CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 32707/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto della Corte di appello di Roma del 09/12/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariellaDe Masellis, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 9 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato il decreto dell’11 novembre 2024 con il quale il Tribunale di Roma haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] – reputato soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. b),d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 – la misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, per anni tre, con obbligo di soggiorno nel luogo di abituale dimora, edha confiscato - ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 24 d.lgs. cit. – legiacenze monetarie rilevate sui due conti correnti, intestati rispettivamente alpredetto ed alla di lui convivente, [OSCURATO:PERSONA], nonché l’autovettura Fiat 500,targata [OSCURATO:TARGA], ed il motociclo [OSCURATO:PERSONA], targato RM520796, giàoggetto di sequestro di prevenzione disposto con distinto provvedimento del 15febbraio 2024.2.[OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione lamentando inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette che il provvedimento ablativo che ha attinto laricorrente, in qualità di terza interessata, afferisce ad un conto corrente allastessa intestato ed acceso presso la banca Unicredit il cui saldo attivo era,all’atto dell’esecuzione del sequestro, pari ad euro 9.846,13, nonchél’autovettura Fiat 500, targata [OSCURATO:TARGA], del valore presuntivo di 12.500,00euro, ed il motociclo marca [OSCURATO:PERSONA], targato RM520796, del valore di2.900,00 euro, alla stessa formalmente intestati.Lamenta che il decreto «non contiene un filo logico-argomentativo, in gradodi poter giustificare la confisca dei beni», non essendovi alcun indizio del fattoche [OSCURATO:PERSONA], cui non è addebitata la consumazione di alcun delitto, abbiatrasferito sul proprio conto corrente risorse costituenti il provento di reaticommessi dal convivente (nel «c/c acceso presso Unicredit nell’anno 2018, comesi evince dal dettaglio, sono stati effettuati versamenti esigui, tanto da poteraffermare che siano derivanti da fatti illeciti»).Dopo aver proceduto ad una sintetica ricostruzione dell’evoluzione degliapprodi giurisprudenziali maturati in materia di misure di prevenzione,richiamandone taluni passaggi ritenuti maggiormente significativi ma senza, peril vero, rimarcarne la strumentalità rispetto alla prospettazione difensivaveicolata a mezzo del presente ricorso, il difensore contesta altresì che ilprovvedimento ablativo si fonda unicamente sulla circostanza che il compagnodella ricorrente sia stato sottoposto a procedimento penale innanzi l’autoritàgiudiziaria romana («questo difensore già rappresentava tale circostanza,lamentando che non vi fosse un’iscrizione a carico del terzo, quindi lo stesso nonfosse soggetto pericoloso»).2.1. Con breve memoria depositata il 12 giugno 2026, infine, il difensore diStella [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato gli argomenti di cui al ricorso ed ha ribadito larichiesta di suo accoglimento.3.[OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, ricorsoper cassazione lamentando inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore contesta la determinazione assunta dalla Corte territorialeladdove, sulla scorta di un unico precedente sofferto dal prevenuto, ha reputatodi poter formulare nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale qualificata.Censura, in particolare, come il vincolo ablativo rinvenga la suagiustificazione solo sulla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] ad un procedimento penale chenon può ritenersi «sufficiente a qualificare lo stesso come soggetto pericolo exante all’affermazione o meno della sua responsabilità».Dopo aver premesso la medesima concisa ricognizione dell’itinerariointerpretativo delineatosi per effetto degli interventi attuati dal giudice delle leggie nella presente sede di legittimità in tema di misure di prevenzione, qualeofferta alla cognizione di questa Corte dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], evidenzia cheNalin ha acquistato i beni oggetto di confisca in epoca antecedente a quello«preso come riferimento dal Tribunale per l’applicazione delle misure diprevenzione»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui disamina si puòprocedere, per le ragioni che a breve si illustreranno, in forma congiunta, sonomanifestamente infondati.2.Al fine di rendere esplicite le ragioni sottese al giudizio appena espresso,va, in premessa, evidenziato come nel procedimento di prevenzione il ricorso percassazione sia ammesso esclusivamente ove la parte abbia dedotto unaviolazione di legge e ciò ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965,n. 575, e oggi trasfuso nell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.Estranee al perimetro del sindacato di legittimità rimangono, pertanto, lecensure riconducibili al vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., potendo assumere rilievo soltanto l’ipotesi, deducibile ai sensidella lett. c) della medesima disposizione, di motivazione mancante omeramente apparente quale espressione dell’inosservanza dell’obbligocostituzionale e legislativo di provvedere mediante atto motivato.Devesi, sul punto da ultimo menzionato, ribadire, conformemente a quanto,da tempo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel suo piùautorevole consesso (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01), che nella materia dei ricorsi per cassazione, la carenza di motivazioneriguarda oltre al caso, meramente scolastico, di un provvedimento totalmenteprivo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, anche tutti le situazioni incui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente tautologica,ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell'adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003,Guttadauro, Rv. 226035 - 01).A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui lelinee argomentative del provvedimento censurato si atteggino criptiche, essendotalmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanereoscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vagliogiurisdizionale, rendendo l’atto processuale adottato privo di effettiveenunciazioni argomentative (tra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004,Santapaola, Rv. 230303 - 01; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv.260805 - 01).3.Alla luce del canone ermeneutico appena sinteticamente illustrato, i duericorsi in esame, nella parte in cui essi aggrediscono la congruità dell’apparatomotivazionale del decreto della Corte territoriale, risultano irricevibili. E ciò indisparte dall’apprezzamento della patente vaghezza che già vale ad inficiare inparte qua i ricorsi, atteso che all’enunciazione del vizio logico non ha poi fattoseguito una concreta rappresentazione del suo contenuto e del passaggioargomentativo che da esso sarebbe investito.Consimili considerazioni possono spendersi quanto al dedotto vizio dilegittimità veicolato a mezzo dei due ricorsi. Anche in tal caso, infatti, non puònon osservarsi come, dopo aver operato una sterile – ed identica – enunciazionedi taluni generali e consolidati canoni ermeneutici costituenti ormai patrimonioconsolidato e condiviso nella materia qui in valutazione, entrambi i ricorrentiabbiano omesso di operare quel dovuto e serrato confronto critico con ilcontenuto del decreto impugnato al fine di esaltare i vizi giuridici che con i ricorsisono stati formalmente denunciati.A fronte di un provvedimento che, in linea con gli approdi interpretativielaborati da questa Corte, ha valutato la pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] scorta del suo acclarato coinvolgimento, con ruolo qualificato, lungo unapprezzabile arco temporale, in seno ad un consorzio stabilmente deditoall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed ha, poi, legittimato il correlatoprovvedimento ablatorio prendendo le mosse da detto giudizio e dall’apprezzatasproporzione tra i redditi leciti dallo stesso percepiti in detto contesto ed il valoredei beni dei quali, anche per interposta persona, ha acquisito la disponibilità, iricorsi dei due ricorrenti non prospettano alcuna concreta censura, limitandosi ilprimo di essi, quello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ad evidenziare checostei non è stata sottoposta a procedimento penale, circostanza, quest’ultima,del tutto eccentrica rispetto ai parametri valutativi operanti nella materia dellemisure di prevenzione patrimoniale.4.Sulla scorta di quanto osservato, i ricorsi devono, pertanto, ritenersiinammissibili.A detta declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere infinecondannati al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]