CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 27628/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 4169/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempo- re, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, [OSCURATO:PERSONA] & Ass presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappre- senta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, eletti- vamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvo- catura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 27628/2021 avverso la sentenza n. 80/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, Data pubblicazione 11/10/2021 depositata il 27/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 80/36/13 del 27.6.2913, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in recupe- ro di imposta proporzionale di registro (3 %) notificatole dall’agenzia delle entrate in sede di qualificazione come cessione unitaria di ramo aziendale (art.20 d.P.R.131/86) della seguente operazione: − 16 novembre 2006, costituzione da parte della società contri- buente della [OSCURATO:SOCIETA] unip; − 5 marzo 2007, aumento del capitale sociale di quest'ultima con sovrapprezzo; − pari data, conferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], a co- pertura del sovrapprezzo, di ramo aziendale per l'esercizio di captazione, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua oligominerale ‘[OSCURATO:PERSONA]’ in Orvieto; − 8 marzo 2007, cessione dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ dell'intera partecipazione del capitale sociale posseduto nella [OSCURATO:SOCIETA]. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - legittimamente l'amministrazione finanziaria aveva riqualifi- cato la cessione di quote in oggetto in termini di unitaria ces- sione di azienda, ex art.20 d.P.R. 131/86; - in forza di tale articolata operazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva ot- tenuto di cedere a terzi, previo conferimento in società costi- tuita ad hoc e successiva cessione della partecipazione socie- taria, il ramo aziendale pagando le imposte di registro in mi- sura fissa; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 - non sussistevano, a base dell'operazione in questione, moti-Numero di raccolta generale 27628/2021Data pubblicazione 11/10/2021 vazioni diverse dal mero risparmio elusivo di imposta. § 1.2 Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanze interlocutorie in esito a procedimento camerale, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sull’art.20 TUR. § 2. Con i motivi di ricorso per cassazione la società deduce: - (primo motivo) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul moti- vo di opposizione concernente la nullità dell'avviso di liquidazione in questione per violazione delle garanzie di cui all'articolo 37 bis d.P.R. 600/73, stante la natura antielusiva dell’avviso medesimo; - (secondo motivo) nullità della sentenza per violazione del contraddit- torio processuale, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA]- nale aveva acriticamente recepito la qualificazione giuridica dell’atto e, in generale, le tesi difensive tutte dell'agenzia delle entrate, senza dare altresì conto delle argomentazioni difensive svolte da essa opponente; la violazione del contraddittorio aveva riguardato anche il procedimen- to amministrativo ex articolo 12, settimo comma, l.212/00; - (terzo motivo) violazione e falsa applicazione degli articoli 20 e 21 d.P.R.131/86, in quanto norme non legittimanti la considerazione, in sede di qualificazione dell’atto, del collegamento negoziale con atti diversi, rilevando soltanto l'unico atto presentato alla registrazione; ciò anche in considerazione del fatto che la norma imponeva di tenere conto degli effetti giuridici, non economici, dell'atto stesso; - (quarto motivo) violazione e falsa applicazione dell'articolo 176 d.P.R. 917 del 1986 in rapporto all'articolo 12, secondo comma, delle preleg- gi, in quanto legittimante sul piano fiscale reddituale la cessione di azienda mediante cessione di partecipazioni sociali; - (quinto motivo) nullità della sentenza per extrapetizione in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, così come già disposta dal primo giudice senza che l'agenzia delle entrate avesse formulato appel- lo incidentale sul punto. 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 § 3. Osserva la Corte che va esaminato il terzo motivo di ricorso poi-Numero sezionale 5179/2021Numero di raccolta generale 27628/2021 ché, in applicazione del principio processuale della ragione più liData pubblicazione 11/10/2021quida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudi- ziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ.; ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art.111 Cost.. Ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previa- mente le altre (tra le altre, Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass.n. 11458 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.n. 363 del 9/1/2019). Il motivo in questione è fondato sotto il profilo della effettiva viola- zione dell’art.20 TUR in tema di «interpretazione degli atti» assogget- tati ad imposta di registro. Si tratta di una disposizione di legge che è stata fatta oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame. L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formula- zione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo di riforma – superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da Numero di raccolta generale 27628/2021Data pubblicazione 11/10/2021 quest’ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extrate- stuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumi- bili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Successivamente a questa prima modificazione – ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità – il legislatore è nuo- vamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell’art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/17. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018. A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con la già citata ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, co.87^, l. 205/17 (l. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, l.145/18 (l. di bilancio 2019), “nella parte in cui dispone che, nell'appli- care l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi cNumero di raccolta generale 27628/2021Data pubblicazione 11/10/2021orri- sponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in conside- razione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, ‘prescin- dendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ ”. Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del colle- gamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall’attività di qualifi- cazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risul- tante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come docu- mento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razio- nalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati. Con la, anch’essa già citata, sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leg- gi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cas- sazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, sicco- me riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpreta- zione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo in- fatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in re-Numero sezionale 5179/2021Numero di raccolta generale 27628/2021 lazione alle quali considerare la capacità contributiva espres-Data pubblicazione 11/10/2021 sa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente esclu- dere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbi- traria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffa- ria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta intro- duzione nell’ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché “consentirebbe all'amministrazione finanzia- ria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza appli- care la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale sta- bilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘pri- ve di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece paci- ficamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)”. La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della le- gittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, let- tera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione au- tentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, Numero di raccolta generale 27628/2021Data pubblicazione 11/10/2021 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere in- terpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collega- mento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della no- vella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione auten- tica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi ri- portato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare an- drebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causa- le con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di ‘forzatura’ del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di ‘motivi imperativi di interesse generale’ giu- stificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, co- me tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla ‘parità delle armi’ tra i contendenti (art.6 CE- DU). Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingeren- za del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di Numero sezionale 5179/2021Numero di raccolta generale 27628/2021 legittimità costituzionale sulla retroattività ‘per interpretazione au-Data pubblicazione 11/10/2021 tentica’ della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un in- tervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo “certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero ‘impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedi- mentale dell'imposta di registro”, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positi- vo» (sentenza n. 158 del 2020)”; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato “dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giu- risprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più op- portuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non ri- sultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata “coerenza interna della struttura dell'im- posta con il suo presupposto economico”, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concer- ne lo specifico aspetto della retroattività) che “nella giuri- sprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4169/2014 Numero sezionale 5179/2021 CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il po-Numero di raccolta generale 27628/2021Data pubblicazione 11/10/2021 tere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]’ e non vice- versa”. § 4. All’esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impu- gnata non può dunque trovare condivisione, perché confermativa di un avviso di liquidazione basato proprio su un’attività di riqualificazione in termini di unitaria cessione aziendale di una serie collegata di atti, riconsiderati in ragione dei loro effetti economici e non giuridici. Vale a dire, un'attività non più consentita dalla legge e dalla natura di ‘imposta d’atto’ che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella menzionata pronuncia, ancora oggi riveste l’imposta di registro. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cpc, mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente ed annulla- mento dell'avviso di liquidazione opposto. Attesi il sopravvenire in corso di causa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto ed il diverso orientamento interpretativo di legittimi- tà sul quale questa evoluzione è intervenuta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente; - compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 settembre 2021 mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : U R S A