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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33344/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5902/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 367/2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza il 25 settembre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA], quale debitore principale, ed [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2006 con il quale il Tribunale di Matera, sez. dist.

Pisticci, aveva ingiunto loro di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., la somma di €. 24.446,35, oltre accessori, quale saldo passivo rinveniente sul conto corrente n. 1/117/536753.

A fondamento della domanda, gli opponenti lamentavano l’erroneità di calcolo della debitoria in quanto comprensiva di competenze passive non dovute, l’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto monitorio, la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, l’irregolarità delle operazioni effettuate dalla banca sul conto corrente in quanto prive di autorizzazione.

Il Tribunale di Matera revocava il decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento della minor somma di €. 23.805,03 oltre accessori.

In parziale accoglimento del gravame proposto dagli originari opponenti, la Corte di appello di Potenza condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento dell’importo di €. 17.964,47. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano, dunque, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’istituto di credito resisteva con controricorso.

2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono così rubricati: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA]) e all'art. 1419 c.c., per omessa applicazione del meccanismo di eterointegrazione normativa obbligatorio a seguito della dichiarata nullità della clausola sugli interessi moratori»; «Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c per violazione dell'art.132, n. 4 c.p.c, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. con riguardo alla determinazione del credito oggetto di condanna»; «Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo»; «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo all’omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl e di inefficacia della cessione del credito nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e di difetto di rappresentanza processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.».

2. ― In data 5 dicembre 2025, entrambe le parti hanno depositato una memoria in cui rappresentano che tra le parti è intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio di cassazione.

Pertanto, esse evidenziavano che: «in esecuzione di tale accordo, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato in data 04.12.2025, al quale il controricorrente ha espresso contestuale adesione ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 c.p.c.».

Conseguentemente, verificata la correttezza della rinuncia e dell’accettazione, il Collegio deve decidere in conformità della richiesta, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione.

Stante, peraltro, l’adesione del controricorrente non si provvede alla regolamentazione delle spese.

Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025, Rv. 669403 -01).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5902/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 367/2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza il 25 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA], quale debitore principale, ed [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2006 con il quale il Tribunale di Matera, sez. dist. Pisticci, aveva ingiunto loro di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., la somma di €. 24.446,35, oltre accessori, quale saldo passivo rinveniente sul conto corrente n. 1/117/536753. A fondamento della domanda, gli opponenti lamentavano l’erroneità di calcolo della debitoria in quanto comprensiva di competenze passive non dovute, l’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto monitorio, la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, l’irregolarità delle operazioni effettuate dalla banca sul conto corrente in quanto prive di autorizzazione. Il Tribunale di Matera revocava il decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento della minor somma di €. 23.805,03 oltre accessori. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli originari opponenti, la Corte di appello di Potenza condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento dell’importo di €. 17.964,47. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano, dunque, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’istituto di credito resisteva con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono così rubricati: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA]) e all'art. 1419 c.c., per omessa applicazione del meccanismo di eterointegrazione normativa obbligatorio a seguito della dichiarata nullità della clausola sugli interessi moratori»; «Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c per violazione dell'art.132, n. 4 c.p.c, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. con riguardo alla determinazione del credito oggetto di condanna»; «Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo»; «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo all’omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl e di inefficacia della cessione del credito nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e di difetto di rappresentanza processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.». 2. ― In data 5 dicembre 2025, entrambe le parti hanno depositato una memoria in cui rappresentano che tra le parti è intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio di cassazione. Pertanto, esse evidenziavano che: «in esecuzione di tale accordo, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato in data 04.12.2025, al quale il controricorrente ha espresso contestuale adesione ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 c.p.c.». Conseguentemente, verificata la correttezza della rinuncia e dell’accettazione, il Collegio deve decidere in conformità della richiesta, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Stante, peraltro, l’adesione del controricorrente non si provvede alla regolamentazione delle spese. Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025, Rv. 669403 -01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di co
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