CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27182/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/1940avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NicolaLettieri,che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo il rigetto deiricorsi;Udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso einsiste nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 luglio 2025, la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 6 dicembre 2021 che avevacondannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per ireati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta impropria da operazionidolose, commessi da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di diritto ( dalgiugno 1987 al gennaio 2008) della società [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente,fino al fallimento, quale amministratore di fatto, e da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratoreunico della medesima società, dal gennaio 2008 e fino al fallimento, dichiarato nelmarzo 2013.I giudici di merito hanno ritenuto provate plurime condotte distrattive chehanno privato la società dei mezzi necessari per l'esercizio d'impresa, con specificoriferimento a due distinte operazioni: una prima, in data 12 giugno 2012,connessa ad atto di scissione parziale a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA]., dellaquale [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministrata dalla figlia, cui è risultatatrasferita una parte delle attività di ricerca e sviluppo, debiti e fondi diaccantonamento, per un valore di euro 444.556,29, senza alcuna contropartitaper la società fallita; una seconda, in data 19 novembre 2012, connessa ad uncontratto di affitto di ramo d'azienda per effetto del quale la società fallita haconcesso in locazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cuiD’Ambrosio era socio, la parte restante delle immobilizzazioni immateriali nonchéi rapporti commerciali.È stato, altresì, ritenuto provato un sistematico omesso versamento di tributiverso l’Erario e di contributi verso l’INPS rispettivamente per l’importo di euro12.727.153 nonché di euro 3.061.389,00.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suodifensore di fiducia.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al contratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012. Deducel'illogicità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale essendo stataritenuta la natura distrattiva del suddetto contratto senza alcuna indagine rispettoal prezzo convenuto o alla sua incongruità; sarebbe stato omesso di considerareche la società fallita aveva di fatto cessato di esercitare l'attività, era sprovvista dipersonale ed aveva una sede di fatto inutilizzabile; al momento della stipuladell'atto, la società non era effettivamente in grado di svolgere la propria attivitàtipica e la crisi era irreversibile; sarebbe mancata una verifica della causalitàeffettiva della condotta rispetto alla compromissione delle garanzie dei creditorinon essendo l'operazione equiparabile ad un atto dispositivo suscettibile diintegrare automaticamente la fattispecie distrattiva.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta distrazione delle immobilizzazioni materiali oggettodell'atto di scissione del 12 giugno 2012. Deduce che i beni immateriali, in quantoprivi di consistenza fisica, sono rimasti nel patrimonio della società fallita fino alladata della dichiarazione di fallimento e che non sarebbe, pertanto, possibileravvisare una loro dolosa sottrazione; inoltre, i suddetti beni sarebbero risultatiprivi di valore commerciale come del resto riconosciuto anche dal curatorefallimentare nella sua relazione.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionerelativamente al valore delle immobilizzazioni immateriali e alla natura econsistenza dei fondi di rischio per accantonamenti oggetto della medesimascissione. Deduce che la società H.P.M. non ha ricevuto solo passività e debiti maanche un fondo di accantonamento di denaro per fare fronte all'eventuale rischioper debiti futuri e che tali fondi, secondo il principio contabile OIC 31,rappresentano “passività di natura determinata, certe o probabili”; l’omessasvalutazione del valore contabile delle immobilizzazioni fino all’annullamento dellesomme indicate nel fondo non avrebbe potuto assumere valenza distrattiva.2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla natura e all'elemento psicologico del reato di bancarotta impropriada operazioni dolose di cui al capo b). Deduce che la Corte territoriale avrebbesovrapposto le due fattispecie criminose prevista dall'art. 223 Legge fall. ovvero labancarotta fraudolenta per distrazione e la causazione dolosa del fallimento, ocausazione del fallimento per operazioni dolose, avendo fatto riferimento per ilreato di causazione dolosa del fallimento, al dolo specifico, dunque ad unelemento psicologico diverso da quello necessario.2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al medesimo reato di cui al capo b) deducendo che l'omissione delpagamento dei tributi non avrebbe determinato un depauperamento delpatrimonio sociale in assenza di condotte ulteriori quali ad esempio ladistribuzione degli utili; mancherebbe un nesso causale non potendo ritenersi cheil fallimento sia stato conseguenza esclusiva dalla condotta omissiva.2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno dispeciale tenuità e alla mancata esclusione delle ritenute aggravanti della pluralitàdei fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.2.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata esclusione dell’aggravante del danno di rilevante gravità.Deduce, in particolare, che l'operazione di scissione avente ad oggetto beniimmateriali di nessun valore non avrebbe potuto essere considerata come attivitàdistrattiva così da incidere anche sulla configurabilità della ritenuta circostanzaaggravante.2.8. Con ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.2.9. Con nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta circostanza aggravante dei plurimi fatti di bancarottariportandosi alle considerazioni precedentemente espresse in ordine alla inidoneitàdelle condotte contestate al capo a) ad assumere valenza distrattiva.2.10 Con decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generichededucendo che al ricorrente erano stati riconosciuti un ruolo più defilato ed unaminore intensità di dolo.3. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ha proposto ricorso con atto a firma del suodifensore di fiducia articolato in motivi plurimi fondati su argomentazionisovrapponibili a quelle svolte, dalla medesima difesa, nell'interesse del coimputatoPalese.3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al contratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012.3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta distrazione delle immobilizzazioni materiali oggettodell'atto di scissione del 12 giugno 2012.3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionerelativamente al valore delle immobilizzazioni immateriali e alla natura econsistenza dei fondi di rischio per accantonamenti sui progetti ceduti ricompresinell’atto di scissione del 12 giugno 2012.3.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla natura e all'elemento psicologico del reato di cui al capo b).3.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al reato di cui al capo b) in quanto l'omissione del pagamento dei tributinon avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale.3.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno dispeciale tenuità e alla mancata esclusione delle ritenute aggravanti della pluralitàdei fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.3.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata esclusione dell’aggravante del danno di rilevante gravità.3.8. Con ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata applicazione dell’attenuante del danno di particolaretenuità.3.9. Con nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta circostanza aggravante dei plurimi fatti di bancarotta.3.10. Con decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionerelativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genericherilevando che il ricorrente aveva agito esclusivamente per salvare il posto di lavorodei dipendenti e consentire la prosecuzione dell'attività sociale senza interruzionidel pubblico servizio; inoltre, la società era giunta ad uno stato di decozionefinanziaria solo per la sospensione dei pagamenti della pubblica amministrazione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto deiricorsi.Il difensore degli imputati ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono parzialmente fondati e devono essere accolti nei termini diseguito precisati.1. È fondato il primo motivo, con cui la difesa contesta, in relazione alcontratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012, la mancanza diindagini dirette a verificare l'idoneità dell'atto a determinare una diminuzione dellagaranzia dei creditori.Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ildistacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretal'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, puòrealizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su diesso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilitàdi recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favoredegli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto diazienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciòtanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 44891 del 9ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello in cui lastipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari adaltro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998,Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv.196456). Non solo, è stato altresì precisato che integra il reato di bancarottafraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che rendanon più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantirecontestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008).Valutazione che deve essere accertata in concreto, tenendo presente che ilcriterio discretivo sulla legittimità della manovra va riferito all'interessedell'impresa avuto comunque riguardo alla tutela dell'integrità del suo patrimonionel suo complesso.Pertanto, non sussiste alcun illecito se con la cessione viene realizzata unafinalità aziendale e viene conservata, con l'acquisizione della controprestazioneofferta dal cessionario, l'ammontare quantitativo del patrimonio sociale (Sez. 5, n.10778 del 10/01/2012, Rv. 252008 – 01, in motivazione).1.2 Al lume dei suindicati principi la motivazione della Corte territoriale nonrisulta adeguatamente illustrata, presentando profili non chiariti che alimentanodubbi su un percorso non privo di contraddizioni, in quanto la sentenza impugnataha desunto la natura distrattiva dell'operazione dall’essere stato il contratto diaffitto stipulato in un periodo in cui era già noto lo stato di decozione della societàpoi fallita senza, tuttavia, indicare se il valore dei canoni pattuiti fosse incongruoed anzi precisando che la stessa società affittuaria, alla richiesta della curatela dipagare i canoni di locazione come pattuito nel contratto, aveva chiesto uno scontosui canoni morosi sostenendo la irrilevanza delle immobilizzazioni immateriali eche addirittura nulla fosse dovuto a titolo di contropartita proprio a cagione di ciò;la stessa sentenza peraltro dà per scontato che “il valore delle immobilizzazionifosse pari a zero”.Non risulta, pertanto, adeguatamente indicata la ragione che ha indotto aritenere la natura distrattiva dell’operazione, a fronte dei rilievi difensivi, giàsviluppati nell’atto di appello, dovendosi considerare che la connotazionedistrattiva è configurabile quando la componente attiva del patrimoniodell’impresa, o una sua parte, venga trasferita ad altro organismo senza lacorrispondente parte di passività o in assenza di un corrispettivo adeguato, così dasostanziarsi in un certo depauperamento della società in danno dei creditori.L’affitto di azienda non determina di per sé stesso una condotta distrattiva,poiché esso consente alla concedente di conservare la sua integrità patrimoniale,rimanendo essa proprietaria dei beni concessi in affitto.L'affitto del ramo aziendale è modalità idonea a ricavare dal bene un redditoal pari della sua diretta utilizzazione.È pur vero, in tema di reati fallimentari, che integra gli estremi del delitto dibancarotta per distrazione il contratto di locazione dell'azienda stipulato inprevisione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o deiprincipali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 46508 del27/11/2008, Scirè, Rv. 242614 - 01).Tuttavia, al fine di stabilire se il contratto di affitto abbia natura distrattiva, ènecessario stabilire se effettivamente la società, al momento della realizzazionedel fatto, fosse effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e,dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'affitto del ramoaziendale utilizzando in proprio i beni che lo costituiscono.Dalla motivazione della sentenza impugnata appare, invece, che la societànon era più in grado di proseguire l’attività di impresa e che, pertanto, l’affittodell’azienda era uno strumento per poter conservare la funzionalità dell’azienda edil valore del suo avviamento (vedi Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Pg, Rv.286274 – 01).2. Il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente per evitareripetizioni, sono infondati.La Corte territoriale ha confermato la condanna in relazione all’atto discissione, del 12 giugno 2012, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. – di cuiD‘Ambrosio era socio ed amministrata dalla figlia- evidenziando, al di là del datodella prossimità temporale dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento ed alperiodo in cui la situazione economica finanziaria della società apparivairreversibilmente compromessa, che la società, a fronte di tale scissione, non haricevuto alcuna utilità reale privandosi del patrimonio aziendale posto a garanziadei creditori.Rispetto a tale argomentazione appare priva di decisività, oltre che svolta suun piano veramente assertivo, l'ulteriore doglianza espressa al terzo motivo inordine alla “mancata svalutazione del valore contabile indicato per leimmobilizzazioni”, in quanto del tutto priva di aggancio rispetto al percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito.È stato, peraltro, opportunamente sottolineato dalla sentenza di primo gradoche la società fallita, fin dalla sua costituzione, è stata detenuta dal D'Ambrosio edai suoi più stretti familiari (moglie e figlie); che nel 1996 la società da s.r.l. erastata trasformata in s.p.a. avendo ad oggetto la realizzazione di software epiattaforme destinate ad enti pubblici; che, nel 2008, la carica di amministratoredi diritto era passata da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al di lui genero, [OSCURATO:PERSONA] SalvatorePalese a seguito di disavventure giudiziarie del primo che era stato dapprimaindagato e poi condannato per truffa aggravata.La ricostruzione di tali rapporti ha contribuito a delineare il contesto in cui lacondotta è stata realizzata, ritenuta tassello di una più ampia strategia unitariafinalizzata ad obiettivi distrattivi.Relativamente a tale segmento, pertanto, la sentenza impugnata appareconforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui integra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società,successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attivitàproduttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in séastrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della societàscissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità disoddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della proceduraconcorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius, Rv. 281818 – 01relativa a fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressainsolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzavaplurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di duenuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principaliproduzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo otrasferimento di posizioni debitorie).3. Sono inammissibili il quarto e quinto motivo con cui la difesa denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarottaimpropria da operazioni dolose volte a cagionare il dissesto della società, ascrittoal capo b). La Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento delleobbligazioni fiscali e contributive un comportamento che - andando ad aumentareingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'Erario e degli Entiprevidenziali, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio che potevaderivarne e ne è derivato- rendeva prevedibile, proprio per l'ampiezza delfenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto. In particolare, lasentenza di primo grado ha evidenziato che allo stato passivo erano stati ammessicrediti per complessivi euro 22.167.911,23 e che la maggioranza dei creditiammessi erano riferibili a pendenze verso l'Agenzia delle Entrate, per mancatoversamento di imposte e tasse oltre che a pendenze verso l'Inps.L'art. 223, secondo comma, n. 2 della legge fallimentare contempla duedistinti reati, i quali, sebbene simili nell'aspetto oggettivo, presentano differenzesignificative nell'ambito soggettivo. In particolare, si distingue tra la causazionedolosa del fallimento, intenzionalmente voluto dal soggetto attivo, e il fallimentoderivante da operazioni dolose, che viene in rilievo nella fattispecie, in cuiquest'ultimo è un effetto non specificamente voluto ma risultato di una condottadeliberata che non mira direttamente al dissesto.La sentenza è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte secondocui le operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possonoconsistere nel mancato versamento dei tributi o contributi previdenziali concarattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri,Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv.260492), in quanto «ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria,non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, ol'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente,condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014,Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolentaprevisto dall'art. 223, comma secondo n. 2, legge fall. anche quando le operazionidolose, dalle quali deriva il fallimento della società, non comportano unadiminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, undepauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse perl'impresa)» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01).3.1. La fattispecie in esame, inoltre, è a dolo eventuale giacché non ènecessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente laconsapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso oinfedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamentepericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astrattaprevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n.19108 del 24/04/2026 Rv.290001-01; Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv.262207; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. I, n. 7136 del25/04/1990, Rv. 184359).L’onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione dellaconsapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecantepregiudizio patrimoniale e contrastante con gli interessi della società, nonchédell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azioneantidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontàdell'evento fallimentare (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).D'altronde, è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debititributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specieconcretizzatosi) la società a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quantopiù elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale diincidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società, dovendosiconsiderare che all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solola produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni.3.2. Le superiori coordinate ermeneutiche danno ragione della correttaricostruzione interpretativa operata dalla Corte di appello e conducono allamanifesta infondatezza della censura. Correttamente la Corte territoriale ha coltonel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive uncomportamento frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degliamministratori della società.Deve ritenersi irrilevante il riferimento improprio alla necessità di un dolospecifico a fondamento della fattispecie in esame e le deduzioni difensive-calibrate sulla diversa fattispecie della diversa fattispecie di cui all’art. 223 comma1 n. 2 Legge fall.- appaiono prive di pregio giuridico.4. Restano assorbite, in considerazione del parziale annullamento dellasentenza, le doglianze espresse con i residui motivi attinenti la determinazione delprofilo sanzionatorio.Va, tuttavia, dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il decimomotivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto voltoa censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,tuttavia riconosciute dal Tribunale.5. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla condotta relativa all'affitto di azienda, con rinvio per nuovogiudizio sul punto, oltre che sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione dellaCorte di appello di Lecce. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa all'affittodi azienda, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorioad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]