CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25063/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroPoste [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoPaola Torre-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 67/2025 depositatail 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’attore agì contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo, in via diprogressivo subordine: la condanna al pagamento, in favore della parteNumero registro generale 11301/2025Numero sezionale 3002/2026Numero di raccolta generale 25063/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo un buono fruttifero della serie A5 emesso nel 1989 di cui al d.m. 12settembre 2002; in subordine, la condanna al pagamento della somma di€ 3.265,62, oltre interessi, accertato essere il titolo un buono fruttiferodella serie AA5 di cui al d.m. 12 settembre 2002; in ulteriore subordine, lacondanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di €2.500,00, oltre interessi.Il Tribunale di Verona con sentenza n. 828/2023 accolse la domandaprincipale.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 67/2025, in riformadella decisione di primo grado, ha qualificato il buono come appartenentealla serie AA5 ed ha respinto la domanda proposta contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., ritenendo il diritto prescritto e compensando per intero le spesedi lite.Ha ritenuto la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, che:a) non sussiste la dedotta tardività dei documenti inseriti comescreenshot nell’atto di appello, in quanto si tratta di parti delladocumentazione già depositata in atti;b) il buono fruttifero per cui è causa appartiene alla serie a termineAA5;c) il diritto del titolare era ormai prescritto, alla data di richiesta dirimborso, essendo stato il titolo sottoscritto il 27 novembre 2002, conscadenza il 27 novembre 2009, onde il termine di prescrizione è maturatoil 27 novembre 2019 e al momento della domanda di rimborso in data 20maggio 2021 il diritto alla restituzione del capitale e degli interessi eraprescritto;d) l’applicazione delle previsioni ministeriali regolanti i buoni, ai sensidell’art. 1339 c.c., e la presunzione legale di conoscenza di essi rendeirrilevante la questione dell’avvenuta consegna del foglio informativo daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della conseguente domanda risarcitoriaNumero registro generale 11301/2025Numero sezionale 3002/2026Numero di raccolta generale 25063/2026Data pubblicazione 06/09/2026spiegata in primo grado, questioni peraltro non oggetto di appelloincidentale.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sullabase di sette motivi, cui l’intimata resiste con controricorso, depositandoanche una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo è così formulato: «L’atto di appello è nullo perviolazione dell’art. 156 cpc in relazione all’art. 345 cpc. La sentenzaimpugnata è errata sul punto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.» e deduce che la controparte, nell’atto di appello, ha riprodottol’immagine di un documento non depositato in precedenza, e, quindi,l’atto di appello è nullo.Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., mancando di specificità e non permettendo alla Corte di verificare ilcontenuto del documento asseritamente nuovo riprodotto medianteimmagine nell’atto di appello e, quindi, la sua eventuale incidenza nelladecisione; a ciò si aggiunga che l’ipotizzata produzione di nuovi documentiin appello, pur riprodotti – in ipotesi – nell’atto di impugnazione, non necomporterebbe la pretesa nullità.2. – Il secondo motivo è così formulato: «Per le domande subordinatedell’appellato non era necessario l’appello incidentale. La sentenzaimpugnata è errata sul punto ed in violazione dell’art. 346 cpc in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in quanto la domanda subordinatarisulta assorbita e non era necessario l’appello incidentale.Il motivo è inammissibile sotto più profili, in quanto né specifica qualisiano le domande subordinate, né richiama gli atti processuali che lecontengono o li trascrive, né coglie la ratio decidendi della decisioneimpugnata, la quale non consiste nel profilo processuale, costituente unmero inciso, ma, come emerge dal passo della sentenza censurato, nellaritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, per essere irrilevante ilNumero registro generale 11301/2025Numero sezionale 3002/2026Numero di raccolta generale 25063/2026Data pubblicazione 06/09/2026dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’obbligo di consegna delfoglio informativo. La mancata individuazione del fondamento del decisumsul punto rende, pertanto, inammissibile la doglianza in questa sedeproposta anche per tale profilo.3. – Il terzo motivo è così formulato: «Il contratto intercorso tra leparti in causa è nullo ex art. 1418 c.c. in quanto contrario a normeimperative quale l’art. 117 del T.U.B. (testo unico bancario). Il tutto inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.», in quanto, ai sensidell’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000 e della disposizione menzionata, lamancata consegna del foglio informativo comporta la nullità del contratto,rilevabile d’ufficio e che emerge «dagli atti e documenti allegati in atti».Il motivo è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., per mancanza di specificità, non indicando neppure in parte idocumenti cui fa rinvio, sia perché una tale censura non risulta affattoscrutinata dalla Corte d’appello ed è per la prima volta proposta in sede dilegittimità, senza che, a sostegno dell’invocato (ma in modo assaiperplesso) rilievo d’ufficio, siano stati precisati i fatti costitutivi comeritualmente allegati e provati innanzi ai giudici del merito (e multis, Cass.24 dicembre 2025, n. 34049; Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass. 17luglio 2023, n. 20713).4. – Il quarto motivo è così formulato: «Violazione e falsa applicazionedel DM 8.10.1998 e del DM 12.09.2002. Errata interpretazione di talenormativa a mente dell’art. 1362 e ss. c.c. il tutto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.», perché il buono oggetto della controversia nonappartiene alla serie “AA5”, ma alla serie “A5”, sebbene nel decreto diemissione sia prevista la sua rimborsabilità al termine del settimo anno,trattandosi di interpretazione in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.Il quinto motivo è così formulato: «Violazione e falsa applicazione delDM 19.10.2000 e del DM 12.09.2002. Il buono va interpretato, ex art.1370 c.c., come appartenente alla serie A5. Il tutto in relazione all’art.Numero registro generale 11301/2025Numero sezionale 3002/2026Numero di raccolta generale 25063/2026Data pubblicazione 06/09/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c.» ed inoltre era prevista la consegna del foglioinformativo al cliente.I motivi esposti possono essere congiuntamente esaminati, in quantostrettamente connessi ed affetti dallo stesso vizio di inammissibilità,pretendendo un nuovo giudizio sul fatto, noto essendo il principio secondocui non è ammessa la censura che proponga la mera interpretazione di unCass. 3 luglio 2024, n. 18214; Cass. 23 febbraio 2022, n. 5966,quest’ultima in tema di interpretazione dell’atto amministrativo).5. – Il sesto motivo è così formulato: «Nell’ipotesi di qualificazione delBuono come appartenente alla serie AA5, si rileva che, ai sensi degli artt.2935 e 2941 n. 8 c.c., la prescrizione non è maturata. La sentenzaimpugnata va riformata in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5, cpc.», inquanto il mancato assolvimento dell’obbligo di consegnare il foglioinformativo analitico esclude il decorso della prescrizione, essendo rimastosospeso il relativo termine per avere il debitore dolosamente occultatol’esistenza del debito.Il motivo è inammissibile, pretendendo un accertamento di fatto inordine alla integrazione delle fattispecie invocate, persino quanto allacircostanza dell’esistenza di una condotta dolosa ad opera dellacontroparte.Ma, ulteriormente, va richiamato sulla questione il principio di diritto,secondo cui il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8 d.m. 19dicembre 2000 si applica alle serie già emesse ed il dies a quo si individuanella data di scadenza del titolo (Cass. 28 luglio 2023, n. 23006), inquanto gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito delriordino di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti si pongono a valle della sottoscrizionedel buono postale, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitivadell’operazione, mentre la normativa di riferimento per il decorso deltermine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al diNumero registro generale 11301/2025Numero sezionale 3002/2026Numero di raccolta generale 25063/2026Data pubblicazione 06/09/2026là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazionifornite o meno all’investitore; e l’art. 2941, n. 8, c.c. contemplaunicamente il comportamento doloso di occultamento del debito (Cass. 18febbraio 2026, n. 3686).6. – Il settimo motivo è così formulato: «Responsabilità contrattualee/o precontrattuale della convenuta. Diritto per il ricorrente di chiedere ilrisarcimento del danno subito per violazione del DPR 14.3.2001, n. 144(norme sui servizi di bancoposta) nonché del T.U.B. e T.U.F. Violazioneanche degli artt. 20, co. 2, 21 e 22 del Codice del Consumo (D. lgs n.206/2005) in sede di esecuzione del contratto/rapporto. La sentenzaimpugnata va riformata in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, cpc.», peravere la controparte violato il proprio obbligo informativo.Il motivo è inammissibile, perché, pur invocando il vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non indica in modo comprensibile quale sia ilfatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia statoomesso dal giudice d’appello.7. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.700,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% sui compensi edagli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]