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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44494/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE-dato avviso alte-prereS; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al ricorrente la pena di mesi 7 di arresto per il reato all'art. 7, d.

Igs.

N. 45 del 2012.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] tr.:. [OSCURATO:PERSONA] - 1 -7' lI 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE-dato avviso alte-prereS; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al ricorrente la pena di mesi 7 di arresto per il reato all'art. 7, d. Igs. N. 45 del 2012. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] tr.:. [OSCURATO:PERSONA] - 1 -7' lI 2
Sentenza Cassazione n. 44494/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris