CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la affermata responsabilità in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto la condotta del ricorrente, trovato all'esterno dell'abitazione mentre suonava ad altro appartamento posto due piani sopra quello in cui era detenuto per acquistare sostanza stupefacente, integrare il delitto contestato essendo palese la volontarietà della condotta in diretta violazione proprio della ratio sottesa all'applicata misura; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura l'applicata recidiva adeguatamente motivata, non solo attraverso il rinvio ai plurimi precedenti penali ed alle pregresse condanne per il delitto di evasione, ma anche dando conto del maggiore disvalore insito nel nuovo reato di evasione contestato, tanto da denotare una particolare inclinazione a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i