CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38842/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni BEVILACQUA con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 5 novembre 2007, irrevocabile in data 22 dicembre 2007, per il delitto di violazione di sigilli ed altro, commesso in data 26 settembre 2006, in relazione alla condanna per tentato furto, commesso il 19 settembre 2012, pronunciata dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 9 maggio 2017, irrevocabile in data 7 ottobre 2017, sul presupposto della diversa indole dei reati. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il quale non prevede affatto, per i delitti, l'identità di indole. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come ha fondatamente denunciato il pubblico ministero ricorrente, secondo il chiaro contenuto della legge, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688). 3.2. Il palese errore di diritto in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, che pretenderebbe l'identità di indole anche per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per un delitto, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione procederà, in piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, a esaminare nuovamente la richiesta del pubblico ministero, facendo applicazione del richiamato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il