CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 28328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadichiarato inefficace la propria ordinanza con la quale era stato concessol’affidamento in casi particolari a XXXXXXXXXXXXX, in quanto dopo laconcessione e prima della sottoscrizione del verbale di sottoposizione alleprescrizioni - e, quindi, dell’avvio della misura - venivano comunicati duedifferenti domicili rispetto a quello menzionato dall’ordinanza concessiva, senzaallegare documentazione comprovante la provenienza delle indicazioni e ladisponibilità dei luoghi indicati.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXX,lamentando che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle ragioni chehanno determinato la necessità di modificare il domicilio indicato.Ci si duole che, a prescindere dalle allegazioni, il nuovo domicilio, inparticolare l’ultimo indicato, quello della madre del condannato in Roseto degliAbruzzi, poteva essere riscontrato d’ufficio dal Tribunale a quo evitando, quindi,di arrivare alla dichiarazione di inefficacia della misura concessa.Si insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamenteinfondato.Invero, a fronte di una declaratoria di inefficacia della misura alternativacorrettamente adottata per l’ incerta provenienza e per l’assenza didocumentazione dei domicili indicati, in particolare l’ultimo, in Roseto degliAbruzzi, su cui insiste la difesa, il ricorrente ammette di non avere presentatodocumentazione idonea a comprovare sia la provenienza dal medesimo dellacomunicazione della nuova indicazione del domicilio che la concreta disponibilitàdello stesso. Ma rispetto a tale carenza non pare cogliere nel segno la difesaladdove sostiene che costituiva obbligo del Tribunale di sorveglianza quello diaccertare l’idoneità dei nuovi domicili indicati, atteso che, come evidenziato dalmedesimo Tribunale, le indicazioni risultavano, oltre che prive di documentazionedi supporto, di incerta provenienza.Correttamente, come evidenziato nella requisitoria assolutamentecondivisibile del Procuratore generale sede, si è proceduto alla dichiarazione diinefficacia e non alla revoca, non essendo ancora stato sottoscritto il verbale diadempimento delle prescrizioni, momento quest’ultimo dal quale decorrono glieffetti della misura alternativa, come previsto dall’art. 97 del d.P.R. n. 230 del2000 (si veda Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, P.g. in proc. hysi, Rv. 268926,secondo cui in tema di affidamento in prova ai servizi sociali, il comportamentodel condannato, che, dopo aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizionidisposte a suo carico, non si presenta mai al servizio sociale, rendendosiirreperibile, costituisce causa non di inefficacia ma di revoca della misura, se talecondotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essererisocializzato con il trattamento alternativo: fattispecie nella quale la Corte haannullato con rinvio il provvedimento, con cui il Tribunale di sorveglianza,anziché valutare ai fini dell'eventuale revoca della misura alternativa la mancatapresentazione del condannato ai servizi sociali preposti al controllo, si eralimitato a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ammissiva al beneficio).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimentoimpugnato sulle condizioni di salute del condannato (tossicodipendenza) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.