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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12906/2026

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tato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in personadel rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale in- controricorrenti -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado delle Marche n. 1212/03/24, depositata il 23 dicembre 2024e non notificatae sul ricorso iscritto al n. 13823/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso nel presente giudizio giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1213/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche depositata il 23/12/2024 e nonnotificatae sul ricorso iscritto al n. 13825/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa nel presente giudizio giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1214/03/24 Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 23/12/2024 e nonnotificataudita in tutti i ridetti giudizi la relazione della causa svolta nell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel giudizio n. r.g. 13820/2025, all’esito di un processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava,per l’anno d’imposta 2007, l’avviso di accertamento n.TQ9024T00925/2015 (IRES, IVA e IRAP).

L’Ufficio recuperava a tassazioneIVA ritenuta indebitamente detratta e costi ritenuti indetraibili, contestandola realizzazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamenteinesistenti intercorse con alcuni “fornitori” di ortaggi, tartufi e prodotti affini.e irrogando le relative sanzioni.In particolare, secondo l’Amministrazione, la società contribuente,operante nella lavorazione, conservazione e vendita di frutta e ortaggi,avrebbe partecipato a un meccanismo fraudolento mediante lacontabilizzazione di fatture per acquisti di tartufi emesse da soggetti terzi,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta dall’Ufficio una società meramente cartolaree non operativa.

L’ipotesi accusatoria era che i tartufi fossero in realtàacquistati da “cavatori” privati della zona di Acqualagna e che, anzichéprocedere con il regime delle autofatture (con IVA non addebitabile nédetraibile, secondo la disciplina vigente all’epoca), la contribuente avesseutilizzato fatture di terzi per ottenere vantaggi fiscali e commerciali.

Venivainoltre contestato il mancato utilizzo del plafond IVA per le esportazioni,avendo la società privilegiato la richiesta di rimborsi.Nel dettaglio, la società avrebbe secondo l’Ufficio registrato fattureper operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perun imponibile di € 830.665,00 (IVA per € 166.133,00) in violazione degliartt. 19 e 54 comma 4 del DPR n. 633/1972.

Inoltre, la stessa avrebbeanche contabilizzato, ai fini IIDD, n. 3 fatture relative ad operazionioggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per unimponibile complessivo di € 70.000,00: si trattava – in dettaglio - delleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatture n. 121 del 28/12/2007, n. 122 del 29/12/2007, n. 123 del31/12/2007.La società impugnava l’atto davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Pesaro, deducendo molteplici censure sulla legittimità dellapretesa.

L’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto.

La CTP respingeva ilricorso e condannava il contribuente alle spese.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]proponeva appello, eccependo, tra l’altro, la decadenza dell’azioneaccertativa (in relazione al raddoppio dei termini), la violazione delle regolesull’onere della prova e la propria buona fede, l’illegittimità delle sanzioni el’infondatezza complessiva dell’accertamento, nonché la regolarità delladetrazione IVA e la sussistenza dei costi ai fini IRES.

L’Agenzia delle Entrateresisteva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche haritenuto infondata l’eccezione di decadenza.

Richiamata l’evoluzionenormativa e l’orientamento della Cassazione (in particolare Cass. n.26037/2016), ha affermato che, per gli atti già notificati nel periodoconsiderato, il raddoppio dei termini poteva operare anche a prescinderedalla tempestiva trasmissione della notizia di reato entro i termini ordinari.Tuttavia, la Corte ha accolto le doglianze ritenute assorbenti in temadi ripartizione dell’onere della prova e di buona fede, osservando che, nellecontestazioni di operazioni inesistenti, incombe sull’Amministrazionedimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza(o la conoscibilità con ordinaria diligenza) in capo al cessionariodell’inserimento dell’operazione in un meccanismo evasivo.

Nel casoconcreto, la Corte ha ritenuto non adeguatamente provata la pienaconsapevolezza della società contribuente, valorizzando, tra gli altrielementi, i rapporti commerciali pregressi e la conoscenza personale degliapparenti esponenti della [OSCURATO:SOCIETA]., i pagamenti tracciati medianteassegni, la presenza di riscontri fattuali sui trasporti e sulle consegne, leCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026referenze bancarie e il radicamento della [OSCURATO:SOCIETA]. nel mercato deltartufo (clientela, struttura organizzativa, partecipazione a fiere e aste).

Hainoltre rilevato l’assenza di elementi “esteriori” anomali (ad esempio prezziincongrui) e la mancanza di specifiche indagini sui presunti cavatori localiche, secondo la tesi erariale, avrebbero alimentato il circuito “in nero”.Per tali ragioni la Corte ha accolto l’appello, riformato la decisione diprimo grado e annullato l’avviso di accertamento impugnato.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi.Resistono con controricorso la società e soci; gli stessi hanno anchedepositato memoria.Nell’autonomo – sin qui - giudizio n. r.g. 13823/25, in ragione dellanatura di società di persone della Mariani e Azzolini tartufi e dellapartecipazione del socio [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 98 per cento,l’Ufficio emetteva un ulteriore avviso di accertamento nei confronti diquest’ultimo, oggetto del presente giudizio, imputandogli per trasparenzaun maggior reddito di 68.600 euro ai fini IRPEF, con applicazione di imposte,sanzioni e interessi.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; a seguitodi appello del contribuente la Corte di secondo grado – in riforma dellasentenza impugnata – ha annullato l’atto impugnato.In tale giudizio ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con attoaffidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Nell’ancora ulteriore e sin qui separato giudizio n. r.g. 13825/25Bonatti [OSCURATO:PERSONA] subiva analogamente, quale socia, l’imputazione pertrasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, della quota di reddito imputata alsocio in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] eAzzolini, irrogando le conseguenti sanzioni e interessi ai fini IRPEF.La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pesaro; la Commissione tributaria provinciale respingevaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026tuttavia il ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche accoglieva l’appello, annullava l’avviso di accertamento impugnatoe, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado.In detto giudizio ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con attoaffidato a due motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn primo luogo - in via preliminare - vanno riuniti al presente giudizion. r.g. 13820/2025 i separati giudizi n. r.g. 13823/25 (nel quale è parte ilsocio della contribuente [OSCURATO:PERSONA]) e n. r.g. 13825/25 (nel quale èparte il socio della contribuente [OSCURATO:PERSONA]): tali due giudizi hanno peroggetto i separati avvisi di accertamento per IRPEF dei ridetti soci sempreriferito al medesimo periodo d’imposta 2007.

