CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 10581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7160/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2941/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava, chiedendone l'annullamento in ragione di plurimi motivi di ricorso formulati, l’avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 38, comma 4, DPR n. 600 del 1973, determinava in via sintetica, per l'anno d'imposta 2010, il reddito complessivo del contribuente in euro 126.237,00 ai fini Irpef e delle relative addizionali, accertando una maggiore imposta dovuta di euro 46.254,00, oltre maggiore addizionale regionale di euro 1.589,00, ed irrogando la correlata sanzione amministrativa per euro 47.483,00 Con sentenza depositata in data 1 febbraio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la sentenza chiedendone la riforma e la commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello. Contro la decisione d’appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: - in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositato in data 3 aprile 2023 la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne h a la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; -l'art. 1, comma 197, della legge c it., come modificato dall’art. 20, lett. c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo ̀ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 ottobre 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 d