CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 18 741 /20 18 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 agosto 1955 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 55M19 H224N) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1950 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 50L64 H224L), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), subentrata alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della l. n. 56 del 2014, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che rappresenta e difende l’ente stesso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 19 dicembre 2022 (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - n. 18741/2018R.G. Cron. Rep. C.C.7 novembre 2024 Proprietà - Usucapione.avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 259/2017, pubblicata il 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 1993 , [OSCURATO:PERSONA] convenivain giudizio la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere sentenza dichiarativa del proprio diritto di proprietà, che assumeva di aver acquistato, per usucapione ventennale , sull'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], allaVia Giulia n. 51/53, riportato in catasto alla partita n. 10609, foglio 125, particella 169,subalterno 1. All'uopo,l'attore affermava di aver posseduto l'immobile fin dall'ottobre dell’anno 1966,periodo in cui gli era stato consegnato dalla madre che lo deteneva a seguito del decesso del padre, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. L'attore, nel corso del giudizio, avanzava anche richiesta di prova testimoniale per provare l'esistenza del rapporto di fatto con l'immobile e la sussistenza delrequisito del possesso valido all'acquisto per usucapione. Per contro, l'amministrazione provinciale convenuta, nel costituirsi in giudizio,contestava sia l’usucapibilità del bene, in quanto facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente, sia l'esistenza dei presupposti di fatto per il maturarsi dell'acquisto per usucapione ed eccepiva l'inesistenza di prove circa il possesso e circa l’interversione della detenzione in possesso. L'attività istruttoria veniva svolta mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché mediantel’