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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2025

Cassazione n. 20896/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13690/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dai difensori [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 662/2023 depositata il 21/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), ottenne, in danno della [OSCURATO:PERSONA], dei F.lli Todisco, un decreto ingiuntivo con cui venne intimato il pagamento della somma di € 101.151,48 per fornitura di merce.

Avverso il decreto fu proposta opposizione ed il giudizio venne definito con sentenza del Tribunale di Foggia di rigetto dell’opposizione.

Sulla base di questo titolo la società creditrice chiese, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale con cui uno dei soci, [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano, nelle more, destinato i beni immobili di loro proprietà ai bisogni della famiglia.

Successivamente chiese la revocatoria di un secondo atto costitutivo di fondo patrimoniale con cui l’altro socio, [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano destinato i propri beni immobili ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Foggia rigettò entrambi i ricorsi, accogliendo l’eccezione della società [OSCURATO:PERSONA] di intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria: ritenne che la notifica dell’atto introduttivo fosse stata effettuata decorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui si era chiesta la revocatoria, a nulla rilevando che il deposito dei ricorsi fosse antecedente.

A seguito della proposizione di due distinti appelli, con cui si fece valere l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, essendo la domanda stata inoltrata con il deposito del ricorso in data antecedente allo scadere dei cinque anni e si invocò la sussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo dell’azione Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 662/2023 depositata il 21/04/2023 ha, previa riunione dei due giudizi, accolto l’appello, condannando i soccombenti alle spese del doppio grado.

La Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, respinse in via preliminare l'eccezione di prescrizione dell'azione, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato tempestivamente interrotto.

Nel merito, il giudice del gravame confermò la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.

Quanto all'elemento oggettivo, la Corte ritenne integrato l'eventus damni, argomentando che la costituzione di un fondo patrimoniale, per sua natura, determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a rendere più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito, assoggettando i beni conferiti al regime di impignorabilità relativa di cui all'art. 170 c.c.

Incombe, pertanto, sui debitori l'onere, non assolto, di dimostrare l'insussistenza di tale pregiudizio in ragione di ampie residualità patrimoniali.

Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'Appello ravvisò la sussistenza della scientia damni in quanto, essendo l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito, era da ritenersi sufficiente la mera consapevolezza in capo ai debitori di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ovvero la previsione di un danno meramente potenziale.

Tale consapevolezza venne desunta in via presuntiva dalla qualifica dei disponenti (fratelli tra loro e soci della società debitrice principale), circostanza che rendeva inverosimile la mancata conoscenza della posizione debitoria della società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione di tale sentenza, i signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.

Considerato che: Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2903, 2943 c.c. e 702-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente rigettato la sollevata eccezione di prescrizione.

Lamentano che nei procedimenti introdotti con ricorso l'effetto interruttivo della prescrizione si produce, non già con il mero deposito dell'atto in cancelleria, bensì con la successiva notificazione al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Poiché nella specie la notificazione è intervenuta oltre il termine di cinque anni dalla data di stipula dei due atti costitutivi di fondo patrimoniale, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta.

Il motivo è infondato.

La censura sollevata dai ricorrenti impone a questa Corte di affrontare una questione sulla quale si è delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: la determinazione del dies a quo dell'effetto interruttivo della prescrizione nelle azioni introdotte con ricorso, e segnatamente con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c.

Il nodo ermeneutico risiede nello stabilire se, ai fini dell'interruzione, rilevi il momento del deposito del ricorso in cancelleria ovvero quello, successivo, della sua notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

In base a un primo orientamento ( v.

Cass. n. 22827 del 2019 ) in caso di azione revocatoria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il termine di prescrizione non è validamente interrotto dal mero deposito dell'atto, ma richiede la sua notificazione.

Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Le argomentazioni a sostegno di tale tesi sono essenzialmente tre.

In primo luogo, un'interpretazione letterale dell'art. 2943, comma 1, c.c., che individua espressamente nella "notificazione" dell'atto introduttivo il momento interruttivo.

In secondo luogo, la natura di atto unilaterale recettizio dell'atto interruttivo, il quale, per produrre i suoi effetti, deve entrare nella sfera di conoscenza legale del destinatario, requisito che il mero deposito, atto interno all'ufficio giudiziario, non può soddisfare.

Infine, si valorizza la circostanza che la scelta del rito sommario è facoltativa per l'attore, il quale, optando per tale modello processuale, ne accetta le relative peculiarità, senza poter invocare una tutela differenziata rispetto a chi agisce con atto di citazione, ove è la parte stessa a controllare i tempi della notifica.

Secondo altro orientamento ( Cass. n. 24891 del 2021 ), in caso di azione revocatoria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito.

A fondamento di tale approdo è posta un'interpretazione evolutiva e teleologicamente orientata dell'art. 2943 c.c., la cui ratio si rinviene non già nel formalismo della notificazione quanto nella necessità di dare rilevanza all'atto con cui il titolare del diritto manifesta in modo inequivoco la volontà di interrompere la propria condizione di inerzia, presupposto fondamentale dell'istituto della prescrizione.

Il vero "baricentro" della disciplina è dunque il binomio "proposizione della domanda/pendenza del giudizio".

Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Il riferimento testuale alla "notificazione" contenuto nel codice del 1942 deve essere letto alla luce del contesto normativo dell'epoca, in cui il modello processuale prevalente era quello introdotto con atto di citazione, sicché la notificazione rappresentava la modalità "naturale" di proporre la domanda.

Questa interpretazione trova conforto in una duplice considerazione di ordine sistematico e costituzionale.

In primo luogo, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) far ricadere sull'attore, che ha tempestivamente completato l'attività di sua competenza con il deposito del ricorso, le conseguenze negative derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per emettere il decreto di fissazione dell'udienza e disporre per la notifica.

In secondo luogo, milita in favore di tale soluzione una potente analogia con la disciplina della litispendenza, contenuta nell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, nei giudizi introdotti con ricorso, la pendenza della lite si determina con la data del deposito dell'atto in cancelleria.

Se il deposito è ritenuto sufficiente dal legislatore a radicare la pendenza del processo a fini processuali così rilevanti, non si vede perché non debba esserlo anche ai fini dell'effetto sostanziale, strettamente connesso, dell'interruzione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità all'orientamento delineato dalla citata Cass. n. 24891/2021, che ha criticamente vagliato gli argomenti da Cass. n. 22827 del 2019 posti a base Occorre peraltro precisare che a tale principio non può riconoscersi valenza generale.

Con ordinanza n. 27944 del 2022 questa Corte ha avuto modo i precisare che Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 nel procedimento per decreto ingiuntivo il solo deposito del ricorso monitorio non è idoneo a interrompere la prescrizione, essendo a tal fine necessaria la notifica del ricorso e del decreto.

La distinzione si fonda sulla diversa struttura dei procedimenti.

Il ricorso per decreto ingiuntivo introduce una fase inaudita altera parte, meramente eventuale e bilaterale (ricorrente-giudice), che non instaura di per sé un contraddittorio, il quale sorge solo con l'eventuale opposizione del debitore.

L'actus trium personarum non è dunque una conseguenza necessaria del deposito.

Al contrario, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., pur introducendo un rito semplificato, è strutturalmente finalizzato sin dall'origine a instaurare un giudizio a cognizione piena in contraddittorio tra le parti.

Il deposito del ricorso determina per il giudice il dovere di fissare un'udienza di comparizione, dando così avvio in modo ineludibile a un procedimento trilaterale.

È in questa tipologia di ricorso, dunque, che il deposito realizza pienamente quel binomio "proposizione della domanda/pendenza del giudizio" che, come si è detto, costituisce la vera ratio dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione.

Deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, in quanto tale atto, introducendo un giudizio Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 a cognizione piena seppur con rito semplificato, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto, ponendo fine alla condizione di inerzia, senza che l'attore possa essere gravato delle conseguenze derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per la fissazione dell'udienza e la conseguente notificazione".

In applicazione di tale principio la corte d'appello ha nella specie correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione in argomento, avendo accertato che il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto entro il quinquennio dalla stipula dell'atto impugnato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte territoriale in punto di eventus damni, ritenendola fondata su una motivazione apparente e su una scorretta applicazione dell'onere della prova.

Adducono che la società creditrice non avrebbe fornito adeguata dimostrazione del pregiudizio concreto ed effettivo arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito.

Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La censura attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni.

Si contesta che la Corte di merito abbia fondato il proprio convincimento su mere congetture e non su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, errando nell'apprezzamento del materiale probatorio.

Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Atteso che la corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati di questa Corte in materia di eventus damni, essendo ius receptum che ai fini dell'integrazione del pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, tale pregiudizio potendo consistere anche in una mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, la costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto che, pur non determinando un depauperamento quantitativo immediato, produce una significativa e pregiudizievole modificazione qualitativa del patrimonio del debitore.

L'assoggettamento dei beni al vincolo di destinazione di cui all'art. 170 c.c. li sottrae, infatti, all'azione esecutiva dei creditori per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. meno agevolmente aggredibile.

Correttamente la Corte di merito ha posto in rilievo che i debitori convenuti, i quali hanno eccepito la mancanza dell'eventus damni, non hanno dato prova che il loro residuo patrimonio fosse di entità tale da soddisfare le ragioni creditorie.

Vale al riguardo osservare, come del pari anche relativamente al requisito soggettivo della scientia damni, che gli odierni ricorrenti ripropongono invero la loro disattesa tesi difensiva, limitandosi ad addurre argomentazioni e a fare richiamo a elementi del compendio probatorio ( la lettura degli atti , la documentazione prodotta in giudizio ) in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità richiesti all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 A tale stregua la mossa censura viene in realtà a sostanziarsi in una richiesta di inammissibile rivalutazione del merito della causa, al fine di pervenire a conclusione differente rispetto a quella raggiunta dai giudici di merito sulla base di una pretesa diversa valutazione delle emergenze processuali e probatorie.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 marzo 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13690/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dai difensori [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 662/2023 depositata il 21/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), ottenne, in danno della [OSCURATO:PERSONA], dei F.lli Todisco, un decreto ingiuntivo con cui venne intimato il pagamento della somma di € 101.151,48 per fornitura di merce. Avverso il decreto fu proposta opposizione ed il giudizio venne definito con sentenza del Tribunale di Foggia di rigetto dell’opposizione. Sulla base di questo titolo la società creditrice chiese, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale con cui uno dei soci, [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano, nelle more, destinato i beni immobili di loro proprietà ai bisogni della famiglia. Successivamente chiese la revocatoria di un secondo atto costitutivo di fondo patrimoniale con cui l’altro socio, [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano destinato i propri beni immobili ai bisogni della famiglia. Il Tribunale di Foggia rigettò entrambi i ricorsi, accogliendo l’eccezione della società [OSCURATO:PERSONA] di intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria: ritenne che la notifica dell’atto introduttivo fosse stata effettuata decorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui si era chiesta la revocatoria, a nulla rilevando che il deposito dei ricorsi fosse antecedente. A seguito della proposizione di due distinti appelli, con cui si fece valere l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, essendo la domanda stata inoltrata con il deposito del ricorso in data antecedente allo scadere dei cinque anni e si invocò la sussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo dell’azione Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 662/2023 depositata il 21/04/2023 ha, previa riunione dei due giudizi, accolto l’appello, condannando i soccombenti alle spese del doppio grado. La Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, respinse in via preliminare l'eccezione di prescrizione dell'azione, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato tempestivamente interrotto. Nel merito, il giudice del gravame confermò la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Quanto all'elemento oggettivo, la Corte ritenne integrato l'eventus damni, argomentando che la costituzione di un fondo patrimoniale, per sua natura, determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a rendere più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito, assoggettando i beni conferiti al regime di impignorabilità relativa di cui all'art. 170 c.c. Incombe, pertanto, sui debitori l'onere, non assolto, di dimostrare l'insussistenza di tale pregiudizio in ragione di ampie residualità patrimoniali. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'Appello ravvisò la sussistenza della scientia damni in quanto, essendo l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito, era da ritenersi sufficiente la mera consapevolezza in capo ai debitori di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ovvero la previsione di un danno meramente potenziale. Tale consapevolezza venne desunta in via presuntiva dalla qualifica dei disponenti (fratelli tra loro e soci della società debitrice principale), circostanza che rendeva inverosimile la mancata conoscenza della posizione debitoria della società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione di tale sentenza, i signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2903, 2943 c.c. e 702-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente rigettato la sollevata eccezione di prescrizione. Lamentano che nei procedimenti introdotti con ricorso l'effetto interruttivo della prescrizione si produce, non già con il mero deposito dell'atto in cancelleria, bensì con la successiva notificazione al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Poiché nella specie la notificazione è intervenuta oltre il termine di cinque anni dalla data di stipula dei due atti costitutivi di fondo patrimoniale, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta. Il motivo è infondato. La censura sollevata dai ricorrenti impone a questa Corte di affrontare una questione sulla quale si è delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: la determinazione del dies a quo dell'effetto interruttivo della prescrizione nelle azioni introdotte con ricorso, e segnatamente con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. Il nodo ermeneutico risiede nello stabilire se, ai fini dell'interruzione, rilevi il momento del deposito del ricorso in cancelleria ovvero quello, successivo, della sua notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. In base a un primo orientamento ( v. Cass. n. 22827 del 2019 ) in caso di azione revocatoria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il termine di prescrizione non è validamente interrotto dal mero deposito dell'atto, ma richiede la sua notificazione. Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Le argomentazioni a sostegno di tale tesi sono essenzialmente tre. In primo luogo, un'interpretazione letterale dell'art. 2943, comma 1, c.c., che individua espressamente nella "notificazione" dell'atto introduttivo il momento interruttivo. In secondo luogo, la natura di atto unilaterale recettizio dell'atto interruttivo, il quale, per produrre i suoi effetti, deve entrare nella sfera di conoscenza legale del destinatario, requisito che il mero deposito, atto interno all'ufficio giudiziario, non può soddisfare. Infine, si valorizza la circostanza che la scelta del rito sommario è facoltativa per l'attore, il quale, optando per tale modello processuale, ne accetta le relative peculiarità, senza poter invocare una tutela differenziata rispetto a chi agisce con atto di citazione, ove è la parte stessa a controllare i tempi della notifica. Secondo altro orientamento ( Cass. n. 24891 del 2021 ), in caso di azione revocatoria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito. A fondamento di tale approdo è posta un'interpretazione evolutiva e teleologicamente orientata dell'art. 2943 c.c., la cui ratio si rinviene non già nel formalismo della notificazione quanto nella necessità di dare rilevanza all'atto con cui il titolare del diritto manifesta in modo inequivoco la volontà di interrompere la propria condizione di inerzia, presupposto fondamentale dell'istituto della prescrizione. Il vero "baricentro" della disciplina è dunque il binomio "proposizione della domanda/pendenza del giudizio". Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Il riferimento testuale alla "notificazione" contenuto nel codice del 1942 deve essere letto alla luce del contesto normativo dell'epoca, in cui il modello processuale prevalente era quello introdotto con atto di citazione, sicché la notificazione rappresentava la modalità "naturale" di proporre la domanda. Questa interpretazione trova conforto in una duplice considerazione di ordine sistematico e costituzionale. In primo luogo, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) far ricadere sull'attore, che ha tempestivamente completato l'attività di sua competenza con il deposito del ricorso, le conseguenze negative derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per emettere il decreto di fissazione dell'udienza e disporre per la notifica. In secondo luogo, milita in favore di tale soluzione una potente analogia con la disciplina della litispendenza, contenuta nell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, nei giudizi introdotti con ricorso, la pendenza della lite si determina con la data del deposito dell'atto in cancelleria. Se il deposito è ritenuto sufficiente dal legislatore a radicare la pendenza del processo a fini processuali così rilevanti, non si vede perché non debba esserlo anche ai fini dell'effetto sostanziale, strettamente connesso, dell'interruzione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità all'orientamento delineato dalla citata Cass. n. 24891/2021, che ha criticamente vagliato gli argomenti da Cass. n. 22827 del 2019 posti a base Occorre peraltro precisare che a tale principio non può riconoscersi valenza generale. Con ordinanza n. 27944 del 2022 questa Corte ha avuto modo i precisare che Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 nel procedimento per decreto ingiuntivo il solo deposito del ricorso monitorio non è idoneo a interrompere la prescrizione, essendo a tal fine necessaria la notifica del ricorso e del decreto. La distinzione si fonda sulla diversa struttura dei procedimenti. Il ricorso per decreto ingiuntivo introduce una fase inaudita altera parte, meramente eventuale e bilaterale (ricorrente-giudice), che non instaura di per sé un contraddittorio, il quale sorge solo con l'eventuale opposizione del debitore. L'actus trium personarum non è dunque una conseguenza necessaria del deposito. Al contrario, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., pur introducendo un rito semplificato, è strutturalmente finalizzato sin dall'origine a instaurare un giudizio a cognizione piena in contraddittorio tra le parti. Il deposito del ricorso determina per il giudice il dovere di fissare un'udienza di comparizione, dando così avvio in modo ineludibile a un procedimento trilaterale. È in questa tipologia di ricorso, dunque, che il deposito realizza pienamente quel binomio "proposizione della domanda/pendenza del giudizio" che, come si è detto, costituisce la vera ratio dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, in quanto tale atto, introducendo un giudizio Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 a cognizione piena seppur con rito semplificato, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto, ponendo fine alla condizione di inerzia, senza che l'attore possa essere gravato delle conseguenze derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per la fissazione dell'udienza e la conseguente notificazione". In applicazione di tale principio la corte d'appello ha nella specie correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione in argomento, avendo accertato che il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto entro il quinquennio dalla stipula dell'atto impugnato. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. I ricorrenti censurano la statuizione della Corte territoriale in punto di eventus damni, ritenendola fondata su una motivazione apparente e su una scorretta applicazione dell'onere della prova. Adducono che la società creditrice non avrebbe fornito adeguata dimostrazione del pregiudizio concreto ed effettivo arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito. Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni. Si contesta che la Corte di merito abbia fondato il proprio convincimento su mere congetture e non su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, errando nell'apprezzamento del materiale probatorio. Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Atteso che la corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati di questa Corte in materia di eventus damni, essendo ius receptum che ai fini dell'integrazione del pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, tale pregiudizio potendo consistere anche in una mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, la costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto che, pur non determinando un depauperamento quantitativo immediato, produce una significativa e pregiudizievole modificazione qualitativa del patrimonio del debitore. L'assoggettamento dei beni al vincolo di destinazione di cui all'art. 170 c.c. li sottrae, infatti, all'azione esecutiva dei creditori per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. meno agevolmente aggredibile. Correttamente la Corte di merito ha posto in rilievo che i debitori convenuti, i quali hanno eccepito la mancanza dell'eventus damni, non hanno dato prova che il loro residuo patrimonio fosse di entità tale da soddisfare le ragioni creditorie. Vale al riguardo osservare, come del pari anche relativamente al requisito soggettivo della scientia damni, che gli odierni ricorrenti ripropongono invero la loro disattesa tesi difensiva, limitandosi ad addurre argomentazioni e a fare richiamo a elementi del compendio probatorio ( la lettura degli atti , la documentazione prodotta in giudizio ) in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità richiesti all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 A tale stregua la mossa censura viene in realtà a sostanziarsi in una richiesta di inammissibile rivalutazione del merito della causa, al fine di pervenire a conclusione differente rispetto a quella raggiunta dai giudici di merito sulla base di una pretesa diversa valutazione delle emergenze processuali e probatorie. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 marzo 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 13690/2023 Numero sezionale 1125/2025 Numero di raccolta generale 20896/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Sentenza Cassazione n. 20896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris