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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 18493/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2732/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Fino 2 Securitisation S.r.l. e per essa quale sua mandataria doValue S.p.A. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 844/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con citazione del 10 ottobre 2013, agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere i primi due convenuti venduto al terzo (loro figlio) un immobile riservandosi il diritto di abitazione, vantando verso gli alienanti l’attrice un credito.

Gli alienanti si costituivano, resistendo; si costituiva resistendo anche [OSCURATO:PERSONA], invocando l’articolo 2901, terzo comma, c.c.

Il Tribunale, con sentenza n. 588/2018, accoglieva la domanda.

I Ferrante e la Iannuzzi proponevano appello, cui resisteva doValue S.p.A. (già doBank S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), e che la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 844/2021, rigettava.

I Ferrante e la Iannuzzi hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorsodoValue, che ha depositato pure memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo viene rubricato come segue: “Violazione ex art. 360 comma 1n. 3 e

5. Errata valutazione delle risultanze probatorie.

Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. comma 3.

Omessa valutazione di un fatto decisivo per la definizione della controversia”.

Si osserva che secondo il giudice d’appello “sussisterebbero tutte le condizioni per l’esperimento dell’azione revocatoria”, ma si oppone che, considerato quanto esposto in fatto e in diritto, alla luce delle assunte prove e della espletata consulenza tecnica d’ufficio, ciò non sarebbe condivisibile.

Non sarebbe corrispondente al vero “quanto affermato da parte attrice”, per cui sarebbe “opportuno ricostruire la vicenda fattuale”.

In particolare si sostiene che non si trattava di immobile “di particolare valore, tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale dell’eventuale debitore”, e altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di saldare i debiti dei genitori, per cui sarebbe applicabile l’articolo 2901, terzo comma, c.c., non rilevando che “il corrispettivo dell’alienazione ecceda l’importo dei debiti scaduti”.

Non sussisterebbero dunque i presupposti dell’azione revocatoria.

D’altronde “i beni oggetto della revocatoria erano assoggettati a pignoramenti ed ipoteche e non erano semplicemente alienabili; il Ferrante unitamente alla moglie non erano titolari di altri beni e nonaveva altri mezzi per liquidare i suoi creditori”. 2.Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e

5. Errata valutazione delle risultanze probatorie.

Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. con riferimento alla scientia fraudis”.

Sussisterebbe in ordine alla scientia fraudis “palese violazione di legge, con motivazioni contraddittorie costituenti addirittura motivazione apparente”.

Si riporta uno stralcio della sentenza per criticarlo come affetto daerrore logico- giuridico per avere [OSCURATO:PERSONA] “pagato i debiti risultanti da ipoteche”.

Si argomenta poi sulla prova della partecipatio fraudis , adducendola come ricavabile da presunzioni semplici il cui apprezzamento spetta al giudice di merito se adeguatamente motivato, per sostenere quindi che “nel caso di specie nessuna presunzione fa presumere la consapevolezza” di [OSCURATO:PERSONA] del danno eventuale provocato ai creditori.

Nel caso in esame non vi sarebbero elementi indiziari o presunzioni semplici idonei a dimostrare la consapevolezza del terzo; d’altronde la corte avrebbe apportato “solo generici riferimenti a massime giurisprudenziali non coincidenti con la fattispecie”.

3. Il terzo motivo è rubricato come segue: “Violazioneex art.360 comma 1 n. 3 e

5. Violazione di legge dell’art. 92 c.p.c.

Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla soccombenza reciproca, si argomenta in sostanza che qui sussisterebbe, in quanto è stata rigettata “la domanda di vendita mista con donazione”, del che però il giudice 4 d’appello non avrebbe tenuto conto, addossando agli attuali ricorrenti anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio, in palese violazione di legge.

4. I primi due motivi, nella loro effettiva sostanza, consistono, ictu oculi, in un tentativo di riforma sul piano direttamente fattuale della sentenza impugnata, come se si fosse raggiunto un terzo grado di merito.

A prescindere, dunque, da ogni altro rilievo, essi patiscono di una evidente inammissibilità.

5. Il terzo motivo non appare neppure del tutto comprensibile, in quanto non è chiaro per quale motivo il giudice di merito avrebbe dovuto compensare le spese a seguito del rigetto della “domanda di vendita mista con donazione”, considerato che è stata accolta la domanda pauliana, la quale era il vero nucleo -come emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza d’appello - della controversia.

Né poi è affatto comprensibile pure la doglianza per essere stati gli attuali ricorrenti gravati delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio, dal momento che proprio loro erano rimasti soccombenti.

6. In conclusione, a prescindere quindi da ogni altro rilievo, il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannasolidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2800, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2732/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Fino 2 Securitisation S.r.l. e per essa quale sua mandataria doValue S.p.A. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 844/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con citazione del 10 ottobre 2013, agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere i primi due convenuti venduto al terzo (loro figlio) un immobile riservandosi il diritto di abitazione, vantando verso gli alienanti l’attrice un credito. Gli alienanti si costituivano, resistendo; si costituiva resistendo anche [OSCURATO:PERSONA], invocando l’articolo 2901, terzo comma, c.c. Il Tribunale, con sentenza n. 588/2018, accoglieva la domanda. I Ferrante e la Iannuzzi proponevano appello, cui resisteva doValue S.p.A. (già doBank S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), e che la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 844/2021, rigettava. I Ferrante e la Iannuzzi hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorsodoValue, che ha depositato pure memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo viene rubricato come segue: “Violazione ex art. 360 comma 1n. 3 e 5. Errata valutazione delle risultanze probatorie. Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. comma 3. Omessa valutazione di un fatto decisivo per la definizione della controversia”. Si osserva che secondo il giudice d’appello “sussisterebbero tutte le condizioni per l’esperimento dell’azione revocatoria”, ma si oppone che, considerato quanto esposto in fatto e in diritto, alla luce delle assunte prove e della espletata consulenza tecnica d’ufficio, ciò non sarebbe condivisibile. Non sarebbe corrispondente al vero “quanto affermato da parte attrice”, per cui sarebbe “opportuno ricostruire la vicenda fattuale”. In particolare si sostiene che non si trattava di immobile “di particolare valore, tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale dell’eventuale debitore”, e altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di saldare i debiti dei genitori, per cui sarebbe applicabile l’articolo 2901, terzo comma, c.c., non rilevando che “il corrispettivo dell’alienazione ecceda l’importo dei debiti scaduti”. Non sussisterebbero dunque i presupposti dell’azione revocatoria. D’altronde “i beni oggetto della revocatoria erano assoggettati a pignoramenti ed ipoteche e non erano semplicemente alienabili; il Ferrante unitamente alla moglie non erano titolari di altri beni e nonaveva altri mezzi per liquidare i suoi creditori”. 2.Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5. Errata valutazione delle risultanze probatorie. Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. con riferimento alla scientia fraudis”. Sussisterebbe in ordine alla scientia fraudis “palese violazione di legge, con motivazioni contraddittorie costituenti addirittura motivazione apparente”. Si riporta uno stralcio della sentenza per criticarlo come affetto daerrore logico- giuridico per avere [OSCURATO:PERSONA] “pagato i debiti risultanti da ipoteche”. Si argomenta poi sulla prova della partecipatio fraudis , adducendola come ricavabile da presunzioni semplici il cui apprezzamento spetta al giudice di merito se adeguatamente motivato, per sostenere quindi che “nel caso di specie nessuna presunzione fa presumere la consapevolezza” di [OSCURATO:PERSONA] del danno eventuale provocato ai creditori. Nel caso in esame non vi sarebbero elementi indiziari o presunzioni semplici idonei a dimostrare la consapevolezza del terzo; d’altronde la corte avrebbe apportato “solo generici riferimenti a massime giurisprudenziali non coincidenti con la fattispecie”. 3. Il terzo motivo è rubricato come segue: “Violazioneex art.360 comma 1 n. 3 e 5. Violazione di legge dell’art. 92 c.p.c. Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla soccombenza reciproca, si argomenta in sostanza che qui sussisterebbe, in quanto è stata rigettata “la domanda di vendita mista con donazione”, del che però il giudice 4 d’appello non avrebbe tenuto conto, addossando agli attuali ricorrenti anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio, in palese violazione di legge. 4. I primi due motivi, nella loro effettiva sostanza, consistono, ictu oculi, in un tentativo di riforma sul piano direttamente fattuale della sentenza impugnata, come se si fosse raggiunto un terzo grado di merito. A prescindere, dunque, da ogni altro rilievo, essi patiscono di una evidente inammissibilità. 5. Il terzo motivo non appare neppure del tutto comprensibile, in quanto non è chiaro per quale motivo il giudice di merito avrebbe dovuto compensare le spese a seguito del rigetto della “domanda di vendita mista con donazione”, considerato che è stata accolta la domanda pauliana, la quale era il vero nucleo -come emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza d’appello - della controversia. Né poi è affatto comprensibile pure la doglianza per essere stati gli attuali ricorrenti gravati delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio, dal momento che proprio loro erano rimasti soccombenti. 6. In conclusione, a prescindere quindi da ogni altro rilievo, il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannasolidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2800, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovu
Sentenza Cassazione n. 18493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris