensive, verbali di udienza, memoria di costituzione in appello)l’azienda agricola ricorrente aveva puntualmente dedotto lamancanza di prova “sull’esistenza e applicabilità nel caso dispecie di una retribuzione superiore fissata da un contrattocollettivo di categoria”.

Risultano quindi non correttamenteapplicati sia la regola di riparto dell’onere probatorio, siaNumero registro generale 24027/2022l’opinata non contestazione dell’esistenza e applicazione di unN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026contratto provinciale integrante la fonte di individuazione delDlaat a pubblicazione 01/07/2026retribuzione imponibile.10.

L’impugnata sentenza, che non ha seguito i suespostiprincipi, va cassata con rinvio per nuovo esame.

Le altrequestioni sui canoni interpretativi asseritamente violati esull’omesso esame inerente alla quantificazione degli importicontributivi non versati, restano assorbite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassal’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1845 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 136/2019;Numero registro generale 24027/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. D ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primogrado, ha respinto l’originaria domanda di Azienda agraria [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto opposizione ad avviso diaccertamento ed al successivo avviso di addebito inerente alpagamento della somma di Euro 287.626,67, dovuti a titolo dicontributi da versare alla Gestione agricola datori di lavoro inrelazione al periodo intercorrente dal secondo trimestre 2008 alquarto del 2011, durante il quale la società aveva corrisposto ailavoratori una retribuzione giornaliera inferiore a quella stabilitadall’art. 1 L. n. 389/1989; l’INPS aveva quantificato l’imponibilenella differenza tra il salario dovuto e quello denunciato neimodelli DMAG con conseguente nuova tariffazione dei contributie revoca dei benefici contributivi goduti in assenza deipresupposti di legge.Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non soddisfattol’onere di INPS di dimostrare i fatti costitutivi della propriapretesa, inerenti all’inadempienza della società.La Corte d’appello, condividendo le doglianze di INPS, ha inveceritenuto che l’opponente, convenuto in senso sostanziale, ètenuto ad adempiere già nel suo atto introduttivo all’onere dispecifica contestazione dei fatti costitutivi della pretesaimpositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., e nel caso in esamel’opponente non aveva formulato alcuna specifica contestazionecirca l’esistenza del contratto provinciale in base al qualedovevano essere retribuiti i lavoratori e, conseguentemente,calcolata la contribuzione dovuta; peraltro la parte appellataaveva già provveduto ad eseguire i pagamenti dei contributiNumero registro generale 24027/2022nelle scadenze di legge secondo la quantificazione operataN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026dall’ente. In sede di accertamento ispettivo era, infatti, emersDoat a pubblicazione 01/07/2026che ai lavoratori era stata corrisposta una retribuzione inferioreal contratto di categoria vigente in provincia di Bari (CPIL),violando l’art. 1 co.4 d.l. 81/2006, e dal verbale risultava laspecifica indicazione dell’ammontare dei contributi determinatisulla differenza di imponibile. La Corte ha, inoltre, ritenuto chefosse tardiva (perché inserita solo nelle note difensive finali) lacontestazione dell’appellato circa l’esistenza del contrattocollettivo provinciale, tenuto conto del principio di circolaritàdegli oneri di allegazione, contestazione e prova nel rito specialedel lavoro, rilevando altresì che il testo di un contratto collettivoè acquisibile d’ufficio (e richiama Cass. n.6610/17). Restavaquindi escluso che INPS non avesse dato prova dei fatticostitutivi del suo credito per non aver depositato copiaintegrale del contratto collettivo, né l’argomento rientrava nelthema probandum del giudizio di primo grado. Nel merito,l’INPS aveva allegato in memoria difensiva la retribuzioneapplicata (inferiore) e quella da applicare (maggiore),distinguendo per lavoratori e per anni e mancavano specifichecontestazioni sui calcoli operati dall’istituto, nel rispetto delminimale contributivo riferito, come base di calcolo, ai contratticollettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentativesu base nazionale ex ar.t 1 d.l. 338/1989. La pretesa INPS èstata quindi confermata salva l’intervenuta prescrizione conriferimento all’anno 2008.2. La società ricorrente propone ricorso per cassazioneaffidandosi a 4 motivi; l’Istituto previdenziale è rimastointimato.Numero registro generale 24027/20223. Nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stataN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026trattata e decisa. Data pubblicazione 01/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ. e art. 24 d.lgs. 46/1999, nonché la violazione degliartt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenutoche la ricorrente abbia posto solo una questione sullaapplicabilità del contratto provinciale, non già sulla suaesistenza, ed aveva così escluso che INPS avesse l’onere diprodurlo, ritenendo in tal modo provato il maggior creditoprevidenziale; tuttavia, sostiene la parte ricorrente, in ungiudizio di accertamento negativo è onere di INPS allegare eprovare gli elementi fondanti il credito al momento della suacostituzione in giudizio, e non può dirsi provata perché noncontestata ex 115 c.p.c. la circostanza della esistenza delContratto Provinciale; la contestazione sulla sola applicabilitàdel CIPL non esonerava l’INPS dall’onere di esibirlo, bensìavrebbe legittimato il giudice ad esercitare il potere diacquisizione ex art. 421 c.p.c.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362-1363 cod. civ. conriferimento alla interpretazione della domanda giudiziale; rilevala parte ricorrente che la questione della inesistenza del CIPLera stata già sollevata nel ricorso di primo grado, di contro aquanto affermato in sentenza, mentre nel verbale ispettivo erastato fatto generico riferimento al contratto integrativo per glioperai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari e Matera,senza individuarlo. Nel ricorso l’Azienda aveva negato la suaapplicazione perché non stipulato da organizzazioni sindacaliNumero registro generale 24027/2022maggiormente rappresentative su base nazionale per cui, stanteN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026l’inesistenza di un CIPL applicabile, l’azienda era tenta al rispettDoat a pubblicazione 01/07/2026del minimale secondo i parametri per legge, stabiliti da circolariINPS. E soltanto nella memoria di costituzione l’INPS allegavadi aver fatto riferimento al CIPL del 7/6/2011 ma l’Aziendaaveva ribadito che, in mancanza di prova sull’esistenza eapplicabilità di una retribuzione superiore rispetto a quellacorrisposta, fissata da un contratto collettivo di categoria,l’unico parametro di riferimento per ritenere rispettato ilminimale ex art. 1 L. 389/89 non poteva che essere il minimaledi retribuzione giornaliera. Insomma, la ricorrente condivide ladecisione del primo giudice secondo la quale l’INPS non avevaprovato l’esistenza di tale contratto con la sua produzione ingiudizio. Osserva che, in applicazione dei criteri dell’art. 1362co.2, e del 1363 cod. civ. la domanda giudiziale deve esserevalutata in ogni sua parte e poi nel suo complesso (v. Cass.14364/2020), e poiché la contestazione riguardava l’esistenzadi una paga superiore ai minimali INPS e l’erroneità deiparametri retributivi applicati, la valutazione della fondatezzadell’accertamento ispettivo non avrebbe potuto prescinderedall’esibizione in giudizio del contratto collettivo ivi applicato.Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra leparti, circa l’inesistenza di una retribuzione di contrattazionecollettiva superiore ai minimali fissati da INPS a seguito diindividuazione del CIPL applicato in sede ispettiva, contestatadalla parte ricorrente nelle note difensive autorizzate, edoggetto di discussione in udienza, eccepita nell’atto di appello econfutata nella memoria di costituzione dell’appellata;insomma, non era affatto acquisita la prova sulla esistenza edNumero registro generale 24027/2022applicabilità di una retribuzione superiore fissata da un contrattoN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026collettivo di categoria. La Corte territoriale avrebbe dovutDoat a pubblicazione 01/07/2026considerare che la doglianza era stata tempestivamente dedottaex art. 420 c.p.c.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ad artt.115 e 116 c.p.c. riguardo alla contestazione sui calcoli delcredito, sul quantum; rileva che nel ricorso introduttivo ed indi “paga grandi raccolte”, sul diverso inquadramento di operaioqualificato, sulla inesattezza del parametro retributivo applicatoal recupero delle agevolazioni. L’azienda aveva posto specifichecontestazioni sul quantum, e sul punto, riporta i brani delverbale ispettivo, del ricorso di primo grado, delle note ememorie (anche sul tema dei benefici contributivi), sulcontenuto del CIPL e sulla quantificazione dei contributi.2. Il ricorso è fondato.3. Preliminarmente si rammenta il dettato normativo chedisciplina la retribuzione imponibile posta a base dell’obbligocontributivo datoriale; l’art. 1 comma 1 d.l. 338/1989 conv. inL. 389/89 prescrive che “La retribuzione da assumere comebase per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenzasociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzionistabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora nederivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalcontratto collettivo”. L’individuazione della retribuzioneimponibile trova fonte nel testo di legge, che rimanda ad altraNumero registro generale 24027/2022fonte, normativa, regolamentare o contrattuale, perN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026determinarne l’importo tenuto conto, per quelle di fontDeat a pubblicazione 01/07/2026contrattuale, di una valutazione comparativa tra disposizioni piùfavorevoli; è la stessa norma che apre l’ambito valutativo versoaccordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi unaretribuzione di importo superiore a quello previsto dal contrattocollettivo, sicché, per i lavoratori impiegati nel territorio dioperatività, può farsi preciso riferimento ai contratti provinciali,sovrapponibili al contratto collettivo nazionale, aventi lafunzione di adattare i principi generali pattuiti nella materia allesingole realtà provinciali e alle loro peculiarità. L’autonomiacollettiva localizzata entra nel novero delle fonti determinativedella retribuzione imponibile, ai fini contributivi, previo giudiziovalutativo di maggior favore dell’importo pattuito, ove sia“superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Insostanza, la retribuzione da assumere come base di calcolo deicontributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delleretribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(cosiddetto "minimale contributivo"). L’istituto previdenzialeche pretende un maggior carico contributivo dal datore per ipropri dipendenti ha “l’onere di dimostrare l'esistenza, nelcorrispondente settore produttivo, di un contratto collettivostipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il qualedetermini la retribuzione spettante in misura superiore a quellasulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale oneredeve essere adempiuto mediante la produzione del contrattocollettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito deiverbali di accertamento redatti in sede ispettiva” (cfr. Cass.sent. n. 16764/2009).4. Va altresì precisato che, come osservato in sent. CaNsusm.e rno r.e gistro generale 24027/2022Numero sezionale 1845/20266966 del 23/03/2010 e ord. n. 12166 del 08/05/2019, l'iNmumpeoror dti ora ccolta generale 22599/2026della retribuzione da assumere come base di calcolo dDeait a pubblicazione 01/07/2026contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fariferimento al criterio del minimale contributivo, pari allaretribuzione dovuta in un determinato settore in applicazionedei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piùrappresentative su base nazionale) è quello desumibile daidiversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro,quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore allamisura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale,mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata aquella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Cass.ord. n. 4925/2024).5. Ciò posto, è connaturato con l’identificazione degli elementicostitutivi della pretesa contributiva procedere allaindividuazione della fonte, regolamentare o contrattuale,nazionale o territoriale, dalla quale risulti il trattamento dimaggior favore per il lavoratore.5.1 - Nei giudizi promossi allo scopo di far accertarel’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’Inps sullabase di un verbale ispettivo l’onere di provare l’esistenza deifatti costitutivi del credito incombe sull’Istituto previdenziale,stante la sua posizione di attore sostanziale della pretesacreditoria. Esso si sostanzia principalmente nella individuazionedel contratto collettivo, nella specie, provinciale, nellacomparazione con altre eventuali fonti contrattuali, nellaindividuazione della retribuzione più favorevole, nellaquantificazione dell’importo contributivo corrispondente.Numero registro generale 24027/20226. Si osserva che, nella specie, l’Inps non aveva adempiutoN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026l’onere probatorio a suo carico circa la allegazione del contrattDoat a pubblicazione 01/07/2026provinciale di riferimento applicabile per l’imponibile retributivo.Non si tratta di censurare una mancata produzionedocumentale, aspetto pur rilevante sotto il profilo processuale,quanto di valutare l’allegazione di fatti costitutivi della pretesacreditoria, sotto il profilo sostanziale, avendo l’Inps invocato ilmancato rispetto dei minimi contrattuali, da quel contrattoprovinciale previsti in misura più favorevole per il lavoratore.6.1 - Sul punto questa Corte ha anche già affermato, in lineagenerale, che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensidell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi deldiritto grava sempre su colui che si afferma titolare del dirittostesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto ingiudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. ord. sez. lav. n16917/2012). E di recente è stato ribadito che “la regolagenerale sulla ripartizione dell'onere della prova di cuiall'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla naturadell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso didomanda di accertamento negativo del credito, sono a carico dichi si afferma creditore le conseguenze della mancatadimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. ord.9706/24).7. Né può addursi la conoscibilità ex officio di un contrattocollettivo, che peraltro si atteggia diversamente, per quanto afini di giudizio interessi, a seconda che si versi in un'ipotesi diviolazione del contratto collettivo nazionale di lavoroprivatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblicoimpiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto èconoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa,Numero registro generale 24027/2022sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazioneN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulDlaat a pubblicazione 01/07/2026distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (chenon vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizionegiudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso ilgiudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novitcuria" (Cass. sez. lav. n. 6394/19).8. Analogamente, in un altro precedente giudiziario affrontatoda questa Corte, a parti invertite, avente ad oggetto la pretesadella corresponsione dei maggiori contributi sulla base di uncontratto provinciale, è stato affermato che (ord. n. 4930/2024)“la pretesa contributiva dell’INPS poggia dunque sull’invocataapplicazione del contratto provinciale, la cui produzione è acarico dell’INPS, riguardando il fatto costitutivo fatto valere ingiudizio”.9. Tutto ciò premesso, discende che il primo motivo di ricorso èfondato. L’impugnata sentenza ha esordito correttamente nelsenso di riconoscere come gravante sull’ente previdenzialel’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma nonaltrettanto allorché ha ipotizzato di ribaltare a carico della parteprivata l’allegazione di specifiche ragioni di contestazione deifatti costitutivi della pretesa impositiva, atteso che, comespecificamente illustrato con riferimento al terzo motivo diricorso, in vari atti difensivi del giudizio di merito (notedifensive, verbali di udienza, memoria di costituzione in appello)l’azienda agricola ricorrente aveva puntualmente dedotto lamancanza di prova “sull’esistenza e applicabilità nel caso dispecie di una retribuzione superiore fissata da un contrattocollettivo di categoria”. Risultano quindi non correttamenteapplicati sia la regola di riparto dell’onere probatorio, siaNumero registro generale 24027/2022l’opinata non contestazione dell’esistenza e applicazione di unN umero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 22599/2026contratto provinciale integrante la fonte di individuazione delDlaat a pubblicazione 01/07/2026retribuzione imponibile.10. L’impugnata sentenza, che non ha seguito i suespostiprincipi, va cassata con rinvio per nuovo esame. Le altrequestioni sui canoni interpretativi asseritamente violati esull’omesso esame inerente alla quantificazione degli importicontributivi non versati, restano assorbite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassal’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 22599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris