Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 680/2024
ECLI:EU:T:2024:484
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0402_RES
Causa T‑402/21
UniCredit Bank AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
(Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi
ex ante
per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Mancata presa in considerazione di indicatori e sottoindicatori di rischio nel calcolo di tali contributi – Ammissibilità
(Regolamento della Commissione 2015/63, art. 20, § 1)
(v. punti 97, 98, 100)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Mancata presa in considerazione di indicatori e sottoindicatori di rischio nel calcolo di tali contributi – Presupposti
(Regolamento della Commissione n. 680/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, 7, 14 e 20, § 1; regolamento della Commissione 2021/451; regolamento della Commissione 2021/763; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 254‑258, 263, 264, 269, 271, 275‑278, 283, 285)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che esso accoglie, il Tribunale annulla la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRB»), relativa alla fissazione dei contributi
ex ante
per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF»), nella parte in cui riguarda la ricorrente, UniCredit Bank, a causa della violazione, da parte del SRB, del suo obbligo di motivazione quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.
Nella sua sentenza, il Tribunale si pronuncia sulla portata dell’obbligo, gravante sul SRB, di esporre le ragioni per le quali gli indicatori di «coefficiente netto di finanziamento stabile» (in prosieguo: l’«indicatore NSFR»), e «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» (in prosieguo: l’«indicatore MREL» e il «MREL»), nonché i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» non sono stati applicati per il calcolo dei contributi
ex ante
tanto sulla base dei dati dell’Unione quanto su base nazionale (
1
). Analogamente, il Tribunale statuisce per la prima volta sulla conformità della mancata applicazione di tali indicatori e sottoindicatori di rischio con gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63 (
2
).
La ricorrente è un ente creditizio con sede in Germania. Il 14 aprile 2021, il SRB ha adottato una decisione nella quale ha fissato (
3
) i contributi
ex ante
per il 2021 al SRF degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata») (
4
).
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda la motivazione della mancata applicazione da parte del SRB degli indicatori di rischio NSFR e MREL, nonché dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» di cui al regolamento delegato 2015/63 (
5
), ai fini del calcolo dei contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2021, il Tribunale constata che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 prevede che, laddove l’obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all’articolo 14 di tale regolamento delegato non contempli, per l’anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all’allegato II dello stesso regolamento, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l’obbligo di segnalazione a fini di vigilanza.
Nel caso di specie, il SRB ha indicato, nella decisione impugnata, di non aver applicato gli indicatori NSFR e MREL né i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» in quanto, al momento dell’adozione di tale decisione, le informazioni richieste dagli stessi non erano disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti.
Più in particolare, per quanto concerne l’indicatore NSFR, il SRB ha rilevato che nessuna norma vincolante armonizzata in materia di NSFR era stata applicata nell’Unione e che esso non era stato quindi in grado di individuare indicatori a livello nazionale. Quanto all’indicatore MREL, il SRB ha precisato che i requisiti relativi al MREL erano stati nel complesso attuati in modo graduale, esso non disponeva di dati che gli consentissero di applicare tale indicatore a livello di ciascun ente che contribuiva al SRF. Per quanto concerne i sottoindicatori «complessità» e«possibilità di risoluzione», il SRB ha indicato che i dati richiesti per tali sottoindicatori non erano disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti per l’anno di riferimento 2019.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che una siffatta motivazione consenta alla ricorrente di comprendere i motivi per i quali il SRB non ha applicato gli indicatori e sottoindicatori di rischio in questione e soddisfa quindi i requisiti enunciati dalla giurisprudenza.
Per quanto concerne le ragioni per le quali il SRB non ha applicato gli indicatori NSFR e MREL, ai fini del calcolo della percentuale del contributo
ex ante
determinata su base nazionale, il Tribunale ritiene che il SRB abbia fornito elementi di motivazione sufficienti a spiegare che i dati richiesti per l’applicazione di tali indicatori non erano disponibili a livello nazionale. In primo luogo, per quanto riguarda l’indicatore NSFR, il SRB ha spiegato di non essere stato in grado di individuare indicatori a livello nazionale, poiché aveva ritenuto che gli obblighi di informazione prudenziale relativi a tale indicatore fossero inadeguati. In secondo luogo, per quanto riguarda l’indicatore MREL, dalla decisione impugnata risulta che il SRB non disponeva di dati raccolti a livello nazionale che gli consentissero di applicare tale indicatore, a causa della progressiva attuazione degli obblighi relativi a detto indicatore da parte delle autorità nazionali di risoluzione.
Per quanto riguarda le ragioni per le quali i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» non sono stati applicati ai fini del calcolo della percentuale del contributo
ex ante
determinata su base nazionale, il Tribunale ritiene che, in quanto operatore economico avveduto, la ricorrente potesse comprendere, alla luce della formulazione della decisione impugnata e del suo contesto, che, a causa dell’assenza di piani di risoluzione elaborati per tutti gli enti tedeschi, il SRB non disponeva di dati adeguati raccolti a livello nazionale ai fini dell’applicazione dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».
In secondo luogo, per quanto riguarda la conformità della mancata applicazione di tali indicatori e sottoindicatori di rischio con le disposizioni del regolamento delegato 2015/63, il Tribunale rileva, anzitutto, che tale regolamento delegato subordina la possibilità di non applicare un indicatore di rischio alla duplice condizione che, da un lato, le informazioni richieste ai sensi di un siffatto indicatore non siano contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza menzionati all’articolo 14 di tale regolamento delegato e che, dall’altro lato, tale indicatore sia menzionato nell’allegato II di detto regolamento delegato, il quale è intitolato «Dati da trasmettere all’autorità di risoluzione».
Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale rileva che, per stabilire se (
6
) le informazioni richieste da un indicatore di rischio specifico siano contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, spetta al SRB verificare se gli enti fossero tenuti a segnalare tali informazioni a fini di vigilanza all’autorità competente per l’esercizio di riferimento in questione conformemente al regolamento di esecuzione n. 680/2014 (
7
) o al diritto nazionale. Tale esercizio di riferimento (
8
) è quello dell’anno al quale si riferiscono i bilanci annuali approvati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione, ossia, nel caso di specie, quello del 2019 (in prosieguo: l’«esercizio di riferimento pertinente»).
Per quanto riguarda la seconda condizione, il Tribunale precisa che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è destinato ad applicarsi non solo quando i dati menzionati nel suo allegato II costituiscono di per sé indicatori di rischio, ma anche quando tale allegato si riferisce ai dati che, senza costituire di per sé indicatori di rischio, sono determinanti per il calcolo di detti indicatori di rischio che, dal canto loro, non sono menzionati in tale allegato. Un indicatore di rischio può quindi non essere applicato quando i dati indispensabili per il suo calcolo figurano in detto allegato.
A questo proposito, il Tribunale ricorda che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte nonché del suo effetto utile. Riguardo a tale disposizione, quest’ultima tiene conto del fatto che il processo di definizione dei requisiti prudenziali e degli obblighi di informazione corrispondenti riveste un carattere progressivo che si estende nel tempo. Inoltre, il Tribunale osserva che il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato in un momento in cui tali requisiti non erano ancora definitivamente stabiliti o erano ancora oggetto di adeguamenti. Ne consegue che tali dati necessari per il calcolo di alcuni di detti indicatori di rischio potevano non essere disponibili per tutti gli enti interessati o, quantomeno, per tutti gli enti aventi sede in uno Stato membro, per almeno una parte del periodo iniziale, fermo restando che tali dati potevano non essere segnalati a fini di vigilanza secondo il diritto dell’Unione o, se del caso, il diritto nazionale.
In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira ad evitare che oneri sproporzionati o discriminatori siano, se del caso, imposti agli enti in sede di calcolo dei contributi
ex ante
proprio a causa di tale attuazione progressiva dei requisiti prudenziali e dei relativi obblighi di segnalazione. Tale rischio sussiste non solo quando i dati in questione costituiscono di per sé indicatori di rischio, ma anche quando, senza costituire di per sé indicatori di rischio, sono tuttavia necessari per il calcolo di questi ultimi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale esamina poi se il SRB potesse astenersi dall’applicare, in sede di calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contributo 2021, due indicatori di rischio, ossia gli indicatori NSFR e MREL, e due sottoindicatori di rischio, ossia i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione», senza violare le disposizioni del regolamento delegato 2015/63.
Per quanto riguarda l’indicatore NSFR, da un lato, dal regolamento di esecuzione 2021/451 (
9
) risulta che gli enti dovevano segnalare all’autorità competente i dati propri di tale indicatore a fini di vigilanza e su base armonizzata solo a partire dal 28 giugno 2021, vale a dire successivamente all’esercizio di riferimento pertinente. Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un obbligo di segnalazione delle informazioni richieste per l’indicatore NSFR a fini di vigilanza nel diritto nazionale obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione di tale indicatore, quanto meno nell’ambito del calcolo del contributo ex ante su base nazionale, il SRB ha spiegato che, in ogni caso, un siffatto obbligo non derivava dal diritto dello Stato membro in cui era stabilita la ricorrente per quanto riguardava l’esercizio di riferimento pertinente. Così, il Tribunale osserva che nessun elemento nel fascicolo dimostra che, per l’esercizio di riferimento pertinente, i dati relativi all’indicatore NSFR fossero contemplati dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in forza del diritto dello Stato membro. Dall’altro lato, l’indicatore NSFR fa parte dei dati esplicitamente elencati nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63. Il Tribunale ne deduce che il SRB non ha violato le disposizioni del regolamento delegato 2015/63 non tenendo conto dell’indicatore NSFR nel calcolo dei contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2021.
Per quanto riguarda l’indicatore MREL, nessuna disposizione del regolamento di esecuzione n. 680/2014 imponeva agli enti di segnalare, per l’esercizio di riferimento pertinente, informazioni sulle loro passività ammissibili a fini di vigilanza all’autorità competente. Un siffatto obbligo è stato introdotto solo a partire dal 28 giugno 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 (
10
). L’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 (
11
) non mette in discussione tale constatazione, poiché esso non comporta l’obbligo di segnalare le passività ammissibili a fini di vigilanza durante l’esercizio di riferimento pertinente. Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un obbligo di segnalazione delle passività ammissibili a titolo di informazioni a fini di vigilanza nel diritto nazionale obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione dell’indicatore MREL per quanto riguarda, quantomeno, il calcolo del contributo
ex ante
su base nazionale, il SRB ha spiegato che, in ogni caso, un siffatto obbligo non derivava dal diritto dello Stato membro per l’esercizio di riferimento pertinente. Pertanto, nessun elemento nel fascicolo di cui dispone il Tribunale dimostra che, in forza del diritto tedesco, le informazioni relative all’indicatore MREL fossero soggette ad obblighi di segnalazione a fini di vigilanza durante l’esercizio di riferimento pertinente. Inoltre, sebbene l’indicatore MREL non sia menzionato in quanto tale nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63, tale allegato menziona tuttavia le «passività ammissibili» tra i dati da trasmettere all’autorità di risoluzione. Tali passività costituiscono peraltro dati determinanti per il calcolo di tale indicatore di rischio, che si basa su dati quali, in particolare, i fondi propri, le passività ammissibili e il MREL, fermo restando che, ai fini del calcolo di tale indicatore, il SRB deve determinare l’eccedenza di fondi propri e passività ammissibili rispetto al MREL.
In tali circostanze, il SRB ha potuto astenersi dall’applicare l’indicatore MREL senza violare il regolamento delegato 2015/63.
Per quanto riguarda i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione», dal regolamento delegato 2015/63 (
12
) risulta che, per determinare il sottoindicatore di rischio «complessità», il SRB deve tener conto della misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell’ente interessato sono considerati complessi (
13
). Analogamente, per determinare il sottoindicatore di rischio «possibilità di risoluzione», il SRB deve tenere conto della misura in cui l’ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto. Ai sensi della direttiva 2014/59 (
14
), la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione. Inoltre, per valutare la possibilità di risoluzione di un ente, è necessario tener conto della complessità della struttura di quest’ultimo. In tali circostanze, l’elaborazione dei piani di risoluzione costituisce una condizione preliminare per la determinazione, da parte del SRB, dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione». In aggiunta, ai fini dell’elaborazione del piano di risoluzione degli enti, l’autorità di risoluzione tiene conto, come minimo, degli aspetti previsti da tale direttiva (
15
). Tra questi aspetti, essa deve prendere in considerazione l’ammontare delle passività utilizzabili per il bail-in dell’ente nonché la loro tipologia. Orbene, detti impegni corrispondono alle «passività ammissibili» ai sensi del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono un dato necessario affinché il SRB possa fissare i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».
A tale riguardo, risulta che, da un lato, gli enti non erano tenuti a segnalare le passività ammissibili a fini di vigilanza all’autorità competente per l’esercizio di riferimento pertinente, in forza del regolamento di esecuzione n. 680/2014. Dall’altro lato, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un siffatto obbligo di segnalazione delle passività ammissibili obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione dei sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» per quanto riguarda, quantomeno, il calcolo del contributo
ex ante
su base nazionale, nessun elemento di cui dispone il Tribunale dimostra che un siffatto obbligo esistesse nel diritto nazionale.
Di conseguenza, la prima condizione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è soddisfatta per quanto riguarda tali sottoindicatori di rischio. Per quanto concerne la seconda condizione prevista dallo stesso articolo, sebbene tali sottoindicatori non figurino, in quanto tali, nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63, le passività ammissibili, che sono un dato necessario per la loro determinazione, vi sono esplicitamente menzionate.
Pertanto, il Tribunale dichiara che il SRB non ha violato gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63, non tenendo conto dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» per il periodo di contributo 2021.
(
1
) Per «base nazionale» si intende sulla base dei dati comunicati da enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato. Per quanto riguarda la «base dell’unione bancaria», si tratta della banca dati di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM).
(
2
) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (
GU 2015, L 11, pag. 44
).
(
3
) Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
).
(
4
) Decisione SRB/ES/2021/22 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico, del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi
ex ante
per il 2021 al Fondo di risoluzione unico.
(
5
) Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento delegato 2015/63.
(
6
) Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.
(
7
) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 191, pag. 1
).
(
8
) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato 2015/63.
(
9
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (
GU 2021, L 97.pag. 1
).
(
10
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento n. 575/2013 e della direttiva 2014/59 per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di MREL (
GU 2021, L 168, pag. 1
).
(
11
) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
(
12
) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), iv), del regolamento delegato 2015/63.
(
13
) Conformemente al titolo II, capo II, della direttiva 2014/59.
(
14
) In virtù dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2014/59.
(
15
) Come indicati nella sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59.