CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 09372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25484/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente principale-ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1851/2017 ; depositata il05/03/2018; R.G.N. 893/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti anche “Banca”) ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agente promotore finanziario, per ottenere la condanna del predetto al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di oltre €415.000 versata dalla Banca in adempimento di una transazione conclusa con gli eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] (cliente ultranovantenne della Banca che, seguita dal [OSCURATO:PERSONA], aveva compravenduto titoli finanziari), e dell'indennità sostitutiva del preavviso per effetto del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di agenzia nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali. Con domanda riconvenzionale il promotore ha, a sua volta, agito per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso sul presupposto di una giusta causa di recesso, oltre a provvigioni, indennità e risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale di Lecco ha respinto tutte le domande della Banca ed ha accolto solo in parte la domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], condannando la Banca a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso sul presupposto della giusta causa di recesso del medesimo a fronte di taluni inadempimenti della preponente. Ha respinto le altre domande azionate in via riconvenzionale. 3. La Corte d’appello di Milano ha accolto in parte l’appello principale proposto dalla Banca e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso per illegittimo recesso dal contratto di agenzia, respingendo la domanda riconvenzionale proposta dall’agente in primo grado per conseguire l’indennità sostitutiva del preavviso sul presupposto di una giusta causa di recesso; ha confermato nel resto la decisione del tribunale. 4. La Corte territoriale ha respinto la pretesa risarcitoria della Banca, correlata agli effetti negativi della transazione dalla medesima conclusa con gli eredi della signora [OSCURATO:PERSONA], per il difetto di allegazioni e prove atte a supportare le ragioni di regresso nei confronti del promotore, in relazione all’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998.5. Ha respinto l'appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] avendo accertato l’insussistenza di una giusta causa di recesso sia per il ruolo avuto dal predetto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], sia perché le voci economiche rivendicate (indennità suppletiva di clientela, provvigioni, diritti derivanti da una partnership con la Banca e Firr) risultavano controvertibili, e la loro pretesa fortemente influenzata dalle prerogative di autotutela legittimamente attivate dalla Banca, in applicazione della clausola penale prevista dall’art. 10, comma 3, del contratto di agenzia. Comunque, mancava la prova dei presupposti della indennità suppletiva di clientela e per le somme trattenute a titolo di partnership [OSCURATO:PERSONA] (non rientranti nel focus della clausola penale), l’agente non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti contrattuali per la riscossione della polizza unit linked. 6. Il difetto della giusta causa di recesso dell’agente fondava il diritto della Banca a conseguire l’indennità sostitutiva del preavviso ed a recuperare, inoltre, le somme versate a tale titolo al [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primogrado. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] spa (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] spa) ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1750, 1751, 2118, 2119 c.c. per avere la Corte d’appello escluso l’esistenza di una giusta causa di recesso dell’agente in ragione del ruolo dal medesimo avuto nella vicenda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un separato procedimento civile definito con una transazione tra gli eredi della predetta e la Banca, sebbene nel frattempo il rapporto di agenzia fosse continuato senza alcuna contestazione da parte della Banca, risultando violato anche il principio di immediatezza della contestazione. 9. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione per omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio oggetto di discussione, che si risolve in inesistenza logico- funzionale della motivazione connotata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da un ragionamento obiettivamente incomprensibile. Si rileva che la Corte di merito ha giudicato negativamente il ruolo del promotore nella vicenda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur dopo aver dichiarato non assolto dalla Banca l’onere probatorio su quel comportamento dell’agente e dopo aver definito di impossibile accertamento giudiziale le rispettive sfere di responsabilità di quanto accaduto. Inoltre, si critica la sentenza d’appello per avere riconosciuto una diretta responsabilità della preponente rispetto alla vicenda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, escluso la ricorrenza di una giusta causa di recesso dell’agente in relazione solo al suo coinvolgimento nella vicenda oggetto della causa civile. Si assume che i giudici di appello non abbiano preso in considerazione le cause del recesso fatte valere dal [OSCURATO:PERSONA] ed elencate a pag. 43 del ricorso in esame. 10. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, allegati dal promotore quale giusta causa di recesso, accertati in giudizio e giudicati dal tribunale come idonei ad integrare una giusta causa di recesso; si denuncia inoltre vizio di motivazione. 11. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2113 e 1751 c.c. per avere la sentenza d’appello definito controvertibili le pretese creditorie dell’agente, senza considerare che il tribunale le aveva giudicate rilevanti e non contestate; si denuncia inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti comprovanti il diritto dell’agente agli emolumenti e si critica la sentenza d’appello per avere giudicato tali pretese economiche prive di supporto probatorio, mentre le stesse erano comprovate dai documenti in atti, provenienti dalla stessa Banca e da questa sottoscritti; tali pretese non erano state peraltro contestate nel quantum entro il termine di cui all’art. 420 c.p.c. 12. Con il quinto motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1751 e 1382 c.c. con riferimento alla nullità della clausola penale di cui all’art. 10 del contratto di agenzia; inoltre, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per non avere tenuto conto della inammissibilità di parte del ricorso in riassunzione della Banca, già dichiarata dal tribunale. 13. Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] spa 14. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione radicale, per avere la Corte di merito escluso che la documentazione del processo civile, prodotta dalla Banca, avesse valenza probatoria. Si assume il carattere apparente e incomprensibile della motivazione che non dà conto delle deduzioni svolte dalla Banca e supportate da prove documentali. 15. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 2049, 2055 c.c. e dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 2472/1999 (rectius, d.lgs. n. 58 del 1998), per non avere la Corte di merito considerato che nel collocamento fuori sede non può esservi una responsabilità diretta del preponente per attività che competono esclusivamente al promotore, con la conseguenza che l’azione di regresso nei confronti di quest’ultimo, ai sensi dell’art.2055 c.c., doveva essere riconosciuta per l’intero o, almeno, nella misura del 50%, ai sensi del terzo comma della norma citata. 16. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande proposte dalla Banca e volte all’accertamento di una responsabilità contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] e alla surroga della Banca nella posizione degli eredi [OSCURATO:PERSONA] che nella transazione avevano ceduto i loro diritti verso l’agente fino a concorrenza della somma in tale sede percepita. 17. È preliminare, in ordine logico, l’esame dei motivi di ricorso incidentale. 18. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 19. La sentenza d’appello, alle pagg. 6-8, espone le ragioni della inidoneità della produzione documentale della Banca a dimostrare i presupposti dell’obbligo risarcitorio del promotore; in particolare, rileva come a tal fine la Banca avrebbe dovuto allegare e dimostrare: che l'adesione allo strumento negoziale della transazione era stata l'unica soluzione possibile, poiché erano conclamati i negativi profili della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel suo rapporto professionale con la [OSCURATO:PERSONA]; che era certo e ben quantificato il danno patrimoniale patito dalla clienteper effetto delle scellerate operazioni di compravendita titoli e degli altri investimenti in fondi e non piuttosto per effetto di fisiologiche risultanze di mercato dei vari tipi di investimento predisposti; che la cliente versava certamente in uno stato di importante decadenza cognitiva tale da precluderle la facoltà di autonome scelte in materia di titoli e prodotti finanziari; che la Banca aveva esperito ogni tipo di supervisione, controllo e cautela nei confronti dell'operato del [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva sempre per suo conto trasmettendo di volta per volta i risultati dei suoi interventi presso quella cliente. I giudici di appello hanno inoltre accertato (pagg. 7- 8) l’esistenza, in capo alla Banca e per effetto dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 58/98, di una responsabilità autonoma quale intermediaria finanziaria avvalsasi del lavoro del promotore e rilevato come, coerentemente con tale impostazione, l’azione risarcitoria esperita dagli eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse due autonomi destinatari, la Banca e il promotore, e che per ciascuno di essi la lite era stata definita con una transazione. 20. Da quanto riportato si ricava come la sentenza impugnata rechi una motivazione, sull’assenza dei presupposti del regresso della Banca verso il promotore per l’autonomo titolo di responsabilità di ciascuno, che soddisfa ampiamente il cd. minimo costituzionale delineato dalle S.U. di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) e che tale motivazione, priva delle anomalie individuate in dette pronunce, solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. Per il resto la censura si risolve nella denuncia di omesso esame dell’intera documentazione prodotta dalla Banca ma una simile censura risulta estranea al perimetro segnato di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che consente in sede di legittimità solo il rilievo di omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva (v. Cass., S.U. cit.), ed è quindi anch’essa inammissibile. 21. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non assolto l’onere della Banca di allegare e dimostrare “i presupposti dell’obbligo dell’odierno appellato per rispondere verso la sua committente […] secondo le linee di un'azione di regresso verso l'agente”, (pag. 6 della sentenza); non avendo, in particolare, la Banca supportato la propria domanda con allegazioni relative ad “abusi o condotte altrimenti colpevoli del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’investitrice”. In altri termini, secondo il tenore della pronuncia d’appello, la Banca non avrebbe allegato e dimostrato elementi atti a supportare la tesi di una responsabilità, quantomeno concorrente, dell’agente, nella causazione dei danni subiti dalla cliente ed oggetto della specifica transazione conclusa dalla Banca, tanto da legittimare quest’ultima ad agire in via di regresso verso il promotore. La critica svolta nel motivo di ricorso in esame sub specie di violazione di legge, poichési fonda su un presupposto smentito dalla pronuncia d’appello, si rivela inammissibile (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 22. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per mancato rispetto degli oneri posti dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. (v. da ultimo Cass. n. 12481 del 2022) in quanto la ricorrente incidentale non specifica se e in che termini la domanda che si assume oggetto di omessa pronuncia era stata proposta nel giudizio di primo grado e non trascrive, almeno negli elementi essenziali, il petitum e la causa petendi delle domande ivi formulate né le statuizioni adottate sul punto dal tribunale; non trascrive e neanche riassume le ragioni e gli argomenti spesi nel ricorso in appello ma si limita a riportare stralci delle conclusioni rassegnate in quest’ultimo ricorso (v. Cass. n. 28072 del 2021; n. 17049 del 2015; n. 15367 del 2014). 23. Si esaminano ora i motivi di ricorso principale. 24. La Corte d’appello ha escluso l’esistenza di una giusta causa di recesso da parte dell’agente sulla base dei seguenti rilievi: il ruolo dal medesimo rivestito nella vicenda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sottoposta al vaglio del giudice civile nel separato procedimento definito con l’accordo transattivo; l'assenza di pretese creditorie basate sulla rivendicazione di emolumenti certi e non condizionati da presupposti suscettibili di opinamento e pertanto controvertibili; il legittimo esercizio delle prerogative di autotutela da parte della Banca che si è avvalsa della clausola penale di cui all'articolo 10, comma 3 del contratto di agenzia.25. I primi tre motivi di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente poiché riguardano la valutazione e la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova di una giusta causa di recesso del promotore. 26. Occorre premettere che la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di allegazioni e prove ad opera della Banca in relazione all’azione di regresso verso l’agente per le somme dalla stessa versate agli eredi [OSCURATO:PERSONA] in base all’accordo transattivo che ha definito il giudizio civile intentato dagli eredi; in particolare, ha ritenuto che non fosse allegato e dimostrato che le somme versate dalla Banca agli eredi fossero riferibili, almeno in parte, alla concorrente responsabilità in tale vicenda dell’agente anziché ad una autonoma ed esclusiva responsabilità della Banca, quale intermediario finanziario. 27. Il rigetto in questi termini della domanda di regresso della Banca verso l’agente non esclude, dal puntodi vista logico, la configurabilità di una autonoma responsabilità dell’agente verso gli eredi (con cui infatti il [OSCURATO:PERSONA] ha transatto versando la somma di euro 60.000, v. pag. 3 della sentenza d’appello), né di una responsabilità del medesimo verso la Banca in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto di agenzia; certamente non preclude la valutazione del dato fattuale (peraltro non esclusivo) del ruolo comunque svolto dal promotore verso la cliente, ai fini della valutazione della giusta causa direcesso di questi. In ragione di ciò, le censure mosse con i primi tre motivi di ricorso si rivelano prive di pregio in quanto investono non la tenuta logica della motivazione adottata dai giudici di appello oppure la violazione dei parametri della giusta causa di recesso o delle altre norme di legge invocate ma, piuttosto, la valutazione dei dati fattuali a supporto della giusta causa di recesso del promotore, come eseguita dalla Corte d’appello. Questa ha escluso l’esistenza di una giusta causa di recesso del promotore valorizzando il ruolo negativo dal medesimo avuto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] a fronte di pretese creditorie non dimostrate nei loro presupposti giustificativi. Nessun rilievo può attribuirsi, in questa sede, ai fatti indicati dall’agente a fondamento della giusta causa di recesso, e oggetto del terzo motivo di ricorso, che si rivela inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, perché si denuncia l’omesso esame di fatti indicati dall’agente a fondamento della giusta causa di recesso senza tuttavia che siano indicati e trascritti, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali (ricorso introduttivo del giudizio) in cui tali fatti sarebbero stati allegati, rinviando il ricorrente unicamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado (neppure trascritta nelle parti di rilievo) e facendo un elenco di tali fatti a pag. 47 e ss. del ricorso, con rinvio a plurimi documenti. Comunque, la censura non risponde ai requisiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di decisività dei fatti di cui si assume l’omesso esame, anche solo in ragione della pluralità degli stessi (v. Cass. n. 28154 del 2018), sollecitandosi, in sostanza, una revisione della selezione e valutazione delle complessive risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 28. Risulta del tutto irrilevante, nel contesto delineato, il riferimento alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, che l’agente potrebbe logicamente invocare a fronte di una ipotesi di recesso per giusta causa da parte della Banca, mentre lo stesso non ha rilievo ove si discuta, come nel caso in esame, del recesso per giusta causa del medesimo agente. 29. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso in quanto investe la valutazione di plurimi documenti come operata dai giudici di appello, evidentemente al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. come definito dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, risultando assorbita o, comunque, irrilevante la censura di violazione di legge in relazione alla differenza posta in sentenza tra i crediti dell’agente e quelli del lavoratore subordinato, trattandosi di mero argomento utilizzato dalla Corte territoriale per ribadire l’onere di prova delle pretese creditorie dell’agente e privo di decisività rispetto alla materia del contendere (la sentenza d’appello dà atto, a pag. 4, che il tribunale aveva a sua volta respinto le pretese economiche dell’agente per “difetto di prove delle loro causali giustificative”). Né riguardo alle pretese creditorie avanzate può avere rilievo il meccanismo di non contestazione che opera esclusivamente rispetto alle allegazioni in punto di fatto e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. n. 1878 del 2012; n. 18202 del 2008; n. 11108 del 2007; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 761 del 2002).30. Il quinto motivo è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza d’appello per non aver tenuto conto della statuizione del tribunale, con cui era stata dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso in riassunzione della Banca, nel quale quest’ultima aveva eccepito l’esistenza della clausola penale. Il ricorso dà atto (pag. 6-7) che il giudizio di primo grado, iniziato su ricorso della Banca e nel quale il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito proponendo domanda riconvenzionale, era stato sospeso per consentire a parte attrice l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dopo il quale il procedimento era stato riassunto a cura della Banca; che l’eccezione relativa alla clausola penale era stata proposta dalla Banca solo col ricorso in riassunzione, anziché con “la memoria di replica entro dieci giorni prima dell’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, e che il tribunale, rilevata la decadenza della Banca, aveva dichiarato inammissibili “le ultime 14 pagine su 24 del ricorso in riassunzione” (pagg. 59-60 del ricorso per cassazione). Tuttavia, il ricorso principale non trascrive, nemmeno nelle parti essenziali, e non deposita la memoria difensiva della Banca a fronte della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] (memoria che si assume non contenere alcun riferimento alla clausola penale) e il ricorso in riassunzione della Banca dopo l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (in cui per la prima volta sarebbe stata eccepita la clausola penale) e neppure è depositata l’ordinanza del tribunale (di cui sono trascritti alcuni brani) dichiarativa della inammissibilità del ricorso in riassunzione quanto alle pagine da 14 a 24 (nel ricorso in cassazione, pagg. 70 e 71, sono indicati, quali documenti allegali, i fascicoli di parte dei due gradi di giudizio, le memorie difensive e i fogli di precisazione delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado). 31. Questa Corte ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (così Cass., S.U. n. 34469 del 2019; v. anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022). 32. Il quinto motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduce la nullità della clausola penale di cui all’art. 10 del contratto di agenzia poiché la parte ricorrente non specifica se e in che termini tale questione era stata sollevata nei gradi di merito, specificazione tanto più necessaria in quanto la sentenza d’appello, a pag. 9, definisce l’adozione delle cautele ex art. 10 cit. “senz’altro legittima nonché scevra di connotati pretestuosi o abusivi”, senza dare conto di questioni processuali o di merito sollevate al riguardo. 33. In ogni caso, il riferimento nella sentenza d’appello alla clausola penale costituisce argomento ulteriore, in aggiunta alla accertata mancanza di prove sufficienti a dimostrare i presupposti giustificativi delle pretese creditorie dell’agente, come si ricava dal penultimo capoverso di pag. 8 della sentenza e dalle ulteriori argomentazioni riportate a pag. 9, sicché la censura sul punto si rivela priva di decisività. 34. Per le considerazioni svolte il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019,n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater de