CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 85/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026TORINO, depositata il 15/04/2020 R.G.N. 568/2017; Numero di raccolta generale 16219/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 25/05/202614/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 21/2017, il Tribunale di Vercelli, dispostaCTU contabile, annullava l’AVA n. 42120120000632733000,notificato dall’INPS di Vercelli alla cooperativa Edera, econdannava quest’ultima a corrispondere all’Istituto il minorimporto di euro 12.995,00, in luogo di quello di euro 76.656,80originariamente richiesto a titolo di contributi per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.3.2011.Tale importo veniva determinato ai sensi della l. n. 389 del1989, sulla base dei parametri retributivi previsti dal CCNLTrasporti e dal CCNL Pulizie, ritenuti maggiormenterappresentativi rispetto al [OSCURATO:PERSONA] applicato dalla cooperativa.2. Alla cooperativa Edera veniva contestata l’erroneaindividuazione del parametro della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali, nonché la violazione del minimale contributivo conriferimento ai minimi giornalieri. La contribuzione reclamatadall’INPS traeva origine dal verbale di accertamento del10.5.2011, relativo a sei matricole costituite dalla società Ederapresso le sedi INPS di Vercelli, Ivrea, Aosta, Messina, [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 859/2019, la Corte d’appello di Torino, inparziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS,rideterminava in euro 25.799,69 l’importo dovuto a titolo didifferenze contributive, oltre sanzioni e interessi di mora ai sensidell’art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000.4. La Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS nonavesse fornito la prova della maggiore rappresentatività dei CCNLTrasporti e Pulizia rispetto al [OSCURATO:PERSONA] applicaNtumoe ro dreagislltrao generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026cooperativa e, per altro verso, che non fosse configurabile unNumero di raccolta generale 16219/2026giudicato favorevole alla società in punto di contribuzione, aDtattea psuobb licazione 25/05/2026che la sentenza n. 158 del 2015, la quale aveva dichiaratol’illegittimità del verbale di accertamento n. 34/2011 e la suainutilizzabilità a fini probatori, riguardava altri lavoratori e,dunque, una distinta evasione contributiva. Accoglieva, tuttavia, ilsecondo motivo di appello, rilevando che l’imponibile contributivoutilizzato dalla cooperativa Edera risultava comunque inferiore aiminimi giornalieri previsti dall’INPS, sulla base dei conteggidepositati dall’Istituto, non contestati dalla società, e delledichiarazioni rese in giudizio dal funzionario INPS.5. Avverso detta sentenza la cooperativa Edera ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.6. L’INPS ha resistito con controricorso.7. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1,primo comma, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, cod.proc. civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o delprocedimento in relazione all’omessa considerazionedell’eccezione di inammissibilità dell’appello; in particolare,denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434 e 342cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché difetto assolutodi motivazione, con violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.,132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ.1.1. Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha parzialmente accolto l’appello dell’INPS,dopo avere inequivocamente disatteso l’eccezione diinammissibilità del gravame, in ordine alla quale, pertanNtuom,e rno roegnis trèo generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026configurabile il vizio denunciato.Numero di raccolta generale 16219/2026Ha, infatti, affermato, con motivazione esaustiva, che “Ddataa plluabb licazione 25/05/2026lettura del gravame dell’INPS emergono con chiarezza le parti dellasentenza appellata, le modifiche alla ricostruzione del fatto, lecircostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanzaai fini della decisione impugnata”.Va, in proposito, osservato che il mancato esame, da parte delgiudice, di una questione puramente processuale, qualel’inammissibilità dell’appello, non dà luogo al vizio di omessapronuncia, configurabile con esclusivo riferimento alle domande dimerito, né integra autonoma causa di nullità della sentenza,potendo al più profilarsi una nullità della decisione per violazionedi norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., nella specie noninvocata (v. Cass. n. 6084 del 2020, in motivazione, con richiamiad altri precedenti di questa Corte).2. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, cod.proc. civ. - è dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimentoin relazione alla violazione del giudicato formatosi con la sentenzapronunciata dalla Corte d’appello di Torino n. 158 del 2015, con lasentenza n. 293 del 2013 del Tribunale di Alessandria e con lasentenza n. 32 del 2014 del Tribunale di Ivrea. È altresì dedotta laviolazione del giudicato interno, nonché la violazione o falsaapplicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.. Viene,infine, denunciato il difetto assoluto di motivazione, con violazionedegli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ.2.1. La censura, così variamente articolata, investe nel suocomplesso l’affermazione della Corte territoriale circal’insussistenza di un giudicato favorevole alla tesi difensiva dellacooperativa, dal quale quest’ultima vorrebbe far discendere lacorrettezza dell’individuazione della retribuzione parameNturmoe roa rie gfiisntroi generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026previdenziali.Numero di raccolta generale 16219/2026Essa è in parte inammissibile ed in parte infondata. Data pubblicazione 25/05/20262.2. Nel ricorso per cassazione manca l’integrale trascrizionedelle sentenze richiamate in rubrica; di una sola di esse, invero, ladecisione impugnata riporta meri passaggi motivazionali, nonsufficienti, ad avviso del Collegio, a sorreggere le censure.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo posto inevidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cuil’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuatadirettamente dalla Corte di cassazione, con cognizione piena, equello della necessaria autosufficienza del ricorso. In particolare,è stato affermato che l’interpretazione del giudicato può esserecompiuta direttamente da questa Corte nei limiti in cui esso siariprodotto nel ricorso per cassazione. Ne consegue che, ove siassuma errata l’interpretazione datane dal giudice di merito, ilricorso deve riportare il testo del giudicato che si assumeerroneamente interpretato, mediante richiamo congiunto dellamotivazione e del dispositivo, non essendo il solo dispositivosufficiente alla comprensione del comando giudiziale (tra le tante,Cass. n. 33891 del 2022, in motivazione, con richiamo a Cass. n.5508 del 2018 e Cass. n. 995 del 2017). È stato altresì precisatoche i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicatoesterno devono essere articolati nel rispetto delle prescrizioni dicui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 21560del 2011; Cass. n. 10537 del 2010), sia sotto il profilo dellanecessaria riproduzione integrale della sentenza passata ingiudicato, non essendo sufficiente un suo riassunto sintetico (cfr.Cass. n. 2617 del 2015), sia sotto il profilo della specificaindicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile edesaminabile nel presente giudizio di legittimità (v. Cass. n. 21560del 2011, cit.).A tali indicazioni non si è adeguatamente conformataNu mlaer op reagristtreo generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026ricorrente.Numero di raccolta generale 16219/20262.3. È infondato poi il denunciato difetto di motivazione. Data pubblicazione 25/05/2026La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del giudicato sulrilievo che la valutazione del verbale ispettivo, dal quale hannotratto origine gli avvisi di addebito notificati dall’INPS, compresoquello oggetto del presente giudizio, era stata compiuta in undiverso processo, relativo ad altri lavoratori e a una distintaevasione contributiva. La Corte ha specificato che “il presentegiudizio, pur intercorrente tra le medesime parti ed avente adoggetto la medesima problematica, riguarda altri lavoratori ed9 della sentenza impugnata).Non ricorre, pertanto, il vizio di omessa motivazione neitermini in cui esso è denunciabile in cassazione (v., da ultimo,Cass., sez. un., n. 37406 del 2022), risultando la decisionesufficientemente motivata in ordine all’insussistenza del giudicatoesterno.2.4. Il secondo motivo di censura va, dunque,complessivamente rigettato.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2907 e 2697 cod. civ., nonché degliartt. 24 Cost., 132, comma 2, n. 4, 99, 101, 112, 115, 345, 416 e421 cod. proc. civ.Lamenta che la decisione impugnata avrebbe accolto unadomanda dell’INPS prospettata in appello, ma non validamenteproposta dinanzi al Tribunale, per omessa tempestiva allegazionee offerta probatoria, e che la Corte territoriale avrebbe esercitatopoteri officiosi volti a quantificare la pretesa dell’Istituto in assenzadi una specifica istanza di parte.5. Con il quinto motivo, esposto subito dopo il terzo peromogeneità di trattazione, si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa appNulimcearoz rieoginstreo generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. nella l. n. 389Numero di raccolta generale 16219/2026del 1989, e dell’art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con mDaotad piufb.b licazione 25/05/2026nella l. n. 638 del 1983, nonché dei principi in tema di ripartodell’onere della prova, per avere la Corte d’appello applicato ilregime dei minimali giornalieri a una fattispecie nonadeguatamente dedotta e provata dall’INPS, determinando lapretesa in via complessiva e astratta, senza riferimento allaposizione contributiva dei singoli lavoratori e senza correttaimputazione delle somme già versate, considerate al lordo degliimporti già riconosciuti a debito e di quelli versati in misurasuperiore al minimo preteso dall’INPS, “pur in assenza ditempestiva e specifica domanda in tal modo costruita” (pag. 49del ricorso).6. Il terzo e il quinto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, poiché, pur muovendo da distinti profili dicensura, convergono entrambi sulla medesima statuizione dellasentenza impugnata: quella con cui la Corte d’appello ha ritenutosussistenti differenze contributive rispetto ai minimi giornalieri,reputando la relativa questione ritualmente devoluta al giudizio esufficientemente provata sulla base dei conteggi acquisiti e delleulteriori risultanze istruttorie. Le doglianze investono, infatti, sottoaspetti complementari, sia l’asserita novità o inammissibilità delladomanda e il dedotto improprio esercizio di poteri officiosi, sia ilfondamento normativo e probatorio della pretesa contributiva,sicché il loro esame unitario si impone per connessione oggettivae logico-giuridica.Le censure, così complessivamente considerate, non sipongono pienamente in linea con l’onere di completezza richiestodall’art. 366 cod. proc. civ., che impone la puntuale indicazionedegli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordicollettivi sui quali il ricorso si fonda, nonché l’adeguata trascrizionedel relativo contenuto, così da soddisfare il Nurmeeqrou reisgiisttroo generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026dell’autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. n.Numero di raccolta generale 16219/20266769 del 2022; v. anche Cass., sez. un., n. 8950 del 2022). D ata pubblicazione 25/05/20266.1.Esse sono in parte inammissibili e in parte infondate.Ai giudici di merito è stata devoluta, sin dal primo grado,l’intera questione del corretto calcolo dell’imponibile contributivo edel minimale contributivo; ben poteva, pertanto, la Corteterritoriale accertare la violazione del minimale rispetto ai minimigiornalieri, sulla base degli elementi già acquisiti agli atti e delmotivo di appello specificamente articolato dall’INPS.La società Edera, infatti, con l’opposizione avverso l’avviso diaddebito emesso dall’INPS di Vercelli per l’importo di euro76.656,80, a titolo di contribuzione dovuta per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2011, ha proposto azione di accertamentonegativo della debenza della contribuzione calcolata ai sensidell’art. 1 della l. n. 389 del 1989. L’INPS, nella memoria difensiva,aveva già dedotto che l’imponibile contributivo era, in taluni casi,inferiore anche ai minimi giornalieri previsti per gli anni in esame.6.2. Il Tribunale ha riscontrato il versamento di minorecontribuzione non già sotto il preliminare profilo della minorerappresentatività dei contratti collettivi applicati dalla cooperativa,bensì in ragione del minor numero di ore lavorate, in violazionedell’art. 1 della l. n. 389 del 1989. Disposta CTU contabile, harideterminato il quantum dovuto, annullando l’avviso di addebitoopposto e condannando la cooperativa a corrispondere all’INPSl’importo complessivo di euro 12.995,00.6.3. La Corte territoriale ha accolto il secondo motivo diappello, con il quale l’INPS aveva censurato la sentenza delTribunale anche per non avere considerato che l’imponibilecontributivo utilizzato dalla cooperativa risultava, in taluni casi,inferiore ai minimi giornalieri, come già evidenziato in sedeispettiva e richiamato nella memoria difensiva di primo grado (v.Numero registro generale 27737/2020pag. 7, ultimo capoverso, e pag. 8 della sentenza impugnataN)u.m eAro sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 16219/2026tal fine, ha acquisito nuovi conteggi riformulati dall’INPS, nonData pubblicazione 25/05/2026contestati dalla società, e ha escusso il funzionario dell’Istitutoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminando così le differenzecontributive ancora dovute per ciascun lavoratore, in ragionedell’inquadramento e del regime orario applicato, fino all’importocomplessivo di euro 25.799,69.6.4. Il profilo in esame era, dunque, già compreso nellequestioni devolute alla cognizione della Corte territoriale. Inoltre,parte ricorrente non ha specificato, in ossequio al principio diautosufficienza, dove e quando avrebbe dedotto l’eccezione diinammissibilità della domanda relativa alle differenze contributiverispetto ai minimi giornalieri, asseritamente proposta dall’INPSsolo in appello; né si è confrontata con l’intero percorsoargomentativo della sentenza impugnata, che ha valorizzato,accanto al verbale ispettivo, anche le dichiarazioni rese in giudiziodal funzionario escusso.6.5. La prova delle differenze contributive rispetto ai minimigiornalieri, invero, non si fonda sul verbale ispettivo ma su ulteriorideduzioni e allegazioni dell’INPS, suffragate da una pluralità dielementi, di cui dà conto la Corte territoriale, non tutti attinti dalricorso. Tra questi, assumono rilievo i conteggi già depositati inprimo grado con memoria del 13.1.2017, poi riformulati tenendoconto, in particolare, degli importi specifici per ciascun lavoratore,delle ore registrate in busta paga e di quelle corrispondentiall’orario contrattuale, nonché le dichiarazioni rese all’udienza dalfunzionario INPS.6.6. La mancata contestazione dei conteggi dell’INPS, relativialle differenze contributive sui minimi giornalieri, determina,contrariamente a quanto assume parte ricorrente, la relevatio abonere probandi, rendendo non controversi, e quindi provati, i fattiallegati, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.6.7. Spetta, infatti, al giudice del merito apNpurmeerzoz reagrisetro, generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valoreNumero di raccolta generale 16219/2026di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegatiD dataa plluabb licazione 25/05/2026controparte (tra le molte, Cass. nn. 3680 e 3126 del 2019; più direcente, Cass. n. 7997 del 2025). Poiché tale apprezzamentoimplica l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza delladomanda e delle deduzioni delle parti, l’accertamento dellasussistenza di una contestazione o di una non contestazione èsindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione, ovvero per manifesta illogicità della stessa (daultimo, Cass. nn. 8175, 7597 e 6638 del 2025; in precedenza,Cass. n. 27490 del 2019 e Cass. n. 10182 del 2007), evenienzeche, nel caso in esame, non ricorrono.6.8. Nella specie, la Corte territoriale ha poi espressamenteritenuto di condividere i conteggi, in quanto fondati su parametricorretti e suffragati anche dalle dichiarazioni del funzionario INPSescusso, con autonoma ratio decidendi non specificamente eadeguatamente censurata con il motivo in esame.6.9. La sentenza impugnata ha, quindi, fatto correttaapplicazione del principio secondo cui la contrattazione aziendalenon può derogare in peius al livello retributivo assunto dall’art. 1della l. n. 389 del 1989 ai fini del calcolo del minimale contributivo,vale a dire al livello retributivo previsto dalla contrattazionecollettiva nazionale.La materia previdenziale è, infatti, indisponibile, come sidesume dall’art. 2115, comma 3, cod. civ., ed è soggetta aregolamentazione mediante norme imperative di legge statale(Cass. n. 28972 del 2024), nella specie, individuabile nell’art. 1della l. n. 389 del 1989, che detta il livello minimo di retribuzioneda assumere a riferimento per il calcolo dell’imponibile contributivo(cfr. Cass. n. 9952 del 2025; Cass. n. 17993 del 2021).Tale livello retributivo può essere derogato solo in meNluimuesro dreagislltrao generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026contrattazione di secondo livello, e non anche in peius.Numero di raccolta generale 16219/20266.10. Quanto, infine, ai rilievi con cui si imputa alla DCaotar ptuebb licazione 25/05/2026d’appello un erroneo governo della regola di ripartizione dell’oneredella prova, va osservato che essi non si confrontano con l’effettivopercorso argomentativo seguito dai giudici di merito, i quali hannoaccertato documentalmente le differenze contributive e hannodato conto della valutazione complessiva delle risultanze di causa,ivi compresa l’assenza di contestazione da parte della società.Ne consegue che la censura sulla ripartizione dell’onere dellaprova e sulle presunte violazioni dell’art. 2697 cod. civ. e degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile, poiché non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.La violazione delle norme sull’onere probatorio poi può esserededotta in cassazione solo ove si alleghi un erroneo riparto delrelativo onere, e non anche quando si censuri il meroapprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito secondoil suo prudente apprezzamento (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n.27301 del 2024).Pertanto, la Corte territoriale ha mostrato di far applicazione delprincipio di diritto secondo cui “in materia di minimale contributivo,ove sia devoluta al giudice la questione del corretto calcolodell’imponibile previdenziale, è consentito accertare anche laviolazione dei minimi giornalieri di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del1989, conv. con modif. nella l. n. 389 del 1989, allorché tale profilorisulti ritualmente introdotto nel thema decidendum e troviriscontro nelle allegazioni difensive e nelle risultanze istruttorieacquisite agli atti; la mancata contestazione specifica dei conteggiprodotti dall’ente previdenziale comporta, ai sensi dell’art. 115cod. proc. civ., la non controversia dei fatti allegati, il cuiapprezzamento compete al giudice del merito ed è sindacabile incassazione nei soli limiti del vizio motivazionale”.7. Con il quarto motivo, trattato successivamente al Nquumienrot roeg,i sltrao generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026parte deduce la nullità della sentenza per motivazione apparenteNumero di raccolta generale 16219/2026o incomprensibile, con violazione dell’art. 132, n. 4, cod. procD. actai vpu.b,b licazione 25/05/2026dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.,assumendo che la Corte d’appello abbia fondato la condanna suformule generiche ed ellittiche (“taluni casi”, “diversi casi”,“complessive risultanze di causa”), nonostante l’inutilizzabilità delverbale ispettivo, senza individuare in modo puntuale i lavoratoriinteressati, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, la differenzatra quanto versato e quanto dovuto e il fondamento delle posteritenute dovute.7.1. Il quarto motivo è inammissibile.La censura non coglie l’effettiva struttura argomentativa dellasentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti individuato glielementi posti a fondamento della decisione - conteggi riformulati,dichiarazioni del funzionario escusso e mancata contestazionedella società - sicché le dedotte carenze motivazionali si risolvono,in realtà, nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze dicausa.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte ribaditol’inammissibilità di censure che, sotto l’apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, sirisolvono in realtà nell’inammissibile richiesta di una rivalutazionedei fatti storici da cui è originata l’azione, così ponendosi al di fuoridel modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. un., nn. 34476 e 33373 del 2019;Cass., sez. un., n. 25950 del 2020).Nella specie, la motivazione della Corte territoriale espone inmodo adeguato le ragioni della decisione; la censura mira,piuttosto, a sostituire a tale apprezzamento una diversaricostruzione del materiale istruttorio, non consentita inNu mseerod reeg isdtroi generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026legittimità.Numero di raccolta generale 16219/20268. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il riDcaotar psuobb licazione 25/05/2026deve essere complessivamente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 27737/2020Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 16219/2026Data pubblicazione 25/05/2026