CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50564/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDIreNZA ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAgvn A) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7L- [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per essersi il giudice limitato a richiamare gli atti del procedimento penale. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non evidenziati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p. 2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'informativa di reato dei Carabinieri di Boscotrecase del 24 gennaio 2023, al provvedimento del Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estenso