Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13747/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LAURENZANA VitandreaLATEGANA SALERNO Maddalena;LAURENZANA Rocco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C16 B391S), qualemandatario rappresentante di:BORTACCIO Vito GiuseppeBORTACCIO RoccoAULETTA Maria AuroraABATE GiulianoLAURENZANA VitandreaLATEGANA SALERNO Maddalenarappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 30E01 F052Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DCR GTN64L23 F052U)Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale condi-Data pubblicazione 11/05/2026zionata –per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenzan. 626/2023, pubblicata in data 11 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri condòmini del fabbricato sitoin Calciano (PZ), al corso Umberto I - via [OSCURATO:PERSONA] II,ha intimato all’amministratore del condominio, Patrizia DeLuca, nonché a quest’ultima in proprio, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA],a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], ancoraa [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA], di ot-temperare ad un provvedimento cautelare emesso dal Tribu-nale di Matera, di sospensione di una delibera condominiale,cessando l’esecuzione dei relativi lavori in corso.Avverso tale atto di precetto hanno proposto opposizione, aisensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.: 1) [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA],quale mandatario/rappresentante di: [OSCURATO:PERSONA] e RoccoBortaccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PatriziaDe Luca per [OSCURATO:PERSONA].L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Matera, che hadichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto, con condannadegli opposti al pagamento delle spese di lite.La Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primogrado, ha dichiarato la cessazione della materia del contenderesul merito dell’opposizione; applicando il principio della cd. soc-combenza virtuale, ha, comunque, condannato l’opposto appel-lante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio in favore degli opponenti.Ricorre il Civita, sulla base di un unico motivo.Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026Resistono con unico controricorso, contenente «ricorso inciden-Data pubblicazione 11/05/2026tale subordinato e condizionato»: 1) [OSCURATO:PERSONA], già pro-curatrice di [OSCURATO:PERSONA] e poi mandataria di: [OSCURATO:PERSONA] eRocco Bortaccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato controricorso per resistere al ricorsoincidentale condizionato.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia «ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degliartt. 112 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in quantola Corte di Appello ha omesso l’esame di eccezioni afferenti lecondizioni dell’azione e presupposti processuali, sollevate sindal primo atto e grado di giudizio e mai abbandonate, oblite-randole completamente ai fini della soccombenza virtuale».Con il ricorso “incidentale subordinato e condizionato” (non ru-bricato), avanzato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e RoccoLaurenzana, vengono riproposte – per l’ipotesi di accoglimentodel ricorso principale – le questioni relative alla legittimazionead agire degli stessi, quelle relative all’interesse ad agire diRocco Civita, nonché le richieste istruttorie avanzate in sede dimerito, questioni non esaminate, in quanto rimaste assorbite,nello stesso giudizio di merito.Il ricorso principale e quello incidentale condizionato possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioniconnesse ed interdipendenti; il principale è fondato, per quantoRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026di ragione, mentre è da ritenere inammissibile l’incidentale con-Data pubblicazione 11/05/2026dizionato.2.

Si premette che il ricorrente, nel ricorso, non ha contestatola pronuncia della corte d’appello sul merito dell’opposizione, didichiarazione della cessata materia del contendere, ma esclusi-vamente la conseguente statuizione sulle spese di lite, adottatadai giudici di secondo grado in applicazione del principio dellacd. soccombenza virtuale, come risulta in modo chiaro e incon-trovertibile dal ricorso e, precisamente da quanto esposto apag. 9 e 10 dello stesso:« … la Corte di merito ha ritenuto – singolarmente ed irritualmente - assor-bite le eccezioni di legittimazione ad agire e processuale di LAURENZANA eDE LUCA, eccepite e censurate dal CIVITA sin dal primo atto e grado digiudizio e mai abbandonate, come si vedrà infra.

