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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07841/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentato furto aggravato (capo A) e di false dichiarazioni sulla propria identità (capo B) di cui all'imputazione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione in ordine al capo B), per non avere la Corte territoriale confutato le critiche avanzate dalla difesa in sede di appello in ordine alla prova che le generalità fornite dall'imputato fossero difformi dal vero.

II) Vizio di motivazione in ordine al capo A), per non avere adeguatamente motivato circa la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., stante il minimo valore (euro 13,29) del bene sottratto.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Si tratta di motivi destituiti di fondamento.

4.1. Quanto al motivo sub I), la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha constatato che la falsità delle generalità dichiarate agli agenti di P.G. poteva evincersi dal verbale di identificazione e dalle risultanze dattiloscopiche.

Trattasi di motivazione congrua in merito alla quale non è stato dedotto alcun travisamento della prova né allegati elementi in senso contrario, rimanendo preclusa a questa Corte la verifica delle fonti di prova utilizzate dal giudice di merito per la ricostruzione del fatto.

4.2. Quanto al motivo sub II), la motivazione ha dato conto, non illogicamente, del fatto che per la quantificazione della pena si è già considerata la (minima) entità del danno ai fini dell'aumento ex art. 81 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentato furto aggravato (capo A) e di false dichiarazioni sulla propria identità (capo B) di cui all'imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine al capo B), per non avere la Corte territoriale confutato le critiche avanzate dalla difesa in sede di appello in ordine alla prova che le generalità fornite dall'imputato fossero difformi dal vero. II) Vizio di motivazione in ordine al capo A), per non avere adeguatamente motivato circa la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., stante il minimo valore (euro 13,29) del bene sottratto. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Si tratta di motivi destituiti di fondamento. 4.1. Quanto al motivo sub I), la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha constatato che la falsità delle generalità dichiarate agli agenti di P.G. poteva evincersi dal verbale di identificazione e dalle risultanze dattiloscopiche. Trattasi di motivazione congrua in merito alla quale non è stato dedotto alcun travisamento della prova né allegati elementi in senso contrario, rimanendo preclusa a questa Corte la verifica delle fonti di prova utilizzate dal giudice di merito per la ricostruzione del fatto. 4.2. Quanto al motivo sub II), la motivazione ha dato conto, non illogicamente, del fatto che per la quantificazione della pena si è già considerata la (minima) entità del danno ai fini dell'aumento ex art. 81 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere
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