CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ABDHAFES Fahad e RUGGIERO Marcello, con separati atti e stesso difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, quanto al primo e ad altro imputato non ricorrente in questa sede, quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso nel reato di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990 (commesso il 31/3/2021), rideterminando la pena con conferma nel resto; considerato che i ricorrenti hanno dedotto vizio motivazionale quanto alla affermazione della penale responsabilità e alla dosimetria della pena; che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono alla lettura del compendio probatorio (debitamente valutato dai giudici del merito con motivazione coerente con essi e sostenuta da un ragionamento scevro da contraddizioni e manifeste illogicità); nonché al trattamento sanzionatorío, anch'esso giustificato dai giudici del merito con argomentazioni non contraddittorie, né manifestamente illogiche, oltre che coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore li Pres