CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 34317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto fuori termine. Invero, a fronte di sentenza pronunciata in data 23/05/2022, con motivazione riservata entro sessanta giorni e depositata il 18/07/2023 (dunque entro nel termine indicato dalla Corte di appello), il termine per proporre impugnazione, decorrente dal giorno 24/07/2023 e avente la durata di quarantacinque quindici giorni, secondo quanto previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva - ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e tenuto conto della sospensione per il periodo feriale intercorrente dal 1° al 31 agosto - il giorno 08/10/2022. Il ricorso per cassazione risulta depositato in data posteriore (18/10/2022) e dunque esso è tardivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 nsigliere ten