CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato GIUSEPPEMARTELLA unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-resistente-REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro temporeCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.1286/2022 depositata il 18/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24492/2022Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12869/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata eresistente svolto attività difensiva P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Antonella Dell'Orfano