CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 settembre 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, sez. dist. di Altamura, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A) e B) (art. 648, comma 2, cod. pen.) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre ad essere privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, è anche manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata risulta la sussistenza di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte di merito ha confermato il diniego delle circostanze invocate sulla scorta della capacità a delinquere del reo, come desunta dai plurimi precedenti penali, dalla mancanza di comportamento collaborativo e di resipiscenza, nonché dalla commissione dei fatti sub iudice in breve arco temporale, in quanto elemento ritenuto dimostrativo "di una qualche professionalità nel campo" (pag. 3 della pronuncia impugnata). In tal senso, la scarsità del valore dei beni oggetto del reato, già positivamente apprezzata dal giudice di prime cure ai fini della concessione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., è risultao recessivo rispetto ai plurimi elementi di disvalore considerati dalla Corte territoriale ai fini della concedibilità del beneficio. In tal senso, rileva precisare l'insindacabilità in sede di legittimità del giudizio operato sul punto dalla Corte territoriale, stante la discrezionalità dello stesso, ed alla luce della logicità e la completezza della parte motiva della pronuncia gravata; ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è priva dei necessari requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. e manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244), le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, come avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore