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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34625/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VL\ [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] :,NTRALU, DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 11110 MARITATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Fu MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLI ',RIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - INTverso la sentenza n. 2056/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata 1'11 ottobre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata presso l'INPS di [OSCURATO:PERSONA], ordinandone la cancellazione a decorrere dal'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarato altresì non dovute le somme di cui all'avviso di pagamento notificato all'uopo alla appellata; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo; b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, dl. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, l'Inps non avesse assolto l'onere di dimostrare l'esercizio abituale, da parte della ricorrente, nell'anno considerato, della propria attività di avvocato; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss.,

I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22,1. n. 576/1980, 21 comma 10,1. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per non avere la Corte d'appello ritenuto che dall'iscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'Albo degli avvocati non si desumesse, inequivocabilmente, lo svolgimento a parte della stessa di un'attività abituale; - il motivo è infondato; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio ) abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, di n. 269/2003, conv. con I. n.326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26,1. n. 335/1995, e dell'art. 44, dl. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale LI solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente come la sentenza impugnata si sia conformata all'interpretazione di questa Corte accertando, in fatto, l'assenza di abituale svolgimento di attività professionale; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di curo 5.000,00 costituisce invece il presupposto) affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- pro fessionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA O dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fiuto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e, fra di essi, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'INPS abbia dimostrato che l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza expost desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'a ssoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a curo 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni ciuestione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie, tale accertamento è stato compiuto dalla Corte d'appello di Bari che, in presenza di un reddito prodotto sicuramente inferiore al predetto limite, ha escluso che, in punto di fatto, fosse stata fornita la prova del carattere abituale dello svolgimento della professione; - il ricorso deve, quindi, essere respinto; - la novità della questione oggetto di causa, affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM 1.a Colle respinge il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio di egitti mi tà.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VL\ [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] :,NTRALU, DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 11110 MARITATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Fu MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLI ',RIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - INTverso la sentenza n. 2056/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata 1'11 ottobre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata presso l'INPS di [OSCURATO:PERSONA], ordinandone la cancellazione a decorrere dal'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarato altresì non dovute le somme di cui all'avviso di pagamento notificato all'uopo alla appellata; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo; b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, dl. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, l'Inps non avesse assolto l'onere di dimostrare l'esercizio abituale, da parte della ricorrente, nell'anno considerato, della propria attività di avvocato; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22,1. n. 576/1980, 21 comma 10,1. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per non avere la Corte d'appello ritenuto che dall'iscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'Albo degli avvocati non si desumesse, inequivocabilmente, lo svolgimento a parte della stessa di un'attività abituale; - il motivo è infondato; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio ) abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, di n. 269/2003, conv. con I. n.326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26,1. n. 335/1995, e dell'art. 44, dl. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale LI solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente come la sentenza impugnata si sia conformata all'interpretazione di questa Corte accertando, in fatto, l'assenza di abituale svolgimento di attività professionale; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di curo 5.000,00 costituisce invece il presupposto) affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- pro fessionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA O dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fiuto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e, fra di essi, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'INPS abbia dimostrato che l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza expost desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'a ssoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a curo 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni ciuestione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie, tale accertamento è stato compiuto dalla Corte d'appello di Bari che, in presenza di un reddito prodotto sicuramente inferiore al predetto limite, ha escluso che, in punto di fatto, fosse stata fornita la prova del carattere abituale dello svolgimento della professione; - il ricorso deve, quindi, essere respinto; - la novità della questione oggetto di causa, affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM 1.a Colle respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di egitti mi tà. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adu
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