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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 42542/2024

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 04/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 04/06/2024 del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Deduce:

1. Omessa motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giu- ridica.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea ;qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al copte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chiesdepunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non jgntriediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazipottélla sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01). 1 ADv.,k Tali casi non ricorrono nel caso in esame e neanche sono stati dedotti con il ricorso che, pertanto, è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 04/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 04/06/2024 del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: 1. Omessa motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giu- ridica. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea ;qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al copte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chiesdepunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non jgntriediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazipottélla sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01). 1 ADv.,k Tali casi non ricorrono nel caso in esame e neanche sono stati dedotti con il ricorso che, pertanto, è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così
Sentenza Cassazione n. 42542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris