CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 1998
Cassazione n. 33237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GELO (CUI 05FUJO0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1998 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 17 novembre 2025 che, modificando parzialmente la sentenza di primo grado nel senso di ridurre la pena, ne ha confermato la condanna. In particolare, la sentenza ha valorizzato una serie di elementi istruttori (testimonianze, filmati, riscontri oggettivi) sulla base dei quali ha ritenuto che tre soggetti, tra cui il ricorrente, in data 6 maggio 2021, avessero tentato un furto in abitazione (mentre due facevano da «palo», uno si introduceva mediante effrazioni e danneggiamenti e iniziava a frugare allo scopo di commettere il furto, per poi fuggire per cause indipendenti dalla propria volontà). Le sentenze di merito, che seguono un analogo percorso logico argomentativo e possono essere lette unitariamente, motivano il convincimento del giudice con argomentazioni logiche e aderenti ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Quanto al ricorso, il primo motivo è inammissibile in quanto pretende di sindacare il convincimento del giudice in ordine alla colpevolezza, senza neppure confrontarsi con i contenuti della sentenza. Il secondo e il terzo motivo sono meramente reiterativi ed inammissibili, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia in ordine al mancato riconoscimento della speciale ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen., sia in ordine al bilanciamento delle circostanze. Manifestamente infondato anche il motivo aggiunto con memoria depositata in cancelleria, atteso che la Corte d'appello ha tenuto conto del fatto che il ruolo specifico del ricorrente non è stato accertato e, per questo motivo, ha applicato il minimo edittale. Comunque troverebbe applicazione il disposto di cui all'ar.585, comma 4, cod.proc.pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M