CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10918/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA,2026 in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati790 e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 236/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 29/2024;Numero registro generale 11148/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzaN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026del 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Nella gravata sentenza si legge che la Corte di appello diCaltanissetta, Sezione Lavoro, con la sentenza n.491/2020, in riforma della pronuncia di prime cure, avevadichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il risarcimento del danno perabusiva reiterazione di contratti a termine nonché ilpagamento di una indennità economica quale corrispettivodella permanente disponibilità a prestare l’attivitàlavorativa, a chiamata, nell’arco di tutto l’anno solare. Siprecisa, altresì, che tale decisione era stata cassata dallaSuprema Corte, relativamente al primo motivoriguardante il fatto che la Corte territoriale aveva rilevatola nullità per mancanza di forma scritta ad substantiamdei contratti di lavoro a termine conclusi conl’amministrazione regionale, ma non aveva ritenuto chefosse configurata la dedotta abusiva reiterazione dicontratti a termine con la impossibilità di applicazionedella agevolazione probatoria in tema di danno risarcibile,con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Latutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoropubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione –e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del dannoe del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengonomeno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine sianoNumero registro generale 11148/2025Numero sezionale 790/2026nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli aNurmtte.ro 1di 6ra ccolta generale 10918/2026Data pubblicazione 24/04/2026e 17 del r.d. m. 2440 del 1923, in quanto in mancanza diforma scritta si realizza anche la violazione delle normesulla specificazione della causale o di certezza dell’assettotemporale del lavoro a termine che sono funzionali, neldiritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».2. Sulla base di ciò i giudici di rinvio, dopo avere ripercorsola disciplina normativa riguardante la istituzionedell’elenco regionale dei lavoratori forestali, hannoritenuto che il vincolo della sentenza di legittimità fossequello della determinazione del cd. danno comunitarionella misura che andava parametrata sulla scorta dellanuova previsione normativa, più favorevole per illavoratore contenuta nell’art. 12 del D.l. n. 131/2024,liquidandola, quindi, in diciannove mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, oltre accessori, dallacessazione dell’ultimo contratto a termine sino al saldo.3. Per la cassazione ricorrono l’[OSCURATO:PERSONA] delTerritorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia el’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura dello SviluppoRurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliasulla base di tre motivi, cui resistono con controricorso glieredi di [OSCURATO:PERSONA] depositando anche memoria.4. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 384, co. 2, 392, 394 c.p.c. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avereritenuto la Corte d’appello che l’esatta portata precettivanella prosecuzione del giudizio della sentenza della CorteNumero registro generale 11148/2025di cassazione n. 3155/2024 fosse da individuarsi nell’averN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026stabilito che al signor [OSCURATO:PERSONA] spettasse il risarcimento delData pubblicazione 24/04/2026c.d. «danno comunitario», con la conseguenza di ometteregli “ulteriori accertamenti di fatto” necessari allaprosecuzione del giudizio, così incorrendo nel vizio diomessa pronuncia rispetto all’eccezione di inammissibilitàdel ricorso originario riproposta nella fase rescissoria conla memoria di costituzione del 25 aprile 2024.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 D.L. 131/2024 convertito conmodificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, dellaL.R. Siciliana 16/96 (in particolare art. 45 bis), dell’art. 11della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 e dell’articolo 21,comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(di cui la precedente è legge di interpretazione autentica),dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n.1999/70/CE, dell’art. 32 commi 4-5 l. n. 183/2010, inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere laCorte d’appello applicato i criteri di liquidazione del cd.danno comunitario più favorevoli al lavoratore,nonostante sussistesse un’incompatibilità tra il fine digaranzia occupazionale perseguito dalla legislazioneregionale e il riconoscimento del cd. danno comunitario,tanto più alla luce del carattere stagionale dell’attivitàsvolta dal signor [OSCURATO:PERSONA], il quale, per giunta, sarebbedecaduto dall’impugnazione dei contratti a terminestipulati e, in ogni caso, non avrebbe avuto diritto al cd.danno comunitario.4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso diesaminare il fatto che era maturata in capo al signorNumero registro generale 11148/2025Numero sezionale 790/2026Vincenti la decadenza prevista dall’art. 32 commaN u4m elro. dni r.a ccolta generale 10918/2026Data pubblicazione 24/04/2026183/2010, nonostante il principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte imponesse di dar rilevanza a tutti quei fattinon considerati nella sentenza della Corte d’appello n. 491del 5 novembre 2020 in ragione dell’erronea esclusionedell’applicabilità al caso di specie della direttivacomunitaria n. 1999/70/CE e della disciplina interna direcepimento (segnatamente il decreto legislativo n. 368del 2001 e, con esso, l’articolo 32 della legge n. 183) enonostante l’inammissibilità dell’originario ricorso fossestata riproposta nella memoria di costituzione degliAssessorati del 25 aprile 2024, nonché per avere la Corted’appello omesso di esaminare il fatto che l’attività svoltadal signor [OSCURATO:PERSONA] è a carattere stagionale e che i contrattitra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione si sono succedutinel corso del tempo a intervalli superiori ai due mesi.5. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamentelegate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano diessere esaminati congiuntamente.I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corteterritoriale avrebbe dato una lettura errata del principio didiritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 3155del 2024, che ha cassato con rinvio la precedentesentenza d'appello. La Corte di cassazione si sarebbelimitata a negare che la mancanza di forma scritta deicontratti a termine dei lavoratori stagionali, in quantocomportante una nullità radicale, produca i soli effetti dicui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamentodell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbeaffermato la sussistenza dell'abuso. Il compito del giudicedel rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello diliquidare il danno cd. comunitario, come invece sottintesodalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontareNumero registro generale 11148/2025tutte le questioni precedentemente assorbite, eN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026precisamente "se si tratti di attività stagionali, seData pubblicazione 24/04/2026l'intervallo temporale tra un contratto e l'altro sia tale danon poterli considerare "successivi", se sia trascorso untempo sufficiente a determinare la decadenzadall'impugnativa dei contratti a termine, ecc.".Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe lasentenza impugnata.Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata,mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il dannocomunitario, dello ius superveniens costituito dall'art. 12del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che hamodificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,non avrebbe considerato due aspetti.Da un lato, avrebbe trascurato un'altra normativasopravvenuta, anch'essa applicabile nel giudizio di rinvio,precisamente quella contenuta nell'art. 11 della legge n.203 del 2024, la quale avrebbe chiarito "in modo definitivoe retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... lastagionalità degli operai addetti alle attività dispegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo èpienamente legittima venendo le conclamate e date perpresupposte le famose “ragioni obiettive” tantocontestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce,ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie dilavoratori".Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli Operai forestali(OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche inordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n.131 del 2024, nel modificare l'art. 36, comma 5, del d.lgs.n. 165 del 2001 e nell'innalzare la forbice entro la qualeNumero registro generale 11148/2025calcolare il danno comunitario nel pubblico impiegoN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026privatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo esclusoData pubblicazione 24/04/2026l'applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla RegioneSicilia. Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36,comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientrantinell'atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che laRegione non usa per assumere gli OTD, applicando invecela procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita diefficacia del principio di diritto enunciato da Cass. n. 3155del 2024.6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.In via preliminare, occorre delimitare la portata delprincipio di diritto enunciato da questa Corte nellasentenza n. 3155 del 2024, avendo presente la costanteaffermazione, che il Collegio condivide e alla quale intendedare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione conrinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinviodeve uniformarsi non solo alla "regola" giuridicaenunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche delladecisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere lapropria indagine a questioni che, pur se in ipotesi nonesaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono ilpresupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame dellesuddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitaregli effetti della sentenza, in contrasto col principio diintangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091del 03/03/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del22/08/2018, Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015).Ora, nel caso in esame, la sentenza n. 3155 del 2024 nonha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata giàNumero registro generale 11148/2025dalla prima sentenza d’appello, determina la sola nullitàN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata laData pubblicazione 24/04/2026possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazionedella tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanzadella regola interna sulla pattuizione per iscritto, aprescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo perdifetto della forma propria dei contratti con la PubblicaAmministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di unanorma finalizzata appunto a dare attuazione alle regoleanti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiteratautilizzazione del lavoratore a tempo determinato conassunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittimareiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplinaeuro unitaria».Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenzad'appello e nell'enunciare il principio di diritto, la sentenzaha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso daparte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratoreprecario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato,come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle SezioniUnite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nessocausale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nelcaso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli permancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 delr.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di formascritta si realizza anche la violazione delle norme sullaspecificazione della causale o di certezza dell'assettotemporale del lavoro a termine che sono funzionali, neldiritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».Numero registro generale 11148/2025La sentenza n. 3155 del 2024, dunque, lungi dalN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026trascurare la carenza di forma scritta dei contrattiData pubblicazione 24/04/2026intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulterioredecisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscrittodei successivi contratti a termine ha impedito in radice diverificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n.368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalitàdell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione ditali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazionecon rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un viziodei contratti diverso e alternativo rispetto a quelloaccertato in origine dai giudici di merito, demandandocomunque al giudice del rinvio il compito di verificarne lasussistenza dei presupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una seriereiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto diaggiramento elusivo della normativa sui contratti atermine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effettirisarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001, così come interpretato da questa Corte esuccessivamente modificato dal legislatore.Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertatodal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, alquale la sentenza n. 4075 del 2024 si è limitata a fornireuna diversa qualificazione.Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottraealle critiche che le vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertatol'abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in baseai parametri aggiornati, contenuti nella norma nelfrattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024,Numero registro generale 11148/2025che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165N umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza haData pubblicazione 24/04/2026correttamente applicato il costante indirizzo della Corte,secondo cui lo ius superveniens concernente i criteri legalidi liquidazione di un danno si applica, in mancanza dinorme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v.ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367del 10/05/2016).Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnatanon avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nellasentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultimaavesse voluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potutodecidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito,perché anche solo la quantificazione del dannonell'intervallo fissato dalla legge implicava ulterioriaccertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice dimerito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto, vaevidenziato che secondo l’orientamento espresso daquesta Corte «la mancata decisione nel merito da partedel giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod.proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessariulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica ilgiudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio,apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non sianonecessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere ilmerito della causa senza dare corso ad alcuna attivitàistruttoria ulteriore» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7182 del13/03/2019, che rinvia a plurimi precedenti richiamati inmotivazione).Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrentiriguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusivaNumero registro generale 11148/2025reiterazione al caso in esame – e dunque il problema dellaN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026stagionalità quello della possibilità di considerareData pubblicazione 24/04/2026"successivi" i contratti nella specie conclusi e quello delladecadenza dall'impugnativa dei contratti a termine –devono pertanto dirsi definitivamente accertate esuperate, in forza delle espresse statuizioni riguardantil'accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nellasentenza n. 4075 del 2024, che costituiscono presuppostilogico-giuridici impliciti di quelle statuizioni.Una volta appurata la conformità della sentenzaimpugnata al principio di diritto enunciato, occorrevalutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti eriguardanti lo ius superveniens.I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, cheha modificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione èliquidato dal giudice "nella misura compresa tra un minimodi quattro e un massimo di ventiquattro mensilitàdell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravitàdella violazione anche in rapporto al numero dei contrattiin successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto", così di fatto aumentandol'ammontare dell'indennità rispetto a quella previstadall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 deld.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al dannocomunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n.5072 del 2016.La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sededi rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengonoche, proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5,non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD dellaRegione Sicilia.Numero registro generale 11148/2025L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36,N umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambitoData pubblicazione 24/04/2026soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantementeritenuto fino alla data di modifica.Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continuadunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali,regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua apresupporre unicamente la violazione di disposizioniimperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dilavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla proceduradi assunzione e alla programmazione contenuta nel PianoIntegrato di Attività e Organizzazione (PIAO). L'unicadifferenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, iparametri del danno comunitario erano stati individuati invia pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell'art. 32della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 del d.lgs. n.81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificatodirettamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, il danno comunitario sostitutivo della conversionedel contratto.Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla RegioneSicilia della disciplina statale concernente il risarcimentodel danno, posto che è costante nella giurisprudenzacostituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materiadell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allegislatore statale, investe la disciplina del trattamentoeconomico e giuridico dei dipendenti pubblici ericomprende tutte le disposizioni che incidono sullaregolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenzen. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015,Numero registro generale 11148/2025n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost., sentenzaN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026n. 25 del 2021).Data pubblicazione 24/04/2026L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti,avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corteterritoriale in quanto idoneo a privare di efficacia ilprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 4075 del 2024 –è dato dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenenteuna norma di interpretazione autentica dell'articolo 21,comma 2, del d.lgs. numero 81 del 2015, norma cheavrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione distagionalità, includendovi anche gli OTD della RegioneSicilia.I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di talenorma sopravvenuta costituisca un errore di diritto dellasentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe diessere cassata.La tesi non può essere condivisa.Come detto, è principio costantemente affermato quelloper cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminatenel giudizio di legittimità, costituiscono il presuppostostesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sonocoperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, attesoche il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitaregli effetti della sentenza, in contrasto col principio diintangibilità della stessa.Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza dellastagionalità ai fini dell'applicazione nel caso in esame dellanormativa sulla abusiva reiterazione dei contratti atermine, la norma sopravvenuta, anche se diinterpretazione autentica e dunque retroattiva, non puòassumere rilievo e mettere in discussione unaccertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altrebasi.Numero registro generale 11148/2025Quanto, poi, alla questione inerente all’omesso rilievoN umero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10918/2026della decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 che, aData pubblicazione 24/04/2026detta dei ricorrenti, sarebbe stata eccepita sin dal primogrado di giudizio e riproposta nel giudizio di rinvio, varilevato che non risulta dalla pronuncia rescindente chefosse stato censurato con ricorso incidentale il capo dellasentenza d’appello che l’eccepita decadenza avevaescluso, sicché sulla questione medesima si deve ritenereformato giudicato interno.7. Il ricorso va in conclusione rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo.9. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensidell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 deltesto unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessoratiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, in quanto tale obbligo non puòtrovare applicazione nei confronti degli Assessorati dellaRegione Siciliana che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentati dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, insolido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidandole in euro 3.000 per compensiprofessionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Numero registro generale 11148/2025Numero sezionale 790/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2Nu.m2e0ro2 d6i r.a c c o lt a g e n e r a le 1 0 9 1 8 / 2 0 2 6Data pubblicazione 24/04/2026Il consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]