CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 07253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 157/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che in data 19/5/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso dal Tribunale cittadino il 19/3/2019 nei confronti della predetta in relazione al delitto di truffa per aver per aver ricevuto a titolo di acconto l'importo di 250,00 euro per la locazione di un immobile del quale non aveva disponibilità, previa inserzione della pubblicità della locazione sul sito subito.it. A sostegno del ricorso, adduce la ricorrente che la motivazione della sentenza in relazione alla predetta imputazione deve ritenersi inesistente, trattando la sentenza argomento diverso, apparentemente abusi edilizi. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato, per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Nel decidere in ordine all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto il Cislaghi colpevole del delitto di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per aver ricevuto da questa l'acconto per la locazione di un immobile del quale non aveva disponibilità, previa inserzione di pubblicazione di un annuncio della locazione su subito.it, infatti, la Corte territoriale, per evidenti refusi, senza mai nominare né la ricorrente né la persona offesa, ha affrontato problematiche del tutto estranee alla materia di cui si tratta ed inerenti, invece, la durata e l'efficacia di richieste di autorizzazione temporanea all'installazione di manufatti. Conseguentemente, difettando del tutto, nella sentenza impugnata, la motivazione su thema decidendum, la stessa va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 11 novembre 2022 Il Consigliere es