CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte territoriale limitata a un mero richiamo alla pronuncia del giudice di prime cure, non è consentito in questa sede, in quanto risulta generico per indeterminatezza, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., poiché, a fronte delle adeguate e logiche argomentazioni poste a base della decisione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tale proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, in quanto - pur sottolineando la completa aderenza a quanto statuito dal giudice di primo grado - la Corte territoriale ha esplicato, con adeguata e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 1 e 2 dell'impugnata sentenza), le ragioni poste alla base del suo convincimento circa l'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina ascritto all'odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 o