CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 26898/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19296/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA],n. 192/2017 , deposi tata i l 19/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto che gli ha ingiunto di pagare euro 26.071,28 a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione, contestando all’impresa appaltatrice di [OSCURATO:PERSONA] di avere arbitrariamente sospeso i lavori e chiedendo in via riconvenzionale di accertare l’inadempimento e di condannare l’opposto a risarcire i danni. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 260/2010, ha accolto l’opposizione e, revocato il decreto, ha condannato l’opposto alla restituzione di euro 11.499,57. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Cagliari –con la sentenza n. 192/2017 – accoglieva parzialmente il gravame: ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condannava Deiana a pagare euro 10.826,43 in favore dell’appellante. Ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione dell’art. 2735, comma 1 c.c., in relazione al secondo comma dell’art. 2733 c.c. avendo la Corte d’appello negato efficacia probatoria a dichiarazione di quietanza-ricevuta di pagamento e dell’art. 2697 c.c. avendo la Corte d’appello addossato al solvens l’onere di fornire ulteriore prova del pagamento e ciò pur in assenza di impugnazione per errore o violenza, così violando anche l’art. 112 c.p.c.”. La censura non può essere accolta, in quanto non sono ravvisabili nella pronuncia impugnata le denunciate violazioni di legge. La Corte d’appello non ha negato alle due quietanze sottoscritte dal controricorrente il valore di confessione stragiudiziale del fatto del ricevuto pagamento, ai sensi degli artt.2733 e 2735 c.c. (v. al riguardo Cass. n. 32458/2018). Il giudice d’appello ha invece ritenuto provato che la seconda quietanza, del 21 settembre 2004 (per euro 24.326), fosse riepilogativa di quanto complessivamente ricevuto dal committente e fosse quindi comprensiva, e non aggiuntiva, di quella precedente del 30 agosto 2004 (per euro 22.326). Ciò la Corte d’appello ha ritenuto sulla base della valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti al processo, in particolare l’utilizzo in entrambe le quietanze dell’espressione “acconto”, la dichiarazione da parte del ricorrente nell’atto di diffida di rilascio del cantiere del 30 settembre 2004 di avere corrisposto la cifra di euro 24.326 e non quella di euro 46.642 e ancora la dichiarazione dello stesso ricorrente nella denuncia-querela presentata il 17 dicembre 2004 di avere unicamente corrisposto parte della somma relativa al prezzo totale dell’appalto, ossia euro 24.326. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovu