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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:72
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – ALK-Abelló (AVANZALENE) (causa T‑477/08) «Marchio comunitario – Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE – Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ – Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22-23, 43-45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la [OSCURATO:PERSONA] AG.

Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AG

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo AVANZALENE per prodotti rientranti nella classe 5 - domanda n. 4 632 501 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ALK-Abelló A/S Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario denominativo AVANZ per prodotti rientranti nella classe 5 (registrazione n. 3 331 444) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK Abelló A/S. 3) La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – ALK-Abelló (AVANZALENE) (causa T‑477/08) «Marchio comunitario – Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE – Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ – Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22-23, 43-45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la [OSCURATO:PERSONA] AG. Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo AVANZALENE per prodotti rientranti nella classe 5 - domanda n. 4 632 501 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ALK-Abelló A/S Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario denominativo AVANZ per prodotti rientranti nella classe 5 (registrazione n. 3 331 444) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK Abelló A/S. 3) La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.
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