Sussiste quindi connessionesoggettiva ed oggettiva tra i ridetti giudizi, trattandosi di accertamento acarico di società di persone e di accertamento a carico dei soci della stessa,ex art. 5 TUIR.Va poi ancora preliminarmente rilevato che sono in atti sia la sentenzan. 416/2018 del Tribunale penale di Urbino del 14 dicembre 2018,depositata in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile in data 30 aprile o2019 sia la sentenza n. 96/2018 del medesimo Tribunale del 13 marzo 2018depositata in data 16 giugno 2018 divenuta irrevocabile in data 27 luglio2018 con la quale – tra gli altri – anche [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. è stato assolto dalle imputazioni mossegli ex art. 530 c. 2 c.p.p.perché il fatto non costituisce reato.Peraltro, non trova qui comunque applicazione l’art. 21 bis del d.

Lgs.n. 74 del 2000, a seguito della decisione, ora intervenuta, della Consulta(sent. n. 50 del 2026) in ordine alle questioni di legittimità costituzionaleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,con ordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributariadi Roma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838.

Non sussiste inveroalcuna efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio tributariopoiché la surrichiamata disposizione limita tale effetto alle pronunce cheabbiano assolto l’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputatonon lo ha commesso; le ridette sentenze hanno invece pronunciato con unadiversa formula assolutoria, escludendo l’elemento soggettivo del reato.Sempre in via preliminare, va poi escluso, ai fini del presente giudizio,il rilievo dell’avvenuta definizione del ricorso n. r.g. 14241/25 con decretodi estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata, sia perché lavicenda, pur analoga, ha riguardato una diversa annualità, sia perché laproposta ex art. 380-bis c.p.c. ha natura meramente endoprocedimentale,il cui esito con decreto di estinzione è condizionato esclusivamente dallamancata proposizione dell’istanza di decisione da parte del ricorrente, cheassume valore di rinunzia al ricorso, e non comporta alcun accertamento infatto o in diritto sulla fattispecie in considerazione.Può quindi scrutinarsi l’impugnazione proposta.Nel giudizio n. r.g. 13820/25 il primo motivo denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degliartt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel riparto dell’onere dellaprova e nella valutazione degli elementi indiziari in tema di operazionisoggettivamente inesistenti.

Secondo l’Ufficio, pur dovendol’Amministrazione provare la fittizietà soggettiva del fornitore e laconoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimentodell’operazione in un’evasione IVA, nel caso concreto il giudice regionaleavrebbe sostanzialmente trascurato gli indizi offerti dall’Amministrazione(anche in punto di diligenza esigibile) valorizzando, invece, circostanzeritenute inconferenti o non adeguatamente documentate, e così giungendoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026ad affermare la buona fede del contribuente in modo incoerente rispetto althema decidendum.Il motivo è fondato.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; n. 27566/2018; n. 33598/2019;n. 15369/2020; n. 28562/2021); come chiarito da questa Corte (Cass. n.9851/2018), la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in casodi operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze divalenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggettoformale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimofine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma èsufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserneconsapevole.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza ditutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente partedelle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo,era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272, F. Schoenimport«Italmoda» [OSCURATO:PERSONA], C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11,punto 54;Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima forniscenon occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass. n. 25778/2014;Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte di Giustizia 6 luglio 2006,Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unafrode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porreCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012,Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50).

L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare,conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteridell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momentodella conclusione dell'affare (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018;Cass. n. 15369/2020).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, dinorma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, inpresenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazionecommerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali daevidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, lacui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cuiopera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali congli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass.n. 24490/2015).Poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda,nel presente caso il giudice del merito ha rilevato – da un esamecomplessivo dei fatti di causa esposti analiticamente in sentenza operatosecondo i superiori principi – l’insussistenza di anomalie tali da dover porrein allarme la contribuente.Tale valutazione non è allineata con i superiori principi.Invero, la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente glielementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio (diligentemente trascritti inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorso per cassazione), limitandosi a riportate in motivazione, aderendovi,gli elementi di segno contrario dedotti dalla contribuente.Così operando, il giudice di merito ha trascurato di valutareadeguatamente il difetto di legami formali – comprovati – dei soggetti (inparticolare il [OSCURATO:PERSONA]) che agivano per conto delle società fornitrici dei beni,elemento questo agevolmente conoscibile con la semplice consultazione delregistro delle imprese.Sorvolando su tale profilo, la sentenza di appello ha anche mancatodi soffermarsi anche sulla possibile rilevanza – ai fini della prova della frode– della contemporanea o consecutiva attività di tali soggettinell’amministrazione di diverse società che rapidamente si sono tra di lorosuccedute nella veste di fornitori (e per quantità assolutamente importanti)della contribuente.

Anche tale elemento indiziario è risultato quindiingiustamente obliterato.Inoltre, la sentenza impugnata risulta carente sotto un ulterioreprofilo, quando scrive che “in conclusione la mancata indagine sull’elementopsicologico in capo al cessionario e la mancata dimostrazione, sia pure sullascorta di ragionevoli elementi presuntivi, che la società contribuente fosseconsapevole del meccanismo fraudolento, determinano la illegittimitàdell’avviso di accertamento de quo”.

Tale affermazione pare incentrarsiunicamente – come è avvenuto in sede di giudizio penale, ma come nondeve avvenire in questa sede – sull’elemento psicologico (lainconsapevolezza della frode) mancando di esaminare la manifestazione ditale condizione interna, vale a dire la diligenza necessaria, ragionevolmenteesigibile, che caratterizza l’agire privo di intento fraudolento.In altri termini, nel riferire gli elementi che l’hanno condotta adecisione, (“la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva per apparenti esponenti dueindividui, tali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmenteconosciuti dal legale rapp-te della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per precedentiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026contatti commerciali;- la società verificata ha provato di aver acquistatomerce a mezzo fatture accompagnatorie ( mezzo che esenta dall’emetterealtre fatture e/o bolle di accompagnamento) e di averle sempre pagate amezzo assegni ( e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, incontanti); - atteso il grosso quantitativo di tartufi “lavorati” dalcontribuente, è evidente che l’approvvigionamento degli stessi non potevaavvenire a mezzo “cavatori” privati del posto;- le società cedentimostravano di avere buone referenza bancarie;- le testimonianze disoggetti terzi rese in sede penale (ancorché non utilizzabili visto la vigenzaal tempo del principio del doppio binario, rappresentano comunquecircostanze di fatto proficuamente utilizzabili da parte del giudicetributario), i quali affermano di aver visto diverse volte mezzi di trasportodel [OSCURATO:PERSONA] (soggetto titolare occulto della ditta [OSCURATO:SOCIETA]) scaricarepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA] snc grossi quantitativi di tuberi;- il sig.[OSCURATO:PERSONA] era persona nota in tutto l’ambiente nazionale dei rivenditori ditartufi per esperienza ed abilità commerciale;- il summenzionato sig.

DiIorio possedeva un grosso stabilimento- deposito nel Molise presso il qualeanche altri operatori commerciali delle Marche si erano frequentementeapprovvigionati”) la pronuncia di appello dà conto di elementi di fatto nonrisultanti da un comportamento ordinariamente attivo e ragionevolmentediligente della contribuente, ma semplicemente desumibili dalle condottedelle società fornitrici dei beni, della quale l’imprenditore diligente non puòlimitarsi a prendere atto.

Questi, infatti, doveva – per quanto gli erapossibile, certo senza l’utilizzo dei poteri di cui è fornita l’Amministrazionefinanziaria (CGUE, 1º dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C - 512/21,punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C - 289/22, punto 70) masecondo ragionevolezza e proporzionalità (Cass. n. 37889/2022; Cass. n.22190/2022; Cass. n. 40690/2021; Cass. n. 22969/2021; Cass. n.22107/2021; Cass. n. 20648/2021; Cass. n. 19387/2021; Cass. n.25426/2020; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/202627566/2018; Cass. n. 21104/2018; Cass. n. 9851/2018; Cass. n.9721/2018; Cass. Sez.

Un. n. 21105/2017) - corroborare tali elementi conle informazioni che agendo diligentemente poteva ottenere.E’ quindi necessario che l’accertamento in fatto in ordine allasussistenza e al peso probatorio degli elementi indiziari sia rinnovato,secondo i superiori principi: a ciò provvederà il giudice del rinvio.Con il secondo motivo – sempre nel giudizio n. r.g. 13820/25 - sideduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la decisione di appello avrebbeannullato integralmente l’avviso senza pronunciarsi (o comunque senzarendere una motivazione percepibile) sul distinto rilievo concernente trefatture per prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con recupero dicosti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

In particolare, l’Ufficio sostieneche la motivazione della sentenza sarebbe limitata al solo profilo delleoperazioni soggettivamente inesistenti e della buona fede, con conseguenteomessa pronuncia sul capo autonomo relativo alle operazionioggettivamente inesistenti ovvero motivazione meramente apparente sulpunto.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo.

Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il terzo motivo, in via subordinata, denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dell’art. 39 deld.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che, quanto al rilievo per operazionioggettivamente inesistenti, la Corte di merito avrebbe applicato criteri noncorretti.

L’Ufficio richiama il principio per cui, una volta chel’Amministrazione abbia offerto elementi anche presuntivi dell’inesistenzaoggettiva dell’operazione, grava sul contribuente la prova dell’effettivitàdella prestazione e dell’inerenza del costo, prova che non può esaurirsi nellamera esibizione delle fatture o nella regolarità formale delle scritture e deipagamenti; inoltre, evidenzia che, a differenza delle operazionisoggettivamente inesistenti, la buona fede non rileverebbe per le operazionioggettivamente inesistenti.

Da ciò deduce che l’annullamentodell’accertamento anche su tale rilievo sarebbe frutto di erroneaapplicazione delle regole sostanziali e probatorie.Alla luce della decisione in ordine ai motivi che precedono, il terzomotivo è assorbito.In tale giudizio, quindi, la sentenza impugnata va quindi cassata inaccoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio al giudice di appelloper il prosieguo del giudizio.Venendo ora al giudizio n. r.g. 13823/25, osserva la Corte che con ilprimo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.

Lgs. n. 546del 1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducendo in sostanza un vizio diomessa pronuncia.Si sostiene che il giudice di appello, pur avendo annullatointegralmente l’avviso di accertamento notificato al socio, non avrebbe coltol’effettivo oggetto della pretesa tributaria.

In particolare, la sentenza sisarebbe concentrata esclusivamente sul profilo delle operazionisoggettivamente inesistenti e sulla buona fede del contribuente,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026tralasciando del tutto il rilievo oggetto dell’accertamento nei confronti delsocio, ossia l’imputazione per trasparenza, ai fini IRPEF, del maggior redditoderivante da costi indeducibili relativi a operazioni oggettivamenteinesistenti.

Secondo l’Amministrazione, il giudicante, in ordine al rilievo incontestazione – imputazione per trasparenza al socio ai fini IRPEF delmaggior reddito derivante dall’accertamento per operazioni oggettivamenteinesistenti - non ha in realtà reso alcuna motivazione.Il motivo è fondato.Come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento societario –diligentemente trascritto in ricorso per cassazione – esso conteneva, invero,oltre al rilievo IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, anche unrilievo per l’indebita deduzione di costi non documentati/non inerentirelative a n. 3 fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per operazionioggettivamente inesistenti in violazione dell’art. 109 lett. a) del DPR n.917/1986, per un totale di € 70.000,00 (imputato ai soci ai sensi dell’art. 5TUIR).La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo.

Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 3, 5 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degliartt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697c.c., censurando l’errata applicazione dei principi in materia di onere dellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026prova relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti.

L’Ufficio osservache la sentenza impugnata avrebbe erroneamente esteso al caso di speciei criteri probatori propri delle operazioni soggettivamente inesistenti,valorizzando la buona fede del contribuente, nonostante tale profilo siagiuridicamente irrilevante nell’ipotesi di operazioni mai realizzate inconcreto.

Si assume che, una volta assolto dall’Amministrazione l’onere didimostrare, anche in via presuntiva, l’inesistenza oggettiva delle operazionifatturate, incombeva sul contribuente provare l’effettiva esecuzione delleprestazioni e l’inerenza dei costi, mediante elementi diversi dalla meraproduzione delle fatture e dalla regolarità formale dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] merito, invece, avrebbe ritenuto sufficiente la documentazione contabilee il riferimento a strumenti di pagamento tracciabili, in contrasto con ilconsolidato orientamento di legittimità secondo cui tali elementi non sonodi per sé idonei a dimostrare la reale esistenza delle operazioni.

Nederiverebbe, secondo il ricorrente, una decisione resa in violazione deiprincipi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio e la deducibilitàdei costi in presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Alla luce dell’esito della decisione sul primo motivo, il secondo motivoè assorbito.In conclusione, quindi, in tale giudizio n. r.g. 13823/25, va accolto ilprimo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, e la sentenzacassata con rinvio al giudice di appello.Con riguardo poi al giudizio n. r.g. 13825/25, con il primo motivol’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.

Lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.

Lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbiaannullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia BonattiCecilia sulla base di una motivazione solo apparente e comunque estraneaal thema decidendum.

In particolare, deduceva che l’atto impositivo a caricoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026del socio traeva origine dall’accertamento societario fondato sull’indebitadeduzione di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, mentre la sentenza di appello aveva sviluppato il proprioragionamento facendo riferimento alla diversa fattispecie delle operazionisoggettivamente inesistenti e al profilo della buona fede del contribuente,omettendo di motivare in ordine al recupero per operazioni oggettivamenteinesistenti e all’imputazione per trasparenza del maggior reddito.

Da ciòderivava, secondo la ricorrente, un vizio di omessa pronuncia o dimotivazione meramente apparente, tale da impedire la comprensione delfondamento della decisione.Il motivo è fondato.Come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento societario –diligentemente trascritto in ricorso per cassazione – esso conteneva, invero,oltre al rilievo IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, anche unrilievo per l’indebita deduzione di costi non documentati/non inerentirelative a n. 3 fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per operazionioggettivamente inesistenti in violazione dell’art. 109 lett. a) del DPR n.917/1986, per un totale di € 70.000,00 (imputato ai soci ai sensi dell’art. 5TUIR).Orbene, la pronuncia di appello sul punto non spende in motivazioneneppure una parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo inargomento nella parte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione sudi esso nella parte in diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa aoperazioni oggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata,in quanto l’intero iter motivazionale si incentra esclusivamentesull’autonomo e indipendente altro rilievo consistente nella contestazione dialtre operazioni come soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sededi esame del primo motivo.

Si tratta invero di profili che sono del tuttodistinti e non in rapporto di reciproca dipendenza.

Di qui la fondatezza dellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 17Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026censura, difettando ogni esame del profilo effettivamente del tuttopretermesso dal giudice di merito.Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 3, 5 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degliartt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene laricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato i principi inmateria di riparto dell’onere della prova, confondendo la disciplina propriadelle operazioni soggettivamente inesistenti con quella delle operazionioggettivamente inesistenti.Alla luce dell’esito della decisione sul primo motivo, il secondo motivoè assorbito.In conclusione, quindi, nel giudizio n. r.g. 13825/25 va accolto il primomotivo, dichiarato assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio algiudice di appello P.Q.Mriunisce al ricorso n. r.g. 13820/2025 giudizio i ricorsi n. r.g.13823/2025 e n. r.g. 13825/2025; nel giudizio n. r.g. 13820/2025 accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche in diversa composizione alla quale demanda diprovvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio diLegittimità; nel giudizio n. r.g. 13823/2025 accoglie il primo motivo;dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità; nel giudizio n. 13825/2025 accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 18Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Marche in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche inordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in personadel rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale in- controricorrenti -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado delle Marche n. 1212/03/24, depositata il 23 dicembre 2024e non notificatae sul ricorso iscritto al n. 13823/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso nel presente giudizio giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1213/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche depositata il 23/12/2024 e nonnotificatae sul ricorso iscritto al n. 13825/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa nel presente giudizio giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1214/03/24 Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 23/12/2024 e nonnotificataudita in tutti i ridetti giudizi la relazione della causa svolta nell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel giudizio n. r.g. 13820/2025, all’esito di un processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava,per l’anno d’imposta 2007, l’avviso di accertamento n.TQ9024T00925/2015 (IRES, IVA e IRAP). L’Ufficio recuperava a tassazioneIVA ritenuta indebitamente detratta e costi ritenuti indetraibili, contestandola realizzazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamenteinesistenti intercorse con alcuni “fornitori” di ortaggi, tartufi e prodotti affini.e irrogando le relative sanzioni.In particolare, secondo l’Amministrazione, la società contribuente,operante nella lavorazione, conservazione e vendita di frutta e ortaggi,avrebbe partecipato a un meccanismo fraudolento mediante lacontabilizzazione di fatture per acquisti di tartufi emesse da soggetti terzi,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta dall’Ufficio una società meramente cartolaree non operativa. L’ipotesi accusatoria era che i tartufi fossero in realtàacquistati da “cavatori” privati della zona di Acqualagna e che, anzichéprocedere con il regime delle autofatture (con IVA non addebitabile nédetraibile, secondo la disciplina vigente all’epoca), la contribuente avesseutilizzato fatture di terzi per ottenere vantaggi fiscali e commerciali. Venivainoltre contestato il mancato utilizzo del plafond IVA per le esportazioni,avendo la società privilegiato la richiesta di rimborsi.Nel dettaglio, la società avrebbe secondo l’Ufficio registrato fattureper operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perun imponibile di € 830.665,00 (IVA per € 166.133,00) in violazione degliartt. 19 e 54 comma 4 del DPR n. 633/1972. Inoltre, la stessa avrebbeanche contabilizzato, ai fini IIDD, n. 3 fatture relative ad operazionioggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per unimponibile complessivo di € 70.000,00: si trattava – in dettaglio - delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatture n. 121 del 28/12/2007, n. 122 del 29/12/2007, n. 123 del31/12/2007.La società impugnava l’atto davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Pesaro, deducendo molteplici censure sulla legittimità dellapretesa. L’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto. La CTP respingeva ilricorso e condannava il contribuente alle spese.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]proponeva appello, eccependo, tra l’altro, la decadenza dell’azioneaccertativa (in relazione al raddoppio dei termini), la violazione delle regolesull’onere della prova e la propria buona fede, l’illegittimità delle sanzioni el’infondatezza complessiva dell’accertamento, nonché la regolarità delladetrazione IVA e la sussistenza dei costi ai fini IRES. L’Agenzia delle Entrateresisteva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche haritenuto infondata l’eccezione di decadenza. Richiamata l’evoluzionenormativa e l’orientamento della Cassazione (in particolare Cass. n.26037/2016), ha affermato che, per gli atti già notificati nel periodoconsiderato, il raddoppio dei termini poteva operare anche a prescinderedalla tempestiva trasmissione della notizia di reato entro i termini ordinari.Tuttavia, la Corte ha accolto le doglianze ritenute assorbenti in temadi ripartizione dell’onere della prova e di buona fede, osservando che, nellecontestazioni di operazioni inesistenti, incombe sull’Amministrazionedimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza(o la conoscibilità con ordinaria diligenza) in capo al cessionariodell’inserimento dell’operazione in un meccanismo evasivo. Nel casoconcreto, la Corte ha ritenuto non adeguatamente provata la pienaconsapevolezza della società contribuente, valorizzando, tra gli altrielementi, i rapporti commerciali pregressi e la conoscenza personale degliapparenti esponenti della [OSCURATO:SOCIETA]., i pagamenti tracciati medianteassegni, la presenza di riscontri fattuali sui trasporti e sulle consegne, leCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026referenze bancarie e il radicamento della [OSCURATO:SOCIETA]. nel mercato deltartufo (clientela, struttura organizzativa, partecipazione a fiere e aste). Hainoltre rilevato l’assenza di elementi “esteriori” anomali (ad esempio prezziincongrui) e la mancanza di specifiche indagini sui presunti cavatori localiche, secondo la tesi erariale, avrebbero alimentato il circuito “in nero”.Per tali ragioni la Corte ha accolto l’appello, riformato la decisione diprimo grado e annullato l’avviso di accertamento impugnato.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi.Resistono con controricorso la società e soci; gli stessi hanno anchedepositato memoria.Nell’autonomo – sin qui - giudizio n. r.g. 13823/25, in ragione dellanatura di società di persone della Mariani e Azzolini tartufi e dellapartecipazione del socio [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 98 per cento,l’Ufficio emetteva un ulteriore avviso di accertamento nei confronti diquest’ultimo, oggetto del presente giudizio, imputandogli per trasparenzaun maggior reddito di 68.600 euro ai fini IRPEF, con applicazione di imposte,sanzioni e interessi. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; a seguitodi appello del contribuente la Corte di secondo grado – in riforma dellasentenza impugnata – ha annullato l’atto impugnato.In tale giudizio ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con attoaffidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Nell’ancora ulteriore e sin qui separato giudizio n. r.g. 13825/25Bonatti [OSCURATO:PERSONA] subiva analogamente, quale socia, l’imputazione pertrasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, della quota di reddito imputata alsocio in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] eAzzolini, irrogando le conseguenti sanzioni e interessi ai fini IRPEF.La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pesaro; la Commissione tributaria provinciale respingevaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026tuttavia il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche accoglieva l’appello, annullava l’avviso di accertamento impugnatoe, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado.In detto giudizio ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con attoaffidato a due motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn primo luogo - in via preliminare - vanno riuniti al presente giudizion. r.g. 13820/2025 i separati giudizi n. r.g. 13823/25 (nel quale è parte ilsocio della contribuente [OSCURATO:PERSONA]) e n. r.g. 13825/25 (nel quale èparte il socio della contribuente [OSCURATO:PERSONA]): tali due giudizi hanno peroggetto i separati avvisi di accertamento per IRPEF dei ridetti soci sempreriferito al medesimo periodo d’imposta 2007. Sussiste quindi connessionesoggettiva ed oggettiva tra i ridetti giudizi, trattandosi di accertamento acarico di società di persone e di accertamento a carico dei soci della stessa,ex art. 5 TUIR.Va poi ancora preliminarmente rilevato che sono in atti sia la sentenzan. 416/2018 del Tribunale penale di Urbino del 14 dicembre 2018,depositata in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile in data 30 aprile o2019 sia la sentenza n. 96/2018 del medesimo Tribunale del 13 marzo 2018depositata in data 16 giugno 2018 divenuta irrevocabile in data 27 luglio2018 con la quale – tra gli altri – anche [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. è stato assolto dalle imputazioni mossegli ex art. 530 c. 2 c.p.p.perché il fatto non costituisce reato.Peraltro, non trova qui comunque applicazione l’art. 21 bis del d. Lgs.n. 74 del 2000, a seguito della decisione, ora intervenuta, della Consulta(sent. n. 50 del 2026) in ordine alle questioni di legittimità costituzionaleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,con ordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributariadi Roma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838. Non sussiste inveroalcuna efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio tributariopoiché la surrichiamata disposizione limita tale effetto alle pronunce cheabbiano assolto l’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputatonon lo ha commesso; le ridette sentenze hanno invece pronunciato con unadiversa formula assolutoria, escludendo l’elemento soggettivo del reato.Sempre in via preliminare, va poi escluso, ai fini del presente giudizio,il rilievo dell’avvenuta definizione del ricorso n. r.g. 14241/25 con decretodi estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata, sia perché lavicenda, pur analoga, ha riguardato una diversa annualità, sia perché laproposta ex art. 380-bis c.p.c. ha natura meramente endoprocedimentale,il cui esito con decreto di estinzione è condizionato esclusivamente dallamancata proposizione dell’istanza di decisione da parte del ricorrente, cheassume valore di rinunzia al ricorso, e non comporta alcun accertamento infatto o in diritto sulla fattispecie in considerazione.Può quindi scrutinarsi l’impugnazione proposta.Nel giudizio n. r.g. 13820/25 il primo motivo denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degliartt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel riparto dell’onere dellaprova e nella valutazione degli elementi indiziari in tema di operazionisoggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, pur dovendol’Amministrazione provare la fittizietà soggettiva del fornitore e laconoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimentodell’operazione in un’evasione IVA, nel caso concreto il giudice regionaleavrebbe sostanzialmente trascurato gli indizi offerti dall’Amministrazione(anche in punto di diligenza esigibile) valorizzando, invece, circostanzeritenute inconferenti o non adeguatamente documentate, e così giungendoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026ad affermare la buona fede del contribuente in modo incoerente rispetto althema decidendum.Il motivo è fondato.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; n. 27566/2018; n. 33598/2019;n. 15369/2020; n. 28562/2021); come chiarito da questa Corte (Cass. n.9851/2018), la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in casodi operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze divalenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggettoformale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimofine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma èsufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserneconsapevole.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza ditutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente partedelle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo,era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272, F. Schoenimport«Italmoda» [OSCURATO:PERSONA], C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11,punto 54;Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima forniscenon occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass. n. 25778/2014;Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte di Giustizia 6 luglio 2006,Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unafrode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porreCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012,Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare,conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteridell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momentodella conclusione dell'affare (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018;Cass. n. 15369/2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, dinorma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, inpresenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazionecommerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali daevidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, lacui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cuiopera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali congli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass.n. 24490/2015).Poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda,nel presente caso il giudice del merito ha rilevato – da un esamecomplessivo dei fatti di causa esposti analiticamente in sentenza operatosecondo i superiori principi – l’insussistenza di anomalie tali da dover porrein allarme la contribuente.Tale valutazione non è allineata con i superiori principi.Invero, la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente glielementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio (diligentemente trascritti inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorso per cassazione), limitandosi a riportate in motivazione, aderendovi,gli elementi di segno contrario dedotti dalla contribuente.Così operando, il giudice di merito ha trascurato di valutareadeguatamente il difetto di legami formali – comprovati – dei soggetti (inparticolare il [OSCURATO:PERSONA]) che agivano per conto delle società fornitrici dei beni,elemento questo agevolmente conoscibile con la semplice consultazione delregistro delle imprese.Sorvolando su tale profilo, la sentenza di appello ha anche mancatodi soffermarsi anche sulla possibile rilevanza – ai fini della prova della frode– della contemporanea o consecutiva attività di tali soggettinell’amministrazione di diverse società che rapidamente si sono tra di lorosuccedute nella veste di fornitori (e per quantità assolutamente importanti)della contribuente. Anche tale elemento indiziario è risultato quindiingiustamente obliterato.Inoltre, la sentenza impugnata risulta carente sotto un ulterioreprofilo, quando scrive che “in conclusione la mancata indagine sull’elementopsicologico in capo al cessionario e la mancata dimostrazione, sia pure sullascorta di ragionevoli elementi presuntivi, che la società contribuente fosseconsapevole del meccanismo fraudolento, determinano la illegittimitàdell’avviso di accertamento de quo”. Tale affermazione pare incentrarsiunicamente – come è avvenuto in sede di giudizio penale, ma come nondeve avvenire in questa sede – sull’elemento psicologico (lainconsapevolezza della frode) mancando di esaminare la manifestazione ditale condizione interna, vale a dire la diligenza necessaria, ragionevolmenteesigibile, che caratterizza l’agire privo di intento fraudolento.In altri termini, nel riferire gli elementi che l’hanno condotta adecisione, (“la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva per apparenti esponenti dueindividui, tali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmenteconosciuti dal legale rapp-te della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per precedentiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026contatti commerciali;- la società verificata ha provato di aver acquistatomerce a mezzo fatture accompagnatorie ( mezzo che esenta dall’emetterealtre fatture e/o bolle di accompagnamento) e di averle sempre pagate amezzo assegni ( e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, incontanti); - atteso il grosso quantitativo di tartufi “lavorati” dalcontribuente, è evidente che l’approvvigionamento degli stessi non potevaavvenire a mezzo “cavatori” privati del posto;- le società cedentimostravano di avere buone referenza bancarie;- le testimonianze disoggetti terzi rese in sede penale (ancorché non utilizzabili visto la vigenzaal tempo del principio del doppio binario, rappresentano comunquecircostanze di fatto proficuamente utilizzabili da parte del giudicetributario), i quali affermano di aver visto diverse volte mezzi di trasportodel [OSCURATO:PERSONA] (soggetto titolare occulto della ditta [OSCURATO:SOCIETA]) scaricarepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA] snc grossi quantitativi di tuberi;- il sig.[OSCURATO:PERSONA] era persona nota in tutto l’ambiente nazionale dei rivenditori ditartufi per esperienza ed abilità commerciale;- il summenzionato sig. DiIorio possedeva un grosso stabilimento- deposito nel Molise presso il qualeanche altri operatori commerciali delle Marche si erano frequentementeapprovvigionati”) la pronuncia di appello dà conto di elementi di fatto nonrisultanti da un comportamento ordinariamente attivo e ragionevolmentediligente della contribuente, ma semplicemente desumibili dalle condottedelle società fornitrici dei beni, della quale l’imprenditore diligente non puòlimitarsi a prendere atto. Questi, infatti, doveva – per quanto gli erapossibile, certo senza l’utilizzo dei poteri di cui è fornita l’Amministrazionefinanziaria (CGUE, 1º dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C - 512/21,punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C - 289/22, punto 70) masecondo ragionevolezza e proporzionalità (Cass. n. 37889/2022; Cass. n.22190/2022; Cass. n. 40690/2021; Cass. n. 22969/2021; Cass. n.22107/2021; Cass. n. 20648/2021; Cass. n. 19387/2021; Cass. n.25426/2020; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/202627566/2018; Cass. n. 21104/2018; Cass. n. 9851/2018; Cass. n.9721/2018; Cass. Sez. Un. n. 21105/2017) - corroborare tali elementi conle informazioni che agendo diligentemente poteva ottenere.E’ quindi necessario che l’accertamento in fatto in ordine allasussistenza e al peso probatorio degli elementi indiziari sia rinnovato,secondo i superiori principi: a ciò provvederà il giudice del rinvio.Con il secondo motivo – sempre nel giudizio n. r.g. 13820/25 - sideduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la decisione di appello avrebbeannullato integralmente l’avviso senza pronunciarsi (o comunque senzarendere una motivazione percepibile) sul distinto rilievo concernente trefatture per prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con recupero dicosti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. In particolare, l’Ufficio sostieneche la motivazione della sentenza sarebbe limitata al solo profilo delleoperazioni soggettivamente inesistenti e della buona fede, con conseguenteomessa pronuncia sul capo autonomo relativo alle operazionioggettivamente inesistenti ovvero motivazione meramente apparente sulpunto.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo. Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il terzo motivo, in via subordinata, denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dell’art. 39 deld.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che, quanto al rilievo per operazionioggettivamente inesistenti, la Corte di merito avrebbe applicato criteri noncorretti. L’Ufficio richiama il principio per cui, una volta chel’Amministrazione abbia offerto elementi anche presuntivi dell’inesistenzaoggettiva dell’operazione, grava sul contribuente la prova dell’effettivitàdella prestazione e dell’inerenza del costo, prova che non può esaurirsi nellamera esibizione delle fatture o nella regolarità formale delle scritture e deipagamenti; inoltre, evidenzia che, a differenza delle operazionisoggettivamente inesistenti, la buona fede non rileverebbe per le operazionioggettivamente inesistenti. Da ciò deduce che l’annullamentodell’accertamento anche su tale rilievo sarebbe frutto di erroneaapplicazione delle regole sostanziali e probatorie.Alla luce della decisione in ordine ai motivi che precedono, il terzomotivo è assorbito.In tale giudizio, quindi, la sentenza impugnata va quindi cassata inaccoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio al giudice di appelloper il prosieguo del giudizio.Venendo ora al giudizio n. r.g. 13823/25, osserva la Corte che con ilprimo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d. Lgs. n. 546del 1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducendo in sostanza un vizio diomessa pronuncia.Si sostiene che il giudice di appello, pur avendo annullatointegralmente l’avviso di accertamento notificato al socio, non avrebbe coltol’effettivo oggetto della pretesa tributaria. In particolare, la sentenza sisarebbe concentrata esclusivamente sul profilo delle operazionisoggettivamente inesistenti e sulla buona fede del contribuente,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026tralasciando del tutto il rilievo oggetto dell’accertamento nei confronti delsocio, ossia l’imputazione per trasparenza, ai fini IRPEF, del maggior redditoderivante da costi indeducibili relativi a operazioni oggettivamenteinesistenti. Secondo l’Amministrazione, il giudicante, in ordine al rilievo incontestazione – imputazione per trasparenza al socio ai fini IRPEF delmaggior reddito derivante dall’accertamento per operazioni oggettivamenteinesistenti - non ha in realtà reso alcuna motivazione.Il motivo è fondato.Come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento societario –diligentemente trascritto in ricorso per cassazione – esso conteneva, invero,oltre al rilievo IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, anche unrilievo per l’indebita deduzione di costi non documentati/non inerentirelative a n. 3 fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per operazionioggettivamente inesistenti in violazione dell’art. 109 lett. a) del DPR n.917/1986, per un totale di € 70.000,00 (imputato ai soci ai sensi dell’art. 5TUIR).La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo. Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 3, 5 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degliartt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697c.c., censurando l’errata applicazione dei principi in materia di onere dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026prova relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio osservache la sentenza impugnata avrebbe erroneamente esteso al caso di speciei criteri probatori propri delle operazioni soggettivamente inesistenti,valorizzando la buona fede del contribuente, nonostante tale profilo siagiuridicamente irrilevante nell’ipotesi di operazioni mai realizzate inconcreto. Si assume che, una volta assolto dall’Amministrazione l’onere didimostrare, anche in via presuntiva, l’inesistenza oggettiva delle operazionifatturate, incombeva sul contribuente provare l’effettiva esecuzione delleprestazioni e l’inerenza dei costi, mediante elementi diversi dalla meraproduzione delle fatture e dalla regolarità formale dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] merito, invece, avrebbe ritenuto sufficiente la documentazione contabilee il riferimento a strumenti di pagamento tracciabili, in contrasto con ilconsolidato orientamento di legittimità secondo cui tali elementi non sonodi per sé idonei a dimostrare la reale esistenza delle operazioni. Nederiverebbe, secondo il ricorrente, una decisione resa in violazione deiprincipi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio e la deducibilitàdei costi in presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Alla luce dell’esito della decisione sul primo motivo, il secondo motivoè assorbito.In conclusione, quindi, in tale giudizio n. r.g. 13823/25, va accolto ilprimo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, e la sentenzacassata con rinvio al giudice di appello.Con riguardo poi al giudizio n. r.g. 13825/25, con il primo motivol’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d. Lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. Lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbiaannullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia BonattiCecilia sulla base di una motivazione solo apparente e comunque estraneaal thema decidendum. In particolare, deduceva che l’atto impositivo a caricoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026del socio traeva origine dall’accertamento societario fondato sull’indebitadeduzione di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, mentre la sentenza di appello aveva sviluppato il proprioragionamento facendo riferimento alla diversa fattispecie delle operazionisoggettivamente inesistenti e al profilo della buona fede del contribuente,omettendo di motivare in ordine al recupero per operazioni oggettivamenteinesistenti e all’imputazione per trasparenza del maggior reddito. Da ciòderivava, secondo la ricorrente, un vizio di omessa pronuncia o dimotivazione meramente apparente, tale da impedire la comprensione delfondamento della decisione.Il motivo è fondato.Come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento societario –diligentemente trascritto in ricorso per cassazione – esso conteneva, invero,oltre al rilievo IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, anche unrilievo per l’indebita deduzione di costi non documentati/non inerentirelative a n. 3 fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per operazionioggettivamente inesistenti in violazione dell’art. 109 lett. a) del DPR n.917/1986, per un totale di € 70.000,00 (imputato ai soci ai sensi dell’art. 5TUIR).Orbene, la pronuncia di appello sul punto non spende in motivazioneneppure una parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo inargomento nella parte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione sudi esso nella parte in diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa aoperazioni oggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata,in quanto l’intero iter motivazionale si incentra esclusivamentesull’autonomo e indipendente altro rilievo consistente nella contestazione dialtre operazioni come soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sededi esame del primo motivo. Si tratta invero di profili che sono del tuttodistinti e non in rapporto di reciproca dipendenza. Di qui la fondatezza dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 17Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026censura, difettando ogni esame del profilo effettivamente del tuttopretermesso dal giudice di merito.Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 3, 5 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degliartt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene laricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato i principi inmateria di riparto dell’onere della prova, confondendo la disciplina propriadelle operazioni soggettivamente inesistenti con quella delle operazionioggettivamente inesistenti.Alla luce dell’esito della decisione sul primo motivo, il secondo motivoè assorbito.In conclusione, quindi, nel giudizio n. r.g. 13825/25 va accolto il primomotivo, dichiarato assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio algiudice di appello P.Q.Mriunisce al ricorso n. r.g. 13820/2025 giudizio i ricorsi n. r.g.13823/2025 e n. r.g. 13825/2025; nel giudizio n. r.g. 13820/2025 accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche in diversa composizione alla quale demanda diprovvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio diLegittimità; nel giudizio n. r.g. 13823/2025 accoglie il primo motivo;dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità; nel giudizio n. 13825/2025 accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 18Numero registro generale 13820/2025Numero sezionale 3599/2026Numero di raccolta generale 12906/2026Data pubblicazione 06/05/2026Marche in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche inordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 19
Sentenza Cassazione n. 12906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris