Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14717/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo pec . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , e AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenzan.4842/22 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il17 giugno 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottomaggio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Tributi-cartella-notifica- nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di quattro atti di pignoramento presso terzi e delle due cartelle presupposte, relative a imposte per l’anno 2006 e per addizionale IRPEF 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo.

In particolare, per quello che ancora qui rileva il Giudice di appello riteneva che il procedimento notificatorio delle due cartelle si fosse perfezionato essendo mera irregolarità formale la circostanza che l’avviso con i quali i plichi erano stati restituiti al mittente non recasse le ragioni per le quali non era stato possibile consegnare le comunicazioni di avvenuto deposito.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, cui resistono con unico controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Comunicata proposta di definizione accel erata ex art.380 bis cod.proc.civ. il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale la parte privata ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con unico articolato motivo -rubricato: violazione del principio di preferenzialità delle modalità di notifica e dei potenziali soggetti consegnatari rilevabile dagli artt.137 ss c.p.c. e dall’art.156 c.p.c. in combinato disposto con l’art.26 del d.P.R. 602/73 SS.MM.II e con l’art.60 d.P.R. 600/72 SS.MM.II. e con l’art.23 dell’allegato A alla delibera AG.COM. n.385713/Cons del 20.06.2013 (regolamento postale) in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.- necessità di individuazione e attestazione dello specifico motivo di mancato recapito della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto alla casa comunale (art.23 regolam.

Postale)-esigenza di verificabilità ex post dell’effettiva esecuzione dell’attività notificatoria dell’agente postale e della sua correttezza- nullità della notif ica in caso di impossibilità di verifica ex post della correttezza dell’attività notificatoria-necessità di prova dell’effettivo accesso presso l’indirizzo di residenza del destinatario e della effettiva esecuzione delle ricerche di un consegnatario-omessa annotazione del concreto motivo del mancato recapito-carenza di prova della correttezza del tentativo di consegna della raccomandata informativa- prevalenza della tutela della conoscibilità dell’atto destinato al contribuente-nullità delle notifiche delle cartelle in oggetto-illegittimità della sentenza impugnata- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. considerato mera irregolarità formale, e non mancanza di un requisito fondamentale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, l’omissione da parte dell’agente postale dell’attestazione del concreto motivo per il quale la raccomandata informativa (cd.

CAD) non fosse stata consegnata presso l’indirizzo del destinatario ma fosse stata restituita al mittente.

Secondo la prospettazione difensiva tale omissione comportava la nullità della notificazione delle cartelle siccome mancante la prova della correttezza dell’attività notificatoria dell’agente postale. 1.1 La censura è fondata. [OSCURATO:PERSONA] sezioni unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021,ha statuito il principio secondo cui: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa .Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis ̀ quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità̀delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilit à̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).Solo in questi termini può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub- procedimentoe, peraltro, solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, pù desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. (cfr., in motivazione, Cass. Sez.

U. n. 10012/2021 cit.).

In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che i n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.

CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.1335 c.c. (v.

Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). 1.2 Nel caso in esame,il Giudice di appello, pur enunciando proprio tale precedente giurisprudenziale, non ne ha, poi, fatto corretta applicazione incorrendo nella denunciata violazione di legge.

E’, infatti, incontestato, per averlo accertato in fatto lo stesso Giudice di appello che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd.CAD), rispedita al mittenteper mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art.23 del regolamento postale,la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente.

Ciò impedisce, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., la formazione della presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod.civ., e conseguenzialmente la declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.3.

Le spese dei gradi di merito, atteso il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico solidale delle controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna le controricorrenti, in solido, alla refusione in favore d el ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo pec . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , e AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenzan.4842/22 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il17 giugno 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottomaggio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi-cartella-notifica- nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di quattro atti di pignoramento presso terzi e delle due cartelle presupposte, relative a imposte per l’anno 2006 e per addizionale IRPEF 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo. In particolare, per quello che ancora qui rileva il Giudice di appello riteneva che il procedimento notificatorio delle due cartelle si fosse perfezionato essendo mera irregolarità formale la circostanza che l’avviso con i quali i plichi erano stati restituiti al mittente non recasse le ragioni per le quali non era stato possibile consegnare le comunicazioni di avvenuto deposito. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, cui resistono con unico controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Comunicata proposta di definizione accel erata ex art.380 bis cod.proc.civ. il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale la parte privata ha depositato memoria. Considerato che: 1.con unico articolato motivo -rubricato: violazione del principio di preferenzialità delle modalità di notifica e dei potenziali soggetti consegnatari rilevabile dagli artt.137 ss c.p.c. e dall’art.156 c.p.c. in combinato disposto con l’art.26 del d.P.R. 602/73 SS.MM.II e con l’art.60 d.P.R. 600/72 SS.MM.II. e con l’art.23 dell’allegato A alla delibera AG.COM. n.385713/Cons del 20.06.2013 (regolamento postale) in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.- necessità di individuazione e attestazione dello specifico motivo di mancato recapito della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto alla casa comunale (art.23 regolam. Postale)-esigenza di verificabilità ex post dell’effettiva esecuzione dell’attività notificatoria dell’agente postale e della sua correttezza- nullità della notif ica in caso di impossibilità di verifica ex post della correttezza dell’attività notificatoria-necessità di prova dell’effettivo accesso presso l’indirizzo di residenza del destinatario e della effettiva esecuzione delle ricerche di un consegnatario-omessa annotazione del concreto motivo del mancato recapito-carenza di prova della correttezza del tentativo di consegna della raccomandata informativa- prevalenza della tutela della conoscibilità dell’atto destinato al contribuente-nullità delle notifiche delle cartelle in oggetto-illegittimità della sentenza impugnata- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. considerato mera irregolarità formale, e non mancanza di un requisito fondamentale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, l’omissione da parte dell’agente postale dell’attestazione del concreto motivo per il quale la raccomandata informativa (cd. CAD) non fosse stata consegnata presso l’indirizzo del destinatario ma fosse stata restituita al mittente. Secondo la prospettazione difensiva tale omissione comportava la nullità della notificazione delle cartelle siccome mancante la prova della correttezza dell’attività notificatoria dell’agente postale. 1.1 La censura è fondata. [OSCURATO:PERSONA] sezioni unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021,ha statuito il principio secondo cui: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa .Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis ̀ quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità̀delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilit à̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).Solo in questi termini può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub- procedimentoe, peraltro, solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, pù desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. (cfr., in motivazione, Cass. Sez. U. n. 10012/2021 cit.). In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che i n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.1335 c.c. (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). 1.2 Nel caso in esame,il Giudice di appello, pur enunciando proprio tale precedente giurisprudenziale, non ne ha, poi, fatto corretta applicazione incorrendo nella denunciata violazione di legge. E’, infatti, incontestato, per averlo accertato in fatto lo stesso Giudice di appello che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd.CAD), rispedita al mittenteper mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art.23 del regolamento postale,la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente. Ciò impedisce, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., la formazione della presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod.civ., e conseguenzialmente la declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio. 2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.3. Le spese dei gradi di merito, atteso il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico solidale delle controricorrenti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna le controricorrenti, in solido, alla refusione in favore d el ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 olt
Sentenza Cassazione n. 14717/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris