CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 11374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30778/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - avverso Ordinanza del Presidente de l la C ommissione Tributaria Regionale per la Lombardia1146/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n. 30778sez. S2 - A d. 28 /0 3 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Massimo AngeloCanesi chiedeva ai sensi dell'articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla C ommissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione T ributaria Regionale di Milano l'ammissione al beneficioche la rigettava. Successivamente proponeva istanza di annullamento di detto provvedimento al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiache la rigettava. 2. In particolare con il provvedimento impugnato il Presidente della CTR riteneva corretta la decisione di rigetto dell’istanza, poiché l’autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla legge non era conforme alla previsione normativa, non avendo l’istante allegato alla stessa la copia di un suo documento di identità, nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza. 5. Il Ministero della Economiaha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarata incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva Ric. 2020n. 30778sez. S2 - A d. 28 /0 3 /202 4 ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratiodella decisione. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(v. tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). [OSCURATO:PERSONA] non si è affatto pronunciata su una questione di competenza, ma ha rigettato l’opposizione – confermando la statuizione assunta dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso il medesimo ufficio– perché la Cianciulli aveva allegato alla sua istanza di ammissione al beneficio di cui si discute una autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla norma non corretta, in quanto non corredata dalla prescritta copia del suo documento di identità. Poiché la doglianza non attinge, in nessuna parte, il fondamento della decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. 4. Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Ric. 2020n. 30778sez. S2 - A d. 28 /0 3 /202 4 5. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez.U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltre la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/200