Invero, la Corte di Appelloha errato nel ritenere assorbite le eccezioni innanzi sollevate (rectius nonesaminandole) perché, ferma la declaratoria di cessazione della materia delcontendere, essa avrebbe - in ogni caso - dovuto verificare la fondatezza omeno delle eccezioni proposte anche dal CIVITA (non solo quelle di contro-parte), ai fini della valutazione della regolazione delle spese applicando ilprincipio di soccombenza virtuale.

Tanto più che le richiamate eccezioni, at-tenendo alle condizioni di ammissibilità dell'azione e ai presupposti proces-suali, se accertate, avrebbero determinato la inammissibilità/improcedibilitàdell'opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dai controricor-renti»Neanche i controricorrenti, d’altronde, nel riproporre le que-stioni relative alla loro legittimazione ad agire, all’interesse adagire di [OSCURATO:PERSONA], nonché le richieste istruttorie, rimaste as-sorbite, hanno formulato specifiche e puntuali censure in rela-zione alla pronuncia sul merito dell’opposizione, di cessata ma-teria del contendere.L’oggetto del presente giudizio di legittimità è, pertanto, da ri-tenersi limitato esclusivamente al capo della sentenza impu-gnata relativo alla regolamentazione delle spese processuali,operata in applicazione del principio della cd. soccombenza vir-tuale.3.

È opportuno precisare che, nella memoria depositata ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., diversamente rispetto alla prospetta-zione contenuta nel ricorso, il ricorrente parrebbe addiritturasostenere che la valutazione delle eccezioni preliminari ritenuteRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026assorbite dalla corte territoriale avrebbe dovuto condizionareNumero di raccolta generale 13747/2026anche la valutazione sul merito del ricorso e, quindi, impedire Data pubblicazione 11/05/2026la pronuncia di cessazione della materia del contendere.L’assunto è infondato in diritto, in quanto la caducazione deltitolo esecutivo, secondo l’ormai consolidato indirizzo di questaCorte, determina la cessazione della materia del contendere inordine all’opposizione all’esecuzione fondata o minacciata sultitolo stesso (cfr. Cass., Sez.

U, n. 25478 del 21/09/2021;conf., ex multis: Sez. 6 - 3, n. 9899 del 28/03/2022).Comunque, si tratta di un assunto diverso e incompatibile conla prospettazione e le censure formulate nel ricorso e, pertanto,esso non può neanche essere preso in considerazione.4.

Con il ricorso principale, il ricorrente sostiene che la corteterritoriale, nel regolare le spese di lite in applicazione del cri-terio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe erroneamentevalutato esclusivamente l’astratta fondatezza dei motivi posti abase dell’opposizione, senza prendere in considerazione il pureccepito difetto di legittimazione degli opponenti.

La predettaeccezione avrebbe, infatti, potuto determinare, anche a pre-scindere dalla fondatezza dei suddetti motivi, l’inammissibilitàdell’opposizione e, quindi, la soccombenza virtuale degli oppo-nenti stessi, invece che la loro posizione di «parti virtualmentevittoriose», ad essi riconosciuta nella sentenza impugnata.L’eccezione di difetto di legittimazione degli opponenti, d’altraparte, era stata già proposta in primo grado ed era stataespressamente rigettata dal tribunale; ma, sul punto, era statoproposto uno specifico motivo di appello; la questione era,quindi, certamente ancora controversa in secondo grado.4.1 La censura, precisato in tali termini il suo esatto oggetto, èfondata, in diritto.La corte d’appello non ha, infatti, correttamente applicato ilprincipio della cd. soccombenza virtuale, riferendo quest’ultimaesclusivamente al “merito” dei motivi dell’opposizione.Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Al contrario, a tal fine, assume rilievo anche – anzi, in primoNumero di raccolta generale 13747/2026luogo – la verifica della legittimazione ad agire della parte op- Data pubblicazione 11/05/2026ponente, verifica che è stata omessa, nonostante l’eccezioneformulata sul punto dalla parte opposta.È appena il caso di osservare, in proposito, che, se la parteopponente non ha l’interesse e/o la legittimazione ad agire, lasua domanda non può essere accolta ed essa resta soccom-bente, realmente o virtualmente, a seconda dei casi.4.2 Chiarito il preciso oggetto e la ragione della fondatezza delricorso principale, ne consegue la cassazione della statuizioneimpugnata, limitatamente al capo relativo alle spese di lite (re-lativamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), spese da regolare inbase al principio della cd. soccombenza virtuale, che, nella spe-cie, non è stato correttamente applicato.5.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti difatto, in ordine alla disciplina delle spese del giudizio – semprein applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale –può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c..Va, in proposito, ribadito il principio di diritto, ormai consolidatonella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in casodi provvedimenti cautelari o possessori, provvedimenti, cioè,che sono suscettibili di attuazione ai sensi dell’art. 669-duode-cies c.p.c. e non di esecuzione forzata in senso tecnico, è inam-missibile sia l’intimazione del precetto sia la proposizione di op-posizioni avverso lo stesso, dovendo proporsi ogni contesta-zione al giudice che ha emanato il provvedimento (Cass., Sez.3, n. 13175 del 17/05/2021; Sez. 3, n. 27392 del 19/09/2022;Sez. 3, n. 33933 del 17/11/2022).Di conseguenza, nella specie, anche al di là, anzi, addirittura invia pregiudiziale rispetto alla stessa verifica della legittimazionead agire degli opponenti, la corte d’appello avrebbe dovuto ri-levare, e va, dunque, rilevato nella presente sede, che eraRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026«stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto delData pubblicazione 11/05/2026pari inammissibilmente formato».Tale pregiudiziale rilievo determina l’inammissibilità “virtuale”dell’opposizione e, quindi, la soccombenza virtuale degli oppo-nenti, in luogo che degli opposti.Per le medesime ragioni, non può attribuirsi alcun concreto ri-lievo, ai fini dell’esito della controversia, neanche alle questioniriproposte dai controricorrenti con il loro ricorso “incidentale su-bordinato e condizionato”, che va, pertanto, dichiarato inam-missibile: anche in questo caso risulta, infatti, decisivo ed as-sorbente il rilievo, del tutto pregiudiziale, della radicale inam-missibilità dell’opposizione, per la ragione appena esposta.6.

Le considerazioni sin qui svolte, giustificano, peraltro, nono-stante la soccombenza virtuale degli opponenti, l’integrale com-pensazione delle spese dell’intero giudizio, sia di merito che dilegittimità, proprio per l’eccezionale ragione che, nella specie,sono da considerarsi inammissibili sia l’atto di precetto oppostoche, per conseguenza, l’opposizione (come del resto già rite-nuto anche nelle vicende processuali che hanno dato luogo aiprecedenti di questa stessa Corte appena richiamati, in cui èstato sancito il relativo principio di diritto).7.

Il ricorso principale è accolto; è dichiarato inammissibile l’in-cidentale “subordinato e condizionato”; la sentenza impugnataè cassata, limitatamente al capo avente ad oggetto la regola-mentazione delle spese di lite, per la posizione del ricorrente.Decidendo nel merito, sulla base del principio della cd. soccom-benza virtuale, le spese del doppio grado del giudizio di merito,nonché quelle del presente giudizio di legittimità, nei rapportitra ricorrente e controricorrenti, sono integralmente compen-sate.

P.Q.MLa Corte:Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026- accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile l’inci-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dentale condizionato; cassa la sentenza impugnata, limi-tatamente al capo avente ad oggetto la regolamentazionedelle spese di lite per la posizione del ricorrente e, deci-dendo nel merito, sulla base del principio della cd. soc-combenza virtuale, dichiara integralmente compensate lespese del doppio grado del giudizio di merito, nonchéquelle del presente giudizio di legittimità, nei rapporti traricorrente e controricorrenti.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAURENZANA VitandreaLATEGANA SALERNO Maddalena;LAURENZANA Rocco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C16 B391S), qualemandatario rappresentante di:BORTACCIO Vito GiuseppeBORTACCIO RoccoAULETTA Maria AuroraABATE GiulianoLAURENZANA VitandreaLATEGANA SALERNO Maddalenarappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 30E01 F052Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DCR GTN64L23 F052U)Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale condi-Data pubblicazione 11/05/2026zionata –per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenzan. 626/2023, pubblicata in data 11 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri condòmini del fabbricato sitoin Calciano (PZ), al corso Umberto I - via [OSCURATO:PERSONA] II,ha intimato all’amministratore del condominio, Patrizia DeLuca, nonché a quest’ultima in proprio, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA],a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], ancoraa [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA], di ot-temperare ad un provvedimento cautelare emesso dal Tribu-nale di Matera, di sospensione di una delibera condominiale,cessando l’esecuzione dei relativi lavori in corso.Avverso tale atto di precetto hanno proposto opposizione, aisensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.: 1) [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA],quale mandatario/rappresentante di: [OSCURATO:PERSONA] e RoccoBortaccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PatriziaDe Luca per [OSCURATO:PERSONA].L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Matera, che hadichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto, con condannadegli opposti al pagamento delle spese di lite.La Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primogrado, ha dichiarato la cessazione della materia del contenderesul merito dell’opposizione; applicando il principio della cd. soc-combenza virtuale, ha, comunque, condannato l’opposto appel-lante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio in favore degli opponenti.Ricorre il Civita, sulla base di un unico motivo.Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026Resistono con unico controricorso, contenente «ricorso inciden-Data pubblicazione 11/05/2026tale subordinato e condizionato»: 1) [OSCURATO:PERSONA], già pro-curatrice di [OSCURATO:PERSONA] e poi mandataria di: [OSCURATO:PERSONA] eRocco Bortaccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato controricorso per resistere al ricorsoincidentale condizionato.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia «ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degliartt. 112 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in quantola Corte di Appello ha omesso l’esame di eccezioni afferenti lecondizioni dell’azione e presupposti processuali, sollevate sindal primo atto e grado di giudizio e mai abbandonate, oblite-randole completamente ai fini della soccombenza virtuale».Con il ricorso “incidentale subordinato e condizionato” (non ru-bricato), avanzato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e RoccoLaurenzana, vengono riproposte – per l’ipotesi di accoglimentodel ricorso principale – le questioni relative alla legittimazionead agire degli stessi, quelle relative all’interesse ad agire diRocco Civita, nonché le richieste istruttorie avanzate in sede dimerito, questioni non esaminate, in quanto rimaste assorbite,nello stesso giudizio di merito.Il ricorso principale e quello incidentale condizionato possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioniconnesse ed interdipendenti; il principale è fondato, per quantoRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026di ragione, mentre è da ritenere inammissibile l’incidentale con-Data pubblicazione 11/05/2026dizionato.2. Si premette che il ricorrente, nel ricorso, non ha contestatola pronuncia della corte d’appello sul merito dell’opposizione, didichiarazione della cessata materia del contendere, ma esclusi-vamente la conseguente statuizione sulle spese di lite, adottatadai giudici di secondo grado in applicazione del principio dellacd. soccombenza virtuale, come risulta in modo chiaro e incon-trovertibile dal ricorso e, precisamente da quanto esposto apag. 9 e 10 dello stesso:« … la Corte di merito ha ritenuto – singolarmente ed irritualmente - assor-bite le eccezioni di legittimazione ad agire e processuale di LAURENZANA eDE LUCA, eccepite e censurate dal CIVITA sin dal primo atto e grado digiudizio e mai abbandonate, come si vedrà infra. Invero, la Corte di Appelloha errato nel ritenere assorbite le eccezioni innanzi sollevate (rectius nonesaminandole) perché, ferma la declaratoria di cessazione della materia delcontendere, essa avrebbe - in ogni caso - dovuto verificare la fondatezza omeno delle eccezioni proposte anche dal CIVITA (non solo quelle di contro-parte), ai fini della valutazione della regolazione delle spese applicando ilprincipio di soccombenza virtuale. Tanto più che le richiamate eccezioni, at-tenendo alle condizioni di ammissibilità dell'azione e ai presupposti proces-suali, se accertate, avrebbero determinato la inammissibilità/improcedibilitàdell'opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dai controricor-renti»Neanche i controricorrenti, d’altronde, nel riproporre le que-stioni relative alla loro legittimazione ad agire, all’interesse adagire di [OSCURATO:PERSONA], nonché le richieste istruttorie, rimaste as-sorbite, hanno formulato specifiche e puntuali censure in rela-zione alla pronuncia sul merito dell’opposizione, di cessata ma-teria del contendere.L’oggetto del presente giudizio di legittimità è, pertanto, da ri-tenersi limitato esclusivamente al capo della sentenza impu-gnata relativo alla regolamentazione delle spese processuali,operata in applicazione del principio della cd. soccombenza vir-tuale.3. È opportuno precisare che, nella memoria depositata ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., diversamente rispetto alla prospetta-zione contenuta nel ricorso, il ricorrente parrebbe addiritturasostenere che la valutazione delle eccezioni preliminari ritenuteRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026assorbite dalla corte territoriale avrebbe dovuto condizionareNumero di raccolta generale 13747/2026anche la valutazione sul merito del ricorso e, quindi, impedire Data pubblicazione 11/05/2026la pronuncia di cessazione della materia del contendere.L’assunto è infondato in diritto, in quanto la caducazione deltitolo esecutivo, secondo l’ormai consolidato indirizzo di questaCorte, determina la cessazione della materia del contendere inordine all’opposizione all’esecuzione fondata o minacciata sultitolo stesso (cfr. Cass., Sez. U, n. 25478 del 21/09/2021;conf., ex multis: Sez. 6 - 3, n. 9899 del 28/03/2022).Comunque, si tratta di un assunto diverso e incompatibile conla prospettazione e le censure formulate nel ricorso e, pertanto,esso non può neanche essere preso in considerazione.4. Con il ricorso principale, il ricorrente sostiene che la corteterritoriale, nel regolare le spese di lite in applicazione del cri-terio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe erroneamentevalutato esclusivamente l’astratta fondatezza dei motivi posti abase dell’opposizione, senza prendere in considerazione il pureccepito difetto di legittimazione degli opponenti. La predettaeccezione avrebbe, infatti, potuto determinare, anche a pre-scindere dalla fondatezza dei suddetti motivi, l’inammissibilitàdell’opposizione e, quindi, la soccombenza virtuale degli oppo-nenti stessi, invece che la loro posizione di «parti virtualmentevittoriose», ad essi riconosciuta nella sentenza impugnata.L’eccezione di difetto di legittimazione degli opponenti, d’altraparte, era stata già proposta in primo grado ed era stataespressamente rigettata dal tribunale; ma, sul punto, era statoproposto uno specifico motivo di appello; la questione era,quindi, certamente ancora controversa in secondo grado.4.1 La censura, precisato in tali termini il suo esatto oggetto, èfondata, in diritto.La corte d’appello non ha, infatti, correttamente applicato ilprincipio della cd. soccombenza virtuale, riferendo quest’ultimaesclusivamente al “merito” dei motivi dell’opposizione.Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Al contrario, a tal fine, assume rilievo anche – anzi, in primoNumero di raccolta generale 13747/2026luogo – la verifica della legittimazione ad agire della parte op- Data pubblicazione 11/05/2026ponente, verifica che è stata omessa, nonostante l’eccezioneformulata sul punto dalla parte opposta.È appena il caso di osservare, in proposito, che, se la parteopponente non ha l’interesse e/o la legittimazione ad agire, lasua domanda non può essere accolta ed essa resta soccom-bente, realmente o virtualmente, a seconda dei casi.4.2 Chiarito il preciso oggetto e la ragione della fondatezza delricorso principale, ne consegue la cassazione della statuizioneimpugnata, limitatamente al capo relativo alle spese di lite (re-lativamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), spese da regolare inbase al principio della cd. soccombenza virtuale, che, nella spe-cie, non è stato correttamente applicato.5. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti difatto, in ordine alla disciplina delle spese del giudizio – semprein applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale –può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c..Va, in proposito, ribadito il principio di diritto, ormai consolidatonella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in casodi provvedimenti cautelari o possessori, provvedimenti, cioè,che sono suscettibili di attuazione ai sensi dell’art. 669-duode-cies c.p.c. e non di esecuzione forzata in senso tecnico, è inam-missibile sia l’intimazione del precetto sia la proposizione di op-posizioni avverso lo stesso, dovendo proporsi ogni contesta-zione al giudice che ha emanato il provvedimento (Cass., Sez.3, n. 13175 del 17/05/2021; Sez. 3, n. 27392 del 19/09/2022;Sez. 3, n. 33933 del 17/11/2022).Di conseguenza, nella specie, anche al di là, anzi, addirittura invia pregiudiziale rispetto alla stessa verifica della legittimazionead agire degli opponenti, la corte d’appello avrebbe dovuto ri-levare, e va, dunque, rilevato nella presente sede, che eraRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026«stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto delData pubblicazione 11/05/2026pari inammissibilmente formato».Tale pregiudiziale rilievo determina l’inammissibilità “virtuale”dell’opposizione e, quindi, la soccombenza virtuale degli oppo-nenti, in luogo che degli opposti.Per le medesime ragioni, non può attribuirsi alcun concreto ri-lievo, ai fini dell’esito della controversia, neanche alle questioniriproposte dai controricorrenti con il loro ricorso “incidentale su-bordinato e condizionato”, che va, pertanto, dichiarato inam-missibile: anche in questo caso risulta, infatti, decisivo ed as-sorbente il rilievo, del tutto pregiudiziale, della radicale inam-missibilità dell’opposizione, per la ragione appena esposta.6. Le considerazioni sin qui svolte, giustificano, peraltro, nono-stante la soccombenza virtuale degli opponenti, l’integrale com-pensazione delle spese dell’intero giudizio, sia di merito che dilegittimità, proprio per l’eccezionale ragione che, nella specie,sono da considerarsi inammissibili sia l’atto di precetto oppostoche, per conseguenza, l’opposizione (come del resto già rite-nuto anche nelle vicende processuali che hanno dato luogo aiprecedenti di questa stessa Corte appena richiamati, in cui èstato sancito il relativo principio di diritto).7. Il ricorso principale è accolto; è dichiarato inammissibile l’in-cidentale “subordinato e condizionato”; la sentenza impugnataè cassata, limitatamente al capo avente ad oggetto la regola-mentazione delle spese di lite, per la posizione del ricorrente.Decidendo nel merito, sulla base del principio della cd. soccom-benza virtuale, le spese del doppio grado del giudizio di merito,nonché quelle del presente giudizio di legittimità, nei rapportitra ricorrente e controricorrenti, sono integralmente compen-sate. P.Q.MLa Corte:Ric. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 3920/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13747/2026- accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile l’inci-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dentale condizionato; cassa la sentenza impugnata, limi-tatamente al capo avente ad oggetto la regolamentazionedelle spese di lite per la posizione del ricorrente e, deci-dendo nel merito, sulla base del principio della cd. soc-combenza virtuale, dichiara integralmente compensate lespese del doppio grado del giudizio di merito, nonchéquelle del presente giudizio di legittimità, nei rapporti traricorrente e controricorrenti.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 3920/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 13747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris