CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F abiola Furnari, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza; Letta la memoria depositata dal difensore della parte civile il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in suo favore; Letta la memoria dei difensori dell’imputato i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza di appello giusta sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte, del 23 / 04 /20 24 , in riforma della sentenza della Corte di Assise di Catanzarodel 18 maggio 2023 , ha assolto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio in danno di D’[OSCURATO:PERSONA], di cui al capo D) della rubrica, per non avere commesso il fatto , rideterminando la pena per il reato di porto d’arma ( capo B) ad anno uno e mesi quattro di reclusione. 1.1.La Corte di assise di Catanzaro aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], responsabile,nella veste di concorrente anomalo , insieme a P ezziniti [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio diD’[OSCURATO:PERSONA], c aduto sotto vari colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale la vittima era, pocoprima, entrata, distruggendo arredi e minacciando dipendenti e avventori . I giudici di meritoavevano ritenuto che l a condotta omicidiaria fosse stata posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e che, tut tavia , l’epilogo avrebbe potuto essere previst o dal [OSCURATO:PERSONA] quale logico sviluppo dell'azione minacciosa dal medesimo pianificata. Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito era emerso, in particolare,che: il giovane D’[OSCURATO:PERSONA], intorno alla mezzanotte, era entrato, in stato di ubriachezza,nel bar “M oka ” di proprietà della famiglia C ortese , al cui interno si trovavano [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni dipendenti ; il medesimo aveva iniziatoa colpire con violenza gli arredi del locale , appar endo in preda ad una furia incontenibile,nonostante il tentativo dei dipendenti di riportarlo alla calma; in tale circostanza, C ortese [OSCURATO:PERSONA] , dopo avere chiamato il padre che sopraggiungeva immediatamente tentando di riportare alla calma il D’[OSCURATO:PERSONA],si era recato dal nonno , [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava nei pressi ; aveva fatto rientronel bar, dopo qualche minuto , impugnando una pistola e puntandola verso il basso in direzione del pavimento,intimando al D’[OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi dal locale ; quest’ultimosi era, tuttavia, avviato con fare minaccioso verso C ortese [OSCURATO:PERSONA] , determinando gli altri dipendenti edil padre ad intervenire in difesa d el medesimo imputato, che veniva, a sua volta, invitatoa posare l'arma; dopo qualche minuto , [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiun to il bar e , s econdo la testimonianza resa dal dipendente Trusciglio, aveva preso l'arma dalle mani del nipote riponendola nella tasca del giubbotto che indossava;successivamente il [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava a camminare nei pressi del bar, vedendo il D’[OSCURATO:PERSONA] continuare ad andare in escandescenza,aveva estra tto l'arma dalla tasca d e l giubbotto , esplodendo , ad una distanza di circa cinque-sei metri, sette colpi di arma da fuoco che ne avevano provocato il decesso, intimando, quindi, al nipote di andare a riporre l'arma. 1.2.Questa Corte,con sentenza della P rima sezione , ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avendo ritenuto manifestamente illogica la motivazione per non avere tenuto conto della « evoluzione della dinamica fattuale»e non avere, in particolare, considerato che « dopo che il D’arca era stato condotto fuori dal bar (da C ortese Luciano ) » , il [OSCURATO:PERSONA] era stato invitato a portare a casa il giovane [OSCURATO:PERSONA], a quel punto prende ndo «l'arma dalle mani del nipote», riponendola «all'interno del suo giubbotto» ( pag.8); ha inoltre considerato che i giudici di appello, « nell'affermare che l'azione omicidiaria era un prevedibile sviluppo conseguente alla pesante intimidazione posta in essere dagli imputati,in concorso tra di loro», non si erano confronta ti «con il dato fattuale dell'avvenuta conclusione dell'azione minacciosa, plasticamente rappresentata dall'azione del [OSCURATO:PERSONA] di occultamento sotto il giubbotto dell'arma da fuoco»; inoltre, sarebbe emersa « una frattura tra l'azione minacciosa condotta con l'uso dell'arma da entrambi gli imputati in concorso tra loro,da un lato, e l'azione omicidiari a ad opera del P ezzini ti , intervenuta dopo che l'azione minatoria poteva dirsi conclusa dall'altro»(pag.8). La sentenza impugnata - dopo avere richiamato la ricostruzione dei fatti compiuta nel corso dei precedenti giudizi di merito e sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo arrivo nel locale, aveva preso la pistola «dalle mani del nipote,riponendola nella tasca del giubbotto che indossava» (pag.8) - ha ritenuto che«il gesto del [OSCURATO:PERSONA] di spos s e ssarsi dell'arma precedentemente utilizzata per compiere l'azione minacciosa ed il successivo gesto del [OSCURATO:PERSONA] di riporre la medesima arma all'interno del suo giubbotto» a bbia determinato una frattura nella sequenza temporale degli eventi che rende impossibile sorreggere il rimprovero di responsabilità ex art . 116 cod . pen . mosso al C ortese , già da lla Corte di assise,per non avere previsto, quale logic o sviluppo della propria azione , la successiva condotta omicidiaria del congiunto, in quanto,nel momento in cui il Pezzinitiaveva sparato, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si era definitivamente esaurita. Ha ritenuto, in oltre , che non sussist ano i presupposti per riqualificare la condotta di cui al capo D) - consistita secondo l'editto accu s a torio nell'avere concorso a cagionare la morte di D’ArcaStefano-in termini di minaccia, in quanto fattispecie mai contestata, non risultando dalcapo di imputazione alcun accenno adazioni intimidatorie del ricorrente nei confronti della vittima. In difetto di contestazione, pertanto , le azioni minacciose , prospettate in ricorso, realizzate dall’imputato ai danni del la vittima , rappresent erebbero “ fatti nuovi”mai contestati. 2. Il P rocura tore generale di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione con cui denuncia violazione di legge ed inosservanza degli art t. 521 e 597 cod . proc. pen . Ded uce che la condotta posta in essere da C ortese [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe penalmente irrilevante in quanto,piuttosto, era stato lo stesso imputato a chiedere la riqualificazione della propria condotta da concorso nella condotta omicidiaria, sia pure ai sensi dell'artt.116 cod . , pen . in minaccia aggravata con l'uso di arma; non sarebbe configurabile alcuna violazione dell'art.521 cod. proc . pen. dovendo ritenersi che la nuova qualificazione della condotta era nota , o comunque prevedibile,per l'imputato così da escludere in concreto una lesione dei diritti della difesa, richiamando in proposito i principi espressi dalle S ezioni U nite (con sentenza n. 31617 del 26/06/2015 ). La condotta intimidatoria realizzata dall'imputato non potrebbeandare esente da responsabilità e la stessa sentenza rescindente di questa Corte aveva evidenziato che vi era stata una prima azione minacciosa condotta con uso dell'arma, da parte di entrambi gli imputati , e , quindi,una ulteriore azione omicidiaria posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], dopo che la prima azione si era conclusa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio. Il della parte civile il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in suo favore. I difensori dell’imputato i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Secondo un ormai consolidato insegnamento di questa Corte la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 521, comma 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. L'art. 521 cod.proc.pen., rubricato «Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza», enuncia al primo comma il principio riassumibile nel brocardo latino iura novit curia, in base al quale il giudice, nella sentenza, può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la propria competenza o non sia affidato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Al fine di tutelare il diritto di difesa dell'imputato, però, il secondo comma impone al giudice, che accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.),di pronunciare un'ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero. L'art.518 cod.proc.pen. considera l'ipotesi dell'emersione nel corso del processo di un «fatto nuovo»a carico dell'imputato, non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e perseguibile d'ufficio, prevedendo che in tal caso si proceda nelle forme ordinarie, salva l'autorizzazione alla contestazione suppletiva con il consenso dell'imputato e purché non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per «fatto nuovo», regolato dall'art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge; invece, per «fatto diverso», considerato dal comma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477). Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt.516 e 522 cod. proc. pen.),sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato; tenendo conto delle finalità alle quali esse sono dirette, tali disposizioni non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Del resto, su un piano di ragionamento distinto ma convergente, deve evidenziarsi le Sezioni Unitedi questa Corte, con la risalente pronuncia Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617, hanno afferma to che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Una violazione dei diritti della difesa sarebbe concretamente configurabile quando la diversa qualificazione giuridica della condotta si risolva in una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801, in motivazione). L'indagine volta ad accertare la violazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi intema di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 2, n. 5329 del 15/03/2000, Imbimbo, Rv. 215903; Sez. 5, n. 33077 del 11/06/2003, Esposito, Rv. 226532; Sez. 5, n. 50326 del 16/9/2014, Sommariva, Rv. 261420), ovvero quando la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o quando , comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 2, n.21089 del 2 9/03/2023 , Rv. 284713 – 02 ; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017 , Rv.269655 – 01 ), sempre che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del03/05/2021, Rv. 281817 – 03 ). 2.Ciò premesso, è infondata la censura del ricorrente che si duole del mancato accoglimento della richiesta di riqualificare il fatto contestato nel diverso reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, cod.pen., sostenendo che, venuta meno la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente anomalo nell’omicidio, residuerebbe comunque a suo carico una condotta di minaccia, che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere. Nella fattispecie in esame, invero , il capo d'imputazione non cont iene l'indicazione degli elementi costitutivi del diverso reato di minaccia, e non consentedi ricavarli in via induttiva, neppure tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, nel corso dei giudizi. La sentenza impugnata- nel ritenere che l'azione minacciosa del C ortese ai danni della vittima, dopo l’irruzione della stessa all'interno del bar di famiglia , rappresenti”fatto nuovo” un rispetto all'originaria contestazione - appare conforme alle superiori indicazioni ermeneutiche in tema di fatto diverso e sul principio di necessaria contestazione. Le deduzioni poste a fondamento del ricorso tendono ad introdurre una contestazione mai formulata nei confronti dell’imputato in quanto, nel corso dei giudizi di merito, compreso il giudizio di rinvio, non risulta contestato all’odierno imputato il reato di minaccia, neppure in via di ipotesi, né come reato autonomo, né come fattispecie alternativa o subordinata. La contestazione originaria ha riguardato esclusivamente la responsabilità per l’omicidio di D’[OSCURATO:PERSONA], seppure nella forma del concorso anomalo e il porto dell’arma; anche all’utilizzo dell’arma, in occasione dell’episodio successivamente degenerato, non è stata attribuita alcuna valenza di minacci a, in quanto nell’editto accusatorio si fa riferimento ad un’impugnazione dell’arma, da parte dell’imputato, ma non ad una sua specifica direzione nei confronti della persona offesa; la sentenza impugnata, in particolare, ha evidenzia to che l’imputato, dopo essere rientrato nel bar, impugnava «una pistola e, puntandola verso il basso, in direzione del pavimento, intimava al D’[OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi dal locale» ( pag.7). Neppure nel corso del giudizio di rinvio risulta essere stato contestato un utilizzo dell’arma, da parte dell’imputato, a specifici fini intimidatori nei confronti della vittima, né risulta compiuto un approfondimento istruttorio in tal senso. Peraltro, il ricorso, nel limitarsi a riportare alcuni passi della sentenza di appello, o della stessa sentenza rescindente di questa Corte nei quali si fa generico riferimento ad una condotta minacciosa di entrambi gli imputati, non evidenzia da quali specifici elementi potrebbe trarsi la conclusione che una condotta di minaccia sia stata oggetto di contestazione o attraverso quali specifici atti processuali sarebbe possibile desumere una diversa ricostruzione del contributo comportamentale dell’imputato, nel rispetto delle imprescindibili garanzie difensive per l’imputato. Il ricorso, pertanto, tende ad attribuire all’imputato un fatto nuovo, in contrasto con il tenore letterale della descrizione effettuata nel capo di imputazione, in quanto legato ad una prospettazione dei fatti non oggetto di accertamento, né oggetto di sviluppo processuale, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3. In conclusione