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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10014/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10014/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 346/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 36051/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Udineudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A M * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di Udine quale giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza di riconoscimento della continuazione presentata dasentenze irrevocabili sentenza del 21 maggio 2024 irrevocabile il 6 luglio 2024 di condanna alla pena dianni due e mesi quattro di reclusione ed euro 440 00 di multa per i reati di cui agli artt 628582 cod pen e 76 comma 3 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 17 gennaio 2024 sentenza del 17 settembre 2024 irrevocabile il 3 novembre 2024 di condanna allapena di mesi tre di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 31 ottobre 2023 sentenza del 29 ottobre 2024 irrevocabile il 14 dicembre 2024 di condanna alla penadi mesi quattro di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 4 gennaio 2024 sentenza del 26 novembre 2024 irrevocabile l 11 gennaio 2025 di condanna alla penadi un mese di arresto per il reato di cui all art 76 comma 3 d lgs n 159 del 2011commesso a Udine l 8 settembre 2023 sentenza del 27 gennaio 2025 irrevocabile il 13 maggio 2025 di condanna alla penadi mesi sei di reclusione ed euro 120 00 di multa per i reati di cui agli artt 624 e 625 codpen 4 legge 18 aprile 1975 n 110 76 d lgs n 159 del 2011 commessi a Udine tra l 8 el 11 gennaio 20242 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * * articolando ununico motivo con il quale ha eccepito ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazioneIl ricorrente rimarcato lo stretto arco temporale in cui erano stati commessi i fatti hacensurato l ordinanza impugnata per aver ritenuto che la patologia psichiatrica disturboschizofrenico cronico da cui è affetto fosse di ostacolo al riconoscimento di una unitariaprogrammazione criminosa allontanato da casa dal padre a seguito di una serie diintemperanze * si era trovato senza fissa dimora privo di lavoro e di mezzi disostentamento avviandosi così verso un progressivo declino volitivo e cognitivoulteriormente aggravato dall uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti documentatoda una perizia espletata nell estate del 2023 tale condizione lo aveva indotto per far fronteallo stato di bisogno alla commissione di reati contro il patrimonio e di violazioni del foglio divia obbligatorio condotte strettamente connesse alla condizione di marginalità sociale edeconomica in cui versava in quel periodo3 Con successiva memoria dell 8 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha insistitonelle conclusioni rassegnate producendo più recente elaborato peritale redatto inprocedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone in cui il condannato èstato ritenuto incapace d intendere e volereCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile2 Occorre innanzitutto rilevare che non è valutabile in questa sede l elaborato peritaleprodotto in allegato alla memoria dell 8 gennaio 2026 essendo il sindacato demandato allaCorte calibrato sull esistenza e sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnatoEd invero è principio generale che nel giudizio di legittimità non è consentita laproduzione di documenti nuovi attinenti al merito ad eccezione di quelli che l interessato nonsia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivarel applicazione dello ius superveniens di cause estintive o di disposizioni più favorevoli così tra le tante Sez 3 n 20068 del 15/04/2025 * Rv 288064 013 Tanto premesso le doglianze del ricorrente si rivelano aspecifiche e reiterative dellededuzioni formulate con la disattesa istanzaIn tema di continuazione grava sul condannato il quale in sede di esecuzione invochil applicazione della disciplina del reato continuato l onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di sceltedi vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti sez 1 n 35806 del20/04/2016 D * Rv 267580 01 Sez 5 n 21326 del 06/05/2010 * Rv 247356 01L accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito il cui apprezzamento èsindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione Sez 1n 12936 del 3/12/2018 dep 2019 D * Rv 275222 01Nel caso di specie con argomentazioni congrue e del tutto logiche il giudicedell esecuzione dato atto che il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenzedel 21 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025 era stato già negato dal giudice della cognizioneha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in relazione alle restantifattispecie criminoseHa rilevato che le diverse condotte risultavano commesse a distanza di tempo l unadall altra in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne la riconducibilità a unadeliberazione unitaria iniziale apparendo piuttosto indicative di una scelta di vita ispirata alcrimineHa ritenuto l assunto ulteriormente corroborato dalla patologia psichiatrica che affliggel istante tendenzialmente inconciliabile con una unitaria e preventiva programmazione deireati reputando non rilevanti le allegazioni difensive in ordine alla dipendenza da alcol estupefacenti sul rilievo che l alcoldipendenza non è equiparabile secondo le comunimassime di esperienza alla tossicodipendenza quanto alla capacità di incideresull autodeterminazione del soggetto sino a indurlo alla consumazione di reati finalizzati alreperimento della sostanza mentre la tossicodipendenza non era stata puntualmentededotta né adeguatamente documentataIl ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non adempie all onere di allegare elementi fattuali concreti asostegno della dedotta unicità del disegno criminosoLa condizione di marginalità sociale la patologia psichiatrica il consumo abituale disostanze alcoliche e stupefacenti non valgono a suffragare la riconducibilità delle diversecondotte criminose a una preventiva ideazione unitariaIl prospettato movente collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingentinecessità di ordine economico è insufficiente a configurare la medesimezza del disegnocriminoso che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reatiCome correttamente rilevato dal giudice dell esecuzione è indimostrata la ricorrenzadello stato di tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati tantomeno può inferirsi la dedotta condizione dal mero richiamo in ricorso a un «uso frequente manon quotidiano di sostanze stupefacenti cannabinoidi » risultante da un elaborato peritaledell estate del 2023Quanto all alcoldipendenza deve riaffermarsi il principio già evocato dal Tribunale diUdine secondo cui la predetta condizione non rileva ai fini dell unicità del disegno criminoso«non essendo equiparabile secondo massime di comune esperienza allo stato ditossicodipendenza la cui rilevanza si fonda sull intento del legislatore di attenuare lesanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale statoconnotato dalla necessità di procurarsi con impellente frequenza i mezzi necessariall acquisto delle sostanze psicotrope» Sez 1 n 37829 del 30/03/2022 * Rv283779 01Il ricorso si risolve in definitiva nella sollecitazione a una nuova e non consentitarivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice dell esecuzione e posti afondamento del diniego del riconoscimento del beneficio invocato4 L impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibileAi sensi dell art 616 cod proc pen ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delleammende di una somma determinata in euro 3 000 00 tenuto conto che non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» Corte cost n 186 del 13/06/2000CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10014/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 346/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 36051/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Udineudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A M * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di Udine quale giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza di riconoscimento della continuazione presentata dasentenze irrevocabili sentenza del 21 maggio 2024 irrevocabile il 6 luglio 2024 di condanna alla pena dianni due e mesi quattro di reclusione ed euro 440 00 di multa per i reati di cui agli artt 628582 cod pen e 76 comma 3 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 17 gennaio 2024 sentenza del 17 settembre 2024 irrevocabile il 3 novembre 2024 di condanna allapena di mesi tre di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 31 ottobre 2023 sentenza del 29 ottobre 2024 irrevocabile il 14 dicembre 2024 di condanna alla penadi mesi quattro di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 4 gennaio 2024 sentenza del 26 novembre 2024 irrevocabile l 11 gennaio 2025 di condanna alla penadi un mese di arresto per il reato di cui all art 76 comma 3 d lgs n 159 del 2011commesso a Udine l 8 settembre 2023 sentenza del 27 gennaio 2025 irrevocabile il 13 maggio 2025 di condanna alla penadi mesi sei di reclusione ed euro 120 00 di multa per i reati di cui agli artt 624 e 625 codpen 4 legge 18 aprile 1975 n 110 76 d lgs n 159 del 2011 commessi a Udine tra l 8 el 11 gennaio 20242 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * * articolando ununico motivo con il quale ha eccepito ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazioneIl ricorrente rimarcato lo stretto arco temporale in cui erano stati commessi i fatti hacensurato l ordinanza impugnata per aver ritenuto che la patologia psichiatrica disturboschizofrenico cronico da cui è affetto fosse di ostacolo al riconoscimento di una unitariaprogrammazione criminosa allontanato da casa dal padre a seguito di una serie diintemperanze * si era trovato senza fissa dimora privo di lavoro e di mezzi disostentamento avviandosi così verso un progressivo declino volitivo e cognitivoulteriormente aggravato dall uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti documentatoda una perizia espletata nell estate del 2023 tale condizione lo aveva indotto per far fronteallo stato di bisogno alla commissione di reati contro il patrimonio e di violazioni del foglio divia obbligatorio condotte strettamente connesse alla condizione di marginalità sociale edeconomica in cui versava in quel periodo3 Con successiva memoria dell 8 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha insistitonelle conclusioni rassegnate producendo più recente elaborato peritale redatto inprocedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone in cui il condannato èstato ritenuto incapace d intendere e volereCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile2 Occorre innanzitutto rilevare che non è valutabile in questa sede l elaborato peritaleprodotto in allegato alla memoria dell 8 gennaio 2026 essendo il sindacato demandato allaCorte calibrato sull esistenza e sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnatoEd invero è principio generale che nel giudizio di legittimità non è consentita laproduzione di documenti nuovi attinenti al merito ad eccezione di quelli che l interessato nonsia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivarel applicazione dello ius superveniens di cause estintive o di disposizioni più favorevoli così tra le tante Sez 3 n 20068 del 15/04/2025 * Rv 288064 013 Tanto premesso le doglianze del ricorrente si rivelano aspecifiche e reiterative dellededuzioni formulate con la disattesa istanzaIn tema di continuazione grava sul condannato il quale in sede di esecuzione invochil applicazione della disciplina del reato continuato l onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di sceltedi vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti sez 1 n 35806 del20/04/2016 D * Rv 267580 01 Sez 5 n 21326 del 06/05/2010 * Rv 247356 01L accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito il cui apprezzamento èsindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione Sez 1n 12936 del 3/12/2018 dep 2019 D * Rv 275222 01Nel caso di specie con argomentazioni congrue e del tutto logiche il giudicedell esecuzione dato atto che il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenzedel 21 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025 era stato già negato dal giudice della cognizioneha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in relazione alle restantifattispecie criminoseHa rilevato che le diverse condotte risultavano commesse a distanza di tempo l unadall altra in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne la riconducibilità a unadeliberazione unitaria iniziale apparendo piuttosto indicative di una scelta di vita ispirata alcrimineHa ritenuto l assunto ulteriormente corroborato dalla patologia psichiatrica che affliggel istante tendenzialmente inconciliabile con una unitaria e preventiva programmazione deireati reputando non rilevanti le allegazioni difensive in ordine alla dipendenza da alcol estupefacenti sul rilievo che l alcoldipendenza non è equiparabile secondo le comunimassime di esperienza alla tossicodipendenza quanto alla capacità di incideresull autodeterminazione del soggetto sino a indurlo alla consumazione di reati finalizzati alreperimento della sostanza mentre la tossicodipendenza non era stata puntualmentededotta né adeguatamente documentataIl ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non adempie all onere di allegare elementi fattuali concreti asostegno della dedotta unicità del disegno criminosoLa condizione di marginalità sociale la patologia psichiatrica il consumo abituale disostanze alcoliche e stupefacenti non valgono a suffragare la riconducibilità delle diversecondotte criminose a una preventiva ideazione unitariaIl prospettato movente collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingentinecessità di ordine economico è insufficiente a configurare la medesimezza del disegnocriminoso che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reatiCome correttamente rilevato dal giudice dell esecuzione è indimostrata la ricorrenzadello stato di tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati tantomeno può inferirsi la dedotta condizione dal mero richiamo in ricorso a un «uso frequente manon quotidiano di sostanze stupefacenti cannabinoidi » risultante da un elaborato peritaledell estate del 2023Quanto all alcoldipendenza deve riaffermarsi il principio già evocato dal Tribunale diUdine secondo cui la predetta condizione non rileva ai fini dell unicità del disegno criminoso«non essendo equiparabile secondo massime di comune esperienza allo stato ditossicodipendenza la cui rilevanza si fonda sull intento del legislatore di attenuare lesanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale statoconnotato dalla necessità di procurarsi con impellente frequenza i mezzi necessariall acquisto delle sostanze psicotrope» Sez 1 n 37829 del 30/03/2022 * Rv283779 01Il ricorso si risolve in definitiva nella sollecitazione a una nuova e non consentitarivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice dell esecuzione e posti afondamento del diniego del riconoscimento del beneficio invocato4 L impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibileAi sensi dell art 616 cod proc pen ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delleammende di una somma determinata in euro 3 000 00 tenuto conto che non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» Corte cost n 186 del 13/06/2000 P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10014/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 346/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 36051/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Udineudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A M * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di Udine quale giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza di riconoscimento della continuazione presentata dasentenze irrevocabili sentenza del 21 maggio 2024 irrevocabile il 6 luglio 2024 di condanna alla pena dianni due e mesi quattro di reclusione ed euro 440 00 di multa per i reati di cui agli artt 628582 cod pen e 76 comma 3 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 17 gennaio 2024 sentenza del 17 settembre 2024 irrevocabile il 3 novembre 2024 di condanna allapena di mesi tre di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 31 ottobre 2023 sentenza del 29 ottobre 2024 irrevocabile il 14 dicembre 2024 di condanna alla penadi mesi quattro di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 4 gennaio 2024 sentenza del 26 novembre 2024 irrevocabile l 11 gennaio 2025 di condanna alla penadi un mese di arresto per il reato di cui all art 76 comma 3 d lgs n 159 del 2011commesso a Udine l 8 settembre 2023 sentenza del 27 gennaio 2025 irrevocabile il 13 maggio 2025 di condanna alla penadi mesi sei di reclusione ed euro 120 00 di multa per i reati di cui agli artt 624 e 625 codpen 4 legge 18 aprile 1975 n 110 76 d lgs n 159 del 2011 commessi a Udine tra l 8 el 11 gennaio 20242 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * * articolando ununico motivo con il quale ha eccepito ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazioneIl ricorrente rimarcato lo stretto arco temporale in cui erano stati commessi i fatti hacensurato l ordinanza impugnata per aver ritenuto che la patologia psichiatrica disturboschizofrenico cronico da cui è affetto fosse di ostacolo al riconoscimento di una unitariaprogrammazione criminosa allontanato da casa dal padre a seguito di una serie diintemperanze * si era trovato senza fissa dimora privo di lavoro e di mezzi disostentamento avviandosi così verso un progressivo declino volitivo e cognitivoulteriormente aggravato dall uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti documentatoda una perizia espletata nell estate del 2023 tale condizione lo aveva indotto per far fronteallo stato di bisogno alla commissione di reati contro il patrimonio e di violazioni del foglio divia obbligatorio condotte strettamente connesse alla condizione di marginalità sociale edeconomica in cui versava in quel periodo3 Con successiva memoria dell 8 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha insistitonelle conclusioni rassegnate producendo più recente elaborato peritale redatto inprocedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone in cui il condannato èstato ritenuto incapace d intendere e volereCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile2 Occorre innanzitutto rilevare che non è valutabile in questa sede l elaborato peritaleprodotto in allegato alla memoria dell 8 gennaio 2026 essendo il sindacato demandato allaCorte calibrato sull esistenza e sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnatoEd invero è principio generale che nel giudizio di legittimità non è consentita laproduzione di documenti nuovi attinenti al merito ad eccezione di quelli che l interessato nonsia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivarel applicazione dello ius superveniens di cause estintive o di disposizioni più favorevoli così tra le tante Sez 3 n 20068 del 15/04/2025 * Rv 288064 013 Tanto premesso le doglianze del ricorrente si rivelano aspecifiche e reiterative dellededuzioni formulate con la disattesa istanzaIn tema di continuazione grava sul condannato il quale in sede di esecuzione invochil applicazione della disciplina del reato continuato l onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di sceltedi vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti sez 1 n 35806 del20/04/2016 D * Rv 267580 01 Sez 5 n 21326 del 06/05/2010 * Rv 247356 01L accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito il cui apprezzamento èsindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione Sez 1n 12936 del 3/12/2018 dep 2019 D * Rv 275222 01Nel caso di specie con argomentazioni congrue e del tutto logiche il giudicedell esecuzione dato atto che il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenzedel 21 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025 era stato già negato dal giudice della cognizioneha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in relazione alle restantifattispecie criminoseHa rilevato che le diverse condotte risultavano commesse a distanza di tempo l unadall altra in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne la riconducibilità a unadeliberazione unitaria iniziale apparendo piuttosto indicative di una scelta di vita ispirata alcrimineHa ritenuto l assunto ulteriormente corroborato dalla patologia psichiatrica che affliggel istante tendenzialmente inconciliabile con una unitaria e preventiva programmazione deireati reputando non rilevanti le allegazioni difensive in ordine alla dipendenza da alcol estupefacenti sul rilievo che l alcoldipendenza non è equiparabile secondo le comunimassime di esperienza alla tossicodipendenza quanto alla capacità di incideresull autodeterminazione del soggetto sino a indurlo alla consumazione di reati finalizzati alreperimento della sostanza mentre la tossicodipendenza non era stata puntualmentededotta né adeguatamente documentataIl ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non adempie all onere di allegare elementi fattuali concreti asostegno della dedotta unicità del disegno criminosoLa condizione di marginalità sociale la patologia psichiatrica il consumo abituale disostanze alcoliche e stupefacenti non valgono a suffragare la riconducibilità delle diversecondotte criminose a una preventiva ideazione unitariaIl prospettato movente collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingentinecessità di ordine economico è insufficiente a configurare la medesimezza del disegnocriminoso che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reatiCome correttamente rilevato dal giudice dell esecuzione è indimostrata la ricorrenzadello stato di tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati tantomeno può inferirsi la dedotta condizione dal mero richiamo in ricorso a un «uso frequente manon quotidiano di sostanze stupefacenti cannabinoidi » risultante da un elaborato peritaledell estate del 2023Quanto all alcoldipendenza deve riaffermarsi il principio già evocato dal Tribunale diUdine secondo cui la predetta condizione non rileva ai fini dell unicità del disegno criminoso«non essendo equiparabile secondo massime di comune esperienza allo stato ditossicodipendenza la cui rilevanza si fonda sull intento del legislatore di attenuare lesanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale statoconnotato dalla necessità di procurarsi con impellente frequenza i mezzi necessariall acquisto delle sostanze psicotrope» Sez 1 n 37829 del 30/03/2022 * Rv283779 01Il ricorso si risolve in definitiva nella sollecitazione a una nuova e non consentitarivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice dell esecuzione e posti afondamento del diniego del riconoscimento del beneficio invocato4 L impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibileAi sensi dell art 616 cod proc pen ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delleammende di una somma determinata in euro 3 000 00 tenuto conto che non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» Corte cost n 186 del 13/06/2000CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10014/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 346/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 36051/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Udineudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A M * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di Udine quale giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza di riconoscimento della continuazione presentata dasentenze irrevocabili sentenza del 21 maggio 2024 irrevocabile il 6 luglio 2024 di condanna alla pena dianni due e mesi quattro di reclusione ed euro 440 00 di multa per i reati di cui agli artt 628582 cod pen e 76 comma 3 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 17 gennaio 2024 sentenza del 17 settembre 2024 irrevocabile il 3 novembre 2024 di condanna allapena di mesi tre di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 31 ottobre 2023 sentenza del 29 ottobre 2024 irrevocabile il 14 dicembre 2024 di condanna alla penadi mesi quattro di reclusione ed euro 200 00 di multa per il reato di cui all art 76 comma 3d lgs n 159 del 2011 commesso a Udine il 4 gennaio 2024 sentenza del 26 novembre 2024 irrevocabile l 11 gennaio 2025 di condanna alla penadi un mese di arresto per il reato di cui all art 76 comma 3 d lgs n 159 del 2011commesso a Udine l 8 settembre 2023 sentenza del 27 gennaio 2025 irrevocabile il 13 maggio 2025 di condanna alla penadi mesi sei di reclusione ed euro 120 00 di multa per i reati di cui agli artt 624 e 625 codpen 4 legge 18 aprile 1975 n 110 76 d lgs n 159 del 2011 commessi a Udine tra l 8 el 11 gennaio 20242 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * * articolando ununico motivo con il quale ha eccepito ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazioneIl ricorrente rimarcato lo stretto arco temporale in cui erano stati commessi i fatti hacensurato l ordinanza impugnata per aver ritenuto che la patologia psichiatrica disturboschizofrenico cronico da cui è affetto fosse di ostacolo al riconoscimento di una unitariaprogrammazione criminosa allontanato da casa dal padre a seguito di una serie diintemperanze * si era trovato senza fissa dimora privo di lavoro e di mezzi disostentamento avviandosi così verso un progressivo declino volitivo e cognitivoulteriormente aggravato dall uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti documentatoda una perizia espletata nell estate del 2023 tale condizione lo aveva indotto per far fronteallo stato di bisogno alla commissione di reati contro il patrimonio e di violazioni del foglio divia obbligatorio condotte strettamente connesse alla condizione di marginalità sociale edeconomica in cui versava in quel periodo3 