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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 30581/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18249/2024 R.G. proposto da: C.S.R. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 502 INT 1 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- , COOP 134 COOP.

SOCIALE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 502 INT 1 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.122/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Compensa le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18249/2024 R.G. proposto da: C.S.R. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 502 INT 1 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- , COOP 134 COOP. SOCIALE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 502 INT 1 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.122/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025