CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 25722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5502-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 3065/2023 depositata il 23/02/2023 nella causa tra: RAS - [OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 2 - -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma della giurisdizione del TAR del Lazio. Rilevato che: Con ordinanza n. 3065/2023, depositata il 23 febbraio 2023 e comunicata in pari data, il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (di seguito TAR Lazio), pronunciando sui ricorsi riuniti nn. RG 14787/2019 e 5124/2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo che nelle controversie in oggetto le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione dichiarinola sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, sospendendo, nelle more di detta decisione, i giudizi riuniti ivi pendenti. Il primo dei due ricorsi costituiva riassunzione del giudizio originariamente introdotto dalla RAS – [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bolzano (di seguito, per brevità, RAS) –nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 3 - entrate – Riscossione, dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti con i quali il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] aveva ad essa richiesto il pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 1 bis –All. 10, del d. lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche) e dei contributi per collegamento in ponte radio di cui all’art. 2 bis – All. 10 del citato decreto legislativo, per gli anni dal 2014 al 2017, cui, essendo rimasta inevasa la richiesta di pagamento, era seguita la notifica da parte dell’agente per la riscossione della relativa cartella n. 021 2018 00023966 67 000, per un totale di euro 219.607,66. L’adito Tribunale di Bolzano aveva declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. La causa, originariamente riassunta dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa –Sezione autonoma di Bolzano, era quindi-a seguito della pronuncia con la quale quest’ultimo organo giurisdizionale aveva dichiarato il proprio difetto di competenza, nuovamente riassunta dinanzi al TAR del Lazio. Analogo ricorso (che assumeva il n. RG 5124/2022), avente ad oggetto i medesimi diritti e contributi, questa volta riferiti alle annualità dal 2018 al 2021, era quindi incardinato nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] da RAS dinanzi al TAR Lazio, che, riuniti i ricorsi all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, ritenendo che nella fattispecie in esame ricorressero i medesimi presupposti di cui all’ordinanza di questa Corte, SU, n. 21961/2021, sollevava d’ufficio, con la citata ordinanza n. 3065/2023, regolamento di giurisdizione, per sentire dichiarare da queste Sezioni Unite la giurisdizione tributaria con riferimento ai diritti amministrativi di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 259/2003 e, ugualmente, dichiarare la sussistenza della giurisdizione tributaria o, in subordine, di quella ordinaria, relativamente ai contributi ex art. 35, del d. lgs. n. 259/2003. Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 4 - Nel presente giudizio hanno depositato controricorso RAS, ricorrente in ciascuno dei due giudizi riuniti, ed il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo economico, resistente nei giudizi riuniti a quibus, la RAS chiedendo che le Sezioni Unite, nel caso di ritenuta non appartenenza delle controversie alla giurisdizione amministrativa, vogliano dichiarare la sussistenza della giurisdizione tributaria sia per quanto attiene ai diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, sia riguardo ai contributi di cui all’art. 35 del Codice medesimo; il Ministero, invece, insistendo per l’affermazione della giurisdizione in materia del giudice amministrativo. Non ha svolto difese Agenzia delle entrate –Riscossione. Il Procuratore Generale ha reso le conclusioni di cui in epigrafe chiedendo dichiararsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. m), del d. lgs. n. 104/2010. La difesa erariale ha depositato memoria. Considerato che: Il TAR Lazio ha fondato il proprio assunto circa la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riunite in oggetto, riguardanti la richiesta del pagamento dei diritti amministrativi (art. 34 d. lgs. n. 259/2003 e 1 bis All. 10 del citato decreto) e dei contributi annui per i collegamenti in ponte radio (art. 35 del d.lgs. n. 259/2003 e 2 bis dell’All. 10 su menzionato), ritenendo ricorrenti nella fattispecie i medesimi presupposti in base ai quali, con l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 21961 del 30 luglio 2021 -espressamente richiamata nell’ordinanza con la quale il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione - era stata affermata la giurisdizione del giudice tributario con riferimento a contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 5 - 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile ratione temporis. Sennonché, diversamente da quanto osservato nell’ordinanza n. 3095/23 del TAR Lazio, non si rinvengono, riguardo ai diritti ed ai contributi qui in esame, quegli indefettibili presupposti atti a qualificare un’obbligazione come avente natura tributaria, risultando quest’ultima connotata dal carattere coattivo, in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la parte beneficiaria e collegata ad una pubblica spesa, imposizione posta a carico del soggetto passivo in forza di uno specifico indice di capacità contributiva. In proposito queste Sezioni Unite non possono che convenire con quanto già osservato in punto di giurisdizione dal Consiglio di Stato, sez. 6, 16 febbraio 2023, n. 1623 in tema di diritti ex art. 34 e contributi ex art. 35 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche nel testo applicabile ratione temporis, nonché, rispettivamente, dell’art. 1. 1–bis e dell’art. 2-bis dell’All. 10 al citato decreto (si veda anche, riguardo ai soli diritti ex art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 la coeva sentenza del Consiglio di Stato n. 1621/2023). Vengono, in questa sede, in rilievo le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche nel testo anteriore alla riforma apportata dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Per quanto concerne l’art. 34 esso, dall’entrata in vigore del Codice sino al 17 agosto 2015, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla l. 29 luglio 2015, n. 115, così dispone: «1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 6 - cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell’allegato 10». Rimasto invariato il comma 1, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5 della citata l. n. 115/2015, con entrata in vigore dal 18 agosto 2015, l’art. 34 applicabile per i diritti maturati da detta data, per quanto qui di rilievo, prevede: 2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10. […] 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2- bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». L’art. 35, sempre nel testo applicabile ratione temporis, a sua volta, per quanto qui di rilievo, dispone quanto segue: «1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 7 - 3. […]. 4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13». Come già osservato dal Consiglio di Statonella citata sentenza n. 1623/2023, si tratta di somme da corrispondere in conseguenza del rapporto creatosi col rilascio dell'autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d'uso. Si è, dunque, in presenza di una relazione di tipo sinallagmatico tra la prestazione della parte privata e quella della parte pubblica e, inoltre, l'importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva delsolvens, ma costituisce il corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all'art. 35 citato, ovvero, una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero «per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione»; dovendosi aggiungere, con specifico riguardo ai diritti amministrativi, la previsione della facoltatività della relativa imposizione, che, in base al comma 2-terdel menzionato art. 34, si connota altresì, per il periodo di vigenza della relativa disposizione, per la possibile soggezione a variazioni degli importi versati, qualora a fine anno emergano differenze tra i diritti riscossi e i costi sostenuti. Le considerazioni che precedono portano, dunque, ad escludere la natura tributaria tanto dei contributi per la concessione dei diritti d'uso, quanto dei diritti amministrativi, dovendosi, quindi, ritenere non pertinente il riferimento da parte dell’ordinanza con la quale il TAR Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 8 - Lazio ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione per sostenere la devoluzione della cognizione dei giudizi dinanzi ad esso riuniti al giudice tributario. Deve essere affermata, pertanto, in materia, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. m) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), in tema di «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche». D’altronde, nei limiti dello scrutinio in quella sede ad essa devoluto, anche la Corte Costituzionale, con sentenza 13 aprile 2021 n. 165, ha - nel ritenere inammissibile la questione di legittimità cost ituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, ivi sollevata dal Tribunale rimettente - affermato, sulla base della norma di cui all'art. 133, comma 1, lett. m), la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui diritti amministrativi, che presuppongono la sussistenza del provvedimento di autorizzazione, osservando altresì che «in ogni caso, le norme che devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo particolari materie attraggono» alla stregua di quanto ribadito dalla Corte medesima, anche le controversie "che investono i diritti soggettivi" (sentenza n. 204 del 2004), in quanto "riconducibili, ancorché in via indiretta o mediata, all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione" (sentenza n. 191 del 2006; in senso analogo, sentenze n. 179 del 2016 e n. 204 del 2004). Non basta, dunque, invocare il diritto soggettivo a fondamento della pretesa di condictio indebiti, per richiamare la sussistenza della giurisdizione ordinaria». Né, nella fattispecie in esame, può rilevare, con riferimento ai contributi di cui all’art. 35 del citato decreto, al fine dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, in subordine prospettata dall’ordinanza del TAR Lazio, la recente pronuncia di questa Corte (SU Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 9 - 31 ottobre 2022, n. 32121), laddove essa ha affermato che spetta «alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente i contributi integrativi dovuti per l'autorizzazione temporanea all'uso di frequenze radio accessorie e supplementari rispetto a quelle già rientranti nell'autorizzazione ministeriale generale, in quanto non si tratta di un'entrata tributaria ma di un onere economico che, per la maggior parte, funge da corrispettivo o canone (prezzo) posto in rapporto di sinallagmaticità con la fruizione temporanea delle ulteriori frequenze», riguardando quest’ultima pronuncia i diversi contributi integrativi dovuti per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze, rilasciate, in quel caso, ai sensi dell’art 38 Allegato n. 25 al citato decreto. Mentre, infatti, i contributi previsti dall’art. 35 del d. lgs. n. 259/2003, nella formulazione applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, attengono alla sfera provvedimentale dell’Autorità amministrativa, in quanto, come sopra evidenziato, quella propria della concessione di diritti di uso delle frequenze radio, e sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, i diversi contributi previsti dall’art. 38, comma 3 dell’All.25 al citato decreto, per l’utilizzo di frequenze accessorie e supplementari rispetto a quelli rientranti nell’autorizzazione generale, costituiscono “corrispettivi” di detto utilizzo non dipendenti dall’autorizzazione già concessa, ciò comportando che le controversie ad essi relative, come già osservato nella citata Cass. SU n. 32121/22, in quanto non riferibili alla giurisdizione esclusiva in relazione all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, deve essere affermata nelle controversie riunite pendenti dinanzi al TAR Lazio – sede di Roma - cui spetta la competenza funzionale inderogabile ex art. 135, lett. b), cod. proc. amm. -la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ric. 2023 n. 05502 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 10 - Le spese del presente regolamento d’ufficio, tenuto conto anche della novità della presente pronuncia in tema di giurisdizione sulle controversie riguardanti diritti, ex art. 34, e contributi, ex art. 35 del d.lgs. n. 259/2003, possono essere compensate tra le parti che hanno