CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 27316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19771-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, inpersona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. R.G. 153/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AOSTA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 19771 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace indicata in epigrafe; 2. il Ministero dell’interno e la Presidenza della Regione Valle d’Aosta hannoresistito con controricorso; 3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 4. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co. 1, c.p.c., in quantonotificato (seppure dapprima irritualmente, come eccepito in controricorso) ma non depositato, come da attestazione della Cancelleria centrale civile di questa Corte in data 27 luglio 2021; 5. va dunque fatta applicazione del principio per cui «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art.156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» ( Cass.25453/2017, Cass. 12894/2013); 6. d’altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art.370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il Ric. 2021 n. 19771 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -3- ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019); 7. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 0 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comm