CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 07/04/2022, confermava la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal TRIBUNALE di RIMINI, in data 12/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - all'imputato è stata applicata la pena di nove mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito, pena sensibilmente inferiore al medio edittale (due anni e sei mesi) e certamente assai prossima al minimo edittale (sei mesi); - il ricorrente sembra adombrare un diritto al minimo edittale con il quale il giudice penale si deve confrontare ogni volta che intenda negarlo; - non è questo l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, al contrario, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; - nel caso di specie, la Corte di appello, tenuto conto dei numerosi precedenti dell'imputato, ha ritenuto non modificabile la pena, ritenendola congrua perché adeguata alla gravità del fatto e (soprattutto) alla personalità del suo autore; - si tratta di motivazione insindacabile in questa sede che dà conto dei criteri ai quali il Giudice di merito si è attenuto nell'esercizio della propria discrezionalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.