CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 18802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSArdato avviso alle partik udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Siracusa del 14 luglio 2021, con la quale sono stati entrambi condannati ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 312.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli all'art. 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché 1'8 aprile 2021, in concorso tra loro e con terzi non identificati, si erano posti al comando di un'imbarcazione a vela battente bandiera turca, partita dalle coste turche e giunta in Italia, per compiere atti diretti a favorire l'ingresso nel territorio italiano di 28 migranti iraniani e iracheni, con le aggravanti di aver permesso l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di più di cinque persone, di aver commesso il fatto in almeno tre persone, di aver commesso il fatto al fine di trarre profitto anche indiretto e di avere esposto i migranti a pericolo per la vita o per l'incolumità fisica, attesa la palese inadeguatezza dell'imbarca2:ione. 2. I ricorrenti contestano il provvedimento impugnato, evidenziando vizi inerenti l'espressione della volontà degli stessi imputati, poiché il giudice di merito, preso atto del fatto che nessun atto del presente procedimento era stato tradotto nella lingua turca (unica compresa dagli stessi), non avrebbe dovuto accogliere la richiesta di pena concordata, anche perché la difesa aveva chiesto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo nulla la richiesta di patteggiamento per mancanza di effettiva volontà degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che il legislatore del 2017 ha ritenuto necessario introdurre uno specifico motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento attinente «all'espressione della volontà dell'imputato», poiché la volontà è posta al centro del sistema processuale dei procedimenti speciali con riflessi sanzionatori (applicazione della pena, giudizio abbreviato), in quanto costituisce il presupposto per non procedere al giudizio ordinario dibattimentale. Ciò posto, è possibile affermare che la verifica della volontà dell'imputato è, in effetti, estremamente facile, anzi è superflua, quando l'imputato è presente all'udienza nella quale si procede all'applicazione della pena. La presenza, anche solo silente, dell'imputato alla formazione dell'accordo supera qualunque problema di verifica della volontà, anche nel caso in cui l'imputato non parli la lingua processuale, essendo assicurata la presenza dell'interprete e l'assistenza tecnica del difensore. Non è diversa la situazione che si verifica quando la richiesta o il consenso, come nel caso di specie, sono formulati personalmente dall'imputato, in sede processuale o procedimentale, mediante una formale dichiarazione o per mezzo di un atto scritto che contenga l'indicazione puntuale dei termini dell'accordo che, in seguito, sarà ratificato (si pensi alla procura speciale rilasciata al difensore). Anche in questi casi non possono sorgere dubbi sulla presenza di una chiara volontà dell'imputato. Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato». Il giudice dovrà, quindi, valutare il contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto piuttosto per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata. t L [L, r1U Nel caso di specie, r5j:5El it all'udienza del 14 luglio 2021 aveva sentito personalmente gli imputati, i quali, con l'assistenza di un interprete, avevano confermato che, prima di esprimere il consenso per la richiesta ex art.444 cod. proc. pen., erano stati edotti dal loro difensore circa le caratteristiche tipiche del rito speciale e avevano affermato che, pur non avendo mai ricevuto la traduzione degli atti del procedimento, erano a conoscenza del contenuto e della natura delle contestazioni a loro carico. Il ricorso, quindi, è anche manifestamente infondato, perché l'accordo è stato raggiunto dagli imputati con il pubblico ministero, a nulla rilevando che gli stessi avevano successivamente chiesto la revoca del precedente consenso prestato, considerando che il pubblico ministero aveva insistito nella richiesta di patteggiamento. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492). 1.2. Il ricorso, presentato successivamente al 3 agosto 2017, appare quindi inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'inammissibilità va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323). La Corte, pertanto, ritiene che la disposizione normativa prevista dalla seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma che dispone, invece, la trattazione in forma non partecipata dei soli ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle LI.LE spese processuali e til_vezsanzenuo della somma di tremila eurotlla—Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente