CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 33098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zianel procedimento a caric :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;preso atto della memoria tardivamente depositata dalla difesa del ricorrente indata 8 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diCagliari ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria, in persona del direttore pro tempore, averso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Cagliari che aveva accolto il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA], disponendo che l’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria consenta aldetenuto l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche, nei limiti consentitidall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n.230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misureprivative e limitative della libertà).2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza propongono ricorsoper cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Cagl iar i , i l Dipart imentodell’[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della giustizia, difesidall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, deducendo due motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 69comma 6, lett. b) legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamentopenitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;d’ora in poi, Ord. pen.), rilevando che - posto che il reclamo giurisdizionale alMagistrato di sorveglianza è ammissibile soltanto per la tutela di diritti soggettivi– nella specie il detenuto non ha fatto valere una lesione di un diritto soggettivoma ha contestato un aspetto regolamentare dell’organizzazione penitenziariarelativa alle modalità di esercizio del diritto all’alimentazione; ciò in quantol’acquisto di bevande alcoliche non attiene al diritto alla sana alimentazione2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 14,d.PR n. 230 del 2000, atteso che secondo la citata norma regolamentare ladistribuzione e il consumo delle bevande deve avvenire nei locali dove siconsumano i pasti, tuttavia coloro che si trovano in regime ASI non possonoconsumare i pasti se non nelle loro celle di pernottamento.2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione del principio diragionevolezza e proporzionalità.Al riguardo si rileva che l’assunzione di bevande alcoliche puòcompromettere la capacità di controllo dei detenuti, aumentare il rischio dicomportamenti aggressivi e violenti, particolarmente pericolosi in un contesto dialta sicurezza, rendere difficoltosa la gestione della popolazione carceraria,compromettere l’efficacia dei programmi trattamentali, interferire con le terapiefarmacologiche, facilitare comportamenti di autolesionismo; inoltre, si evidenziache consentire la consumazione di bevande alcoliche nelle camere dipernottamento creerebbe una situazione tale da non poter assicurare unpuntuale controllo, anche in considerazione del profilo criminologico dei detenutiin regime di alta sicurezza.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, LauraCondemi, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Il detenuto – in regime di [OSCURATO:PERSONA] presso il carcere di Oristano –aveva proposto reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. al Magistrato di sorveglianzacontro l’Ordine di servizio del 3 gennaio 2024 (confermato con omologo Ordine diservizio del 23 agosto 2024) adottato dalla Direzione del carcere di Oristano cheha vietato l’acquisto del vino e della birra, consentendolo solo in occasione dellefestività.L’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, alla base di questo Ordine di servizioevidenziava che l’art. 14 dPR n. 230 del 2000 consente il consumo di bevandealcoliche nei locali in cui si consumano i pasti, sicché non sussistendo localicomuni dove si si possano consumare i pasti, questi ultimi avrebbero dovutoessere consumati all’interno delle camere detentive con ciò non potendosigarantire un controllo efficace del consumo degli alcolici; che l’art 14 cit. prevedelimitazioni al consumo per ragioni di sicurezza; infine, che il consumo nelle cellepuò costituire causa di accumulo delle bevande alcoliche in pregiudizio dellasalute dei detenuti, anche e soprattutto di coloro che assumono farmaci e inpregiudizio delle ragioni di sicurezza.Va, inoltre rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo deldetenuto affermando che l’art. 14 cit. sancisce un diritto soggettivo comprimibilesolo per specifiche ragioni relative al singolo detenuto e su tale diritto nonpossono incidere difficoltà organizzative; ed, ancora, che il divieto generalizzatoviola il principio di ragionevolezza e proporzionalità, traducendosi in un sacrificodel diritto del detenuto in assenza di adozione o anche di sperimentazione dimodalità organizzative idonee a superare detto divieto generalizzato.2. Preliminare è il tema della sussistenza del potere del Tribunale disorveglianza sulla questione ad esso sottoposta, ovvero se la stessa attenga alpregiudizio grave e attuale di un diritto soggettivo.Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso principi consolidati,che vanno qui ribaditi.Il reclamo giurisdizionale al Magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt.35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizionigiuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condottedell'[OSCURATO:PERSONA] che violino disposizioni previste dalla legge penitenziaria, edal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attualee grave pregiudizio».Presupposti essenziali di tale strumento sono l'esistenza, in capo al detenuto,di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente)per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, el'esistenza di una condotta, imputabile all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, che siponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).Questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possanoderivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettividella persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure eprovvedimenti organizzativi dell'[OSCURATO:PERSONA] stessa volti a disciplinare la vitadegli istituti e a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principiodella natura rieducativa del trattamento; misure e provvedimenti che, oveadottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidonolegittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarnel'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,Ministero della Giustizia, Rv. 280532).Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantitaprotezione, non va, pertanto, confuso con le mere modalità di esercizio di esso,inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío,Rv. 258398); soltanto la negazione del diritto in quanto tale integra lesionesuscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione deldiritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria,in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove nonmanifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione deldiritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014,dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01).Tanto precisato, va rilevato che la motivazione resa dal Tribunale è incorsanel vizio di violazione di legge in quanto nel caso di specie non viene in rilievouna posizione di diritto soggettivo reclamabile, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.:il consumo di bevande alcoliche non è riconducibile al diritto ad unaalimentazione sana, nè ad altro diritto soggettivo tutelabile in sedegiurisdizionale, trattandosi di aspirazione ad un bene della vita che non siqualifica per la sua necessarietà o indispensabilità.Le questioni che attengono all’acquisto di bevande (vino e/o birra), pertanto,giustiziabile in sede giurisdizionale, e, dunque, non afferiscono a quel nucleointangibile del diritto in sé che permette l'utilizzazione dello strumento dell'art.35-bis Ord. pen.Ne consegue che l'ordinanza impugnata è stata emessa nella carenza delpotere della giurisdizione sul punto, come rileva correttamente il primo motivo diricorso, e che l'ordinanza impugnata, e quella a monte del Magistrato disorveglianza, devono essere annullate senza rinvio ai sensi dell' art. 620, comma1, lett. c), cod. proc. pen3. Va, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui in tema diordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniegodell'autorizzazione all’acquisto e quindi al successivo consumo di vino e birra nonpuò essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, nondeterminando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto.Ciò posto, assorbita ogni altra questione posta con il ricorso, deve esseredisposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella delMagistrato di sorveglianza di Cagliari del 15 maggio 2025. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato disorveglianza di Cagliari del 15 maggio 2025.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]