Con successiva memoria dell 8 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha insistitonelle conclusioni rassegnate producendo più recente elaborato peritale redatto inprocedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone in cui il condannato èstato ritenuto incapace d intendere e volereCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile2 Occorre innanzitutto rilevare che non è valutabile in questa sede l elaborato peritaleprodotto in allegato alla memoria dell 8 gennaio 2026 essendo il sindacato demandato allaCorte calibrato sull esistenza e sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnatoEd invero è principio generale che nel giudizio di legittimità non è consentita laproduzione di documenti nuovi attinenti al merito ad eccezione di quelli che l interessato nonsia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivarel applicazione dello ius superveniens di cause estintive o di disposizioni più favorevoli così tra le tante Sez 3 n 20068 del 15/04/2025 * Rv 288064 013 Tanto premesso le doglianze del ricorrente si rivelano aspecifiche e reiterative dellededuzioni formulate con la disattesa istanzaIn tema di continuazione grava sul condannato il quale in sede di esecuzione invochil applicazione della disciplina del reato continuato l onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di sceltedi vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti sez 1 n 35806 del20/04/2016 D * Rv 267580 01 Sez 5 n 21326 del 06/05/2010 * Rv 247356 01L accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito il cui apprezzamento èsindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione Sez 1n 12936 del 3/12/2018 dep 2019 D * Rv 275222 01Nel caso di specie con argomentazioni congrue e del tutto logiche il giudicedell esecuzione dato atto che il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenzedel 21 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025 era stato già negato dal giudice della cognizioneha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in relazione alle restantifattispecie criminoseHa rilevato che le diverse condotte risultavano commesse a distanza di tempo l unadall altra in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne la riconducibilità a unadeliberazione unitaria iniziale apparendo piuttosto indicative di una scelta di vita ispirata alcrimineHa ritenuto l assunto ulteriormente corroborato dalla patologia psichiatrica che affliggel istante tendenzialmente inconciliabile con una unitaria e preventiva programmazione deireati reputando non rilevanti le allegazioni difensive in ordine alla dipendenza da alcol estupefacenti sul rilievo che l alcoldipendenza non è equiparabile secondo le comunimassime di esperienza alla tossicodipendenza quanto alla capacità di incideresull autodeterminazione del soggetto sino a indurlo alla consumazione di reati finalizzati alreperimento della sostanza mentre la tossicodipendenza non era stata puntualmentededotta né adeguatamente documentataIl ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non adempie all onere di allegare elementi fattuali concreti asostegno della dedotta unicità del disegno criminosoLa condizione di marginalità sociale la patologia psichiatrica il consumo abituale disostanze alcoliche e stupefacenti non valgono a suffragare la riconducibilità delle diversecondotte criminose a una preventiva ideazione unitariaIl prospettato movente collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingentinecessità di ordine economico è insufficiente a configurare la medesimezza del disegnocriminoso che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reatiCome correttamente rilevato dal giudice dell esecuzione è indimostrata la ricorrenzadello stato di tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati tantomeno può inferirsi la dedotta condizione dal mero richiamo in ricorso a un «uso frequente manon quotidiano di sostanze stupefacenti cannabinoidi » risultante da un elaborato peritaledell estate del 2023Quanto all alcoldipendenza deve riaffermarsi il principio già evocato dal Tribunale diUdine secondo cui la predetta condizione non rileva ai fini dell unicità del disegno criminoso«non essendo equiparabile secondo massime di comune esperienza allo stato ditossicodipendenza la cui rilevanza si fonda sull intento del legislatore di attenuare lesanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale statoconnotato dalla necessità di procurarsi con impellente frequenza i mezzi necessariall acquisto delle sostanze psicotrope» Sez 1 n 37829 del 30/03/2022 * Rv283779 01Il ricorso si risolve in definitiva nella sollecitazione a una nuova e non consentitarivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice dell esecuzione e posti afondamento del diniego del riconoscimento del beneficio invocato4 L impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibileAi sensi dell art 616 cod proc pen ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delleammende di una somma determinata in euro 3 000 00 tenuto conto che non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» Corte cost n 186 del 13/06/2000 P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 10014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris