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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18226/2026

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icorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1978/2025depositata il 31/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20261 La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal“Fallimento”), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne avevarespinto le domande, dichiarava inefficace, ex art. 64 l.fall, l’atto diretrocessione dell’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Istria n. 38 del 15maggio 2014 sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA].1.1 La Corte di merito premetteva che il mutuo dissenso rappresenta unacausa di risoluzione tipica dei soli contratti ad effetti obbligatori e non deicontratti ad effetti traslativi; con riferimento ad essi, può solo ipotizzarsiun contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuodissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che ilrapporto giuridico sussista e permanga in vigore.1.2 Argomentava che l’atto di retrocessione del bene, di contenuto ugualee contrario a quello dell’atto originario (la donazione dell’immobile del 13maggio 2004), aveva natura dispositiva e non meramente ripristinatoriadella situazione quo ante, ciò che implica un nuovo ed autonomotrasferimento della proprietà dell’immobile, a prescindere dalla volontàespressa manifestata tra le parti.1.3 Attribuiva natura gratuita, stante l’assenza di corrispettivo, alla“risoluzione di donazione con retrocessione di diritti immobiliari donati”con conseguente suo assoggettamento alla disciplina dell’art. 64 l.fall. cheprevede l’inefficacia dell’atto2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 360 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1372e/o 1362 e/o 1458 c.c. e/o 64 l.fall., in relazione all’art. 360 , comma 1Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/2026n.3 c.p.c., per non avere la Corte d’ Appello di Roma qualificato, come,invece, fatto correttamente dal Tribunale, l’atto di “risoluzione didonazione con retrocessione di diritti immobiliari donati” come negozioripristinatorio che comporta la reviviscenza dell’atto di provenienzaoriginario e anteriore all’atto di donazione, con conseguente inapplicabilitàa tale atto dell’art. 64 l.fall. ai fini della inefficacia del medesimo.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione o comunque falsaapplicazione dell’art. 64 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.per avere la Corte erroneamente qualificato l’atto di “risoluzione didonazione con retrocessione di diritti immobiliari donati” come gratuito aifini della inefficacia del medesimo in assenza dei relativi presupposti.2.1 Il ricorrente sostiene, così come nel primo motivo, che l’atto inquestione è un atto di scioglimento per mutuo dissenso del contratto didonazione, avente le seguenti caratteristiche: a) efficacia estintiva, inquanto pone fine al contratto già stipulato; b) efficacia retroattiva, inquanto la donazione si risolve con effetto retroattivo (ex tunc) e il donanteè ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato condecorrenza dall’atto di donazione; c) privo di efficacia traslativa, poichél’atto di mutuo dissenso non comporta un ritrasferimento dell’immobile daldonatario al donante, ma solo un ripristino della situazione precedente coneffetti nei confronti dei terzi una volta annotato a margine dellatrascrizione dell’atto che risolve; ne consegue che l’atto di risoluzione didonazione non poteva essere oggetto di azione di inefficacia ai sensi degliartt. 64 L.F. in assenza dei relativi presupposti di legge.2.2 Deduce il carattere “oneroso” del negozio, rinvenendolo nella ragioneche ha condotto alla risoluzione della donazione e nel “risparmio”, daparte della società, degli oneri di gestione e manutenzione dell’immobiledonato e la mancata conoscenza in capo al ricorrente della scientiadecoctionis della società.Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20263 I due motivi, suscettibili di congiunto esame stante la loro intimaconnessione, sono infondati.3.1 Le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento della tesi delloscioglimento per mutuo dissenso dell’atto di “risoluzione di donazione conretrocessione di diritti immobiliari donati” trovano chiara e netta smentitanell’orientamento prevalente di questa Corte secondo il quale: «Il mutuoconsenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effettitraslativi del contratto non si siano ancora prodotti là dove, nella diversaipotesi (qui ricorrente) di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti,non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesseparti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente(c.d. contrarius actus).

È vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopopratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente alcontratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova edautonoma manifestazione di volontà negoziale.

Come già osservato daCass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami: Cass. nn. 683/66, 17503/2005,18859/2008, 20445/11) il mutuo dissenso costituisce un atto dirisoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), che rientranell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effettiprodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza osopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originarioregolamento di interessi.

Con esso si determina, in sostanza, un caso diritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovonegozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicché esso integra uncontratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse partiestinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale,nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà alprecedente proprietario" (Cass. n.18844/12 cit., Cass. n. 8878/1990); edè proprio per questa ragione (nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi èNumero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/2026onere della forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod.civ.» ( cfr. inmotivazione Cass. 16681/2024).3.2 Nel qualificare l’atto a titolo gratuito l’impugnata sentenza si è dunqueuniformata all’insegnamento di questa Corte che ha affermato :« In temadi dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiutacon esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degliinteressi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non puòquindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra leprestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invecedall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte delsoggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione,dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dallaprospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia purindiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozioposto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quandodall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale,avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte cheil fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da eliderequel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "exlege".» (cfr. Cass. n. 23140/2020).3.3 Nel caso di specie la Corte, con accertamento in fatto non censuratocarenza motivazione, ha verificato che l’atto di scioglimento del contrattodi donazione non ha trovato una contropartita in alcun concreto vantaggiopatrimoniale per la società poi dichiarata fallita essendo irrilevante cherisoluzione della donazione sia stato posta in essere in quanto eranovenute meno le ragioni che erano alla base della donazione, ovverosial’utilità dell’immobile per la società fallita.Il ricorso è quindi rigettato.Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20264 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi oltre rimborso forfettarioal 15% , e accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1978/2025depositata il 31/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20261 La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal“Fallimento”), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne avevarespinto le domande, dichiarava inefficace, ex art. 64 l.fall, l’atto diretrocessione dell’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Istria n. 38 del 15maggio 2014 sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA].1.1 La Corte di merito premetteva che il mutuo dissenso rappresenta unacausa di risoluzione tipica dei soli contratti ad effetti obbligatori e non deicontratti ad effetti traslativi; con riferimento ad essi, può solo ipotizzarsiun contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuodissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che ilrapporto giuridico sussista e permanga in vigore.1.2 Argomentava che l’atto di retrocessione del bene, di contenuto ugualee contrario a quello dell’atto originario (la donazione dell’immobile del 13maggio 2004), aveva natura dispositiva e non meramente ripristinatoriadella situazione quo ante, ciò che implica un nuovo ed autonomotrasferimento della proprietà dell’immobile, a prescindere dalla volontàespressa manifestata tra le parti.1.3 Attribuiva natura gratuita, stante l’assenza di corrispettivo, alla“risoluzione di donazione con retrocessione di diritti immobiliari donati”con conseguente suo assoggettamento alla disciplina dell’art. 64 l.fall. cheprevede l’inefficacia dell’atto2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 360 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1372e/o 1362 e/o 1458 c.c. e/o 64 l.fall., in relazione all’art. 360 , comma 1Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/2026n.3 c.p.c., per non avere la Corte d’ Appello di Roma qualificato, come,invece, fatto correttamente dal Tribunale, l’atto di “risoluzione didonazione con retrocessione di diritti immobiliari donati” come negozioripristinatorio che comporta la reviviscenza dell’atto di provenienzaoriginario e anteriore all’atto di donazione, con conseguente inapplicabilitàa tale atto dell’art. 64 l.fall. ai fini della inefficacia del medesimo.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione o comunque falsaapplicazione dell’art. 64 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.per avere la Corte erroneamente qualificato l’atto di “risoluzione didonazione con retrocessione di diritti immobiliari donati” come gratuito aifini della inefficacia del medesimo in assenza dei relativi presupposti.2.1 Il ricorrente sostiene, così come nel primo motivo, che l’atto inquestione è un atto di scioglimento per mutuo dissenso del contratto didonazione, avente le seguenti caratteristiche: a) efficacia estintiva, inquanto pone fine al contratto già stipulato; b) efficacia retroattiva, inquanto la donazione si risolve con effetto retroattivo (ex tunc) e il donanteè ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato condecorrenza dall’atto di donazione; c) privo di efficacia traslativa, poichél’atto di mutuo dissenso non comporta un ritrasferimento dell’immobile daldonatario al donante, ma solo un ripristino della situazione precedente coneffetti nei confronti dei terzi una volta annotato a margine dellatrascrizione dell’atto che risolve; ne consegue che l’atto di risoluzione didonazione non poteva essere oggetto di azione di inefficacia ai sensi degliartt. 64 L.F. in assenza dei relativi presupposti di legge.2.2 Deduce il carattere “oneroso” del negozio, rinvenendolo nella ragioneche ha condotto alla risoluzione della donazione e nel “risparmio”, daparte della società, degli oneri di gestione e manutenzione dell’immobiledonato e la mancata conoscenza in capo al ricorrente della scientiadecoctionis della società.Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20263 I due motivi, suscettibili di congiunto esame stante la loro intimaconnessione, sono infondati.3.1 Le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento della tesi delloscioglimento per mutuo dissenso dell’atto di “risoluzione di donazione conretrocessione di diritti immobiliari donati” trovano chiara e netta smentitanell’orientamento prevalente di questa Corte secondo il quale: «Il mutuoconsenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effettitraslativi del contratto non si siano ancora prodotti là dove, nella diversaipotesi (qui ricorrente) di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti,non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesseparti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente(c.d. contrarius actus). È vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopopratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente alcontratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova edautonoma manifestazione di volontà negoziale. Come già osservato daCass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami: Cass. nn. 683/66, 17503/2005,18859/2008, 20445/11) il mutuo dissenso costituisce un atto dirisoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), che rientranell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effettiprodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza osopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originarioregolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso diritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovonegozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicché esso integra uncontratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse partiestinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale,nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà alprecedente proprietario" (Cass. n.18844/12 cit., Cass. n. 8878/1990); edè proprio per questa ragione (nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi èNumero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/2026onere della forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod.civ.» ( cfr. inmotivazione Cass. 16681/2024).3.2 Nel qualificare l’atto a titolo gratuito l’impugnata sentenza si è dunqueuniformata all’insegnamento di questa Corte che ha affermato :« In temadi dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiutacon esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degliinteressi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non puòquindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra leprestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invecedall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte delsoggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione,dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dallaprospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia purindiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozioposto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quandodall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale,avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte cheil fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da eliderequel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "exlege".» (cfr. Cass. n. 23140/2020).3.3 Nel caso di specie la Corte, con accertamento in fatto non censuratocarenza motivazione, ha verificato che l’atto di scioglimento del contrattodi donazione non ha trovato una contropartita in alcun concreto vantaggiopatrimoniale per la società poi dichiarata fallita essendo irrilevante cherisoluzione della donazione sia stato posta in essere in quanto eranovenute meno le ragioni che erano alla base della donazione, ovverosial’utilità dell’immobile per la società fallita.Il ricorso è quindi rigettato.Numero registro generale 11249/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 18226/2026Data pubblicazione 06/06/20264 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi oltre rimborso forfettarioal 15% , e accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il Presidente
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