CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 19450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16387/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già compagnia Valdostana delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliat a in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegnan. 299/2022 depositata i l 13/04/2022 . Udita larelazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR della Sardegna ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. - società consortile che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) - avverso la sentenza della CTP di Cagliari di rigetto del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero delle accise sull’energia elettrica fornita negli anni dal 2009 al 2013 e vettoriata nella provincia di Cagliari, per l’importo di euro 382.585,72. Il giudice di seconde cure, nel dettaglio e per quanto ancora d’interesse in questa sede ha confermato la decisione di prime cure richiamando i principi espressi da questa Corte in punto di nozione di autoproduttore (Cass. n. 224687 del 2011; Cass. n. 21816 del 2017; Cass. n. 3537 del 2012) ed affermando al riguardo che “nel caso di specie la società consortile appellante non risulta aver integrato i requisiti tassativamente richiesti dalla norma agevolativa, dato che la medesima società consortile, quale autonomo centro di imputazione d’interessi e rapporti, non ha consumato per sé ma ha ceduto a terzi soci consorziati l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Di qui l’impossibilità di definire auto produttore la società appellante ai sensi degli artt. 53, co.1, lett. b) e 52 co.3 lett. b) del d.lgs. 26 ottobre10995, n. 504 (TUA)”. Al contempo si è ritenuto non violato il principio di buona fede e dell’affidamento poiché dall’applicazione di tali principi discende la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori., senza incidere sull’obbligazione tributaria. Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con 6 motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente in data 15 marzo 2024 ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. Il giudizio deve pertanto dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale.Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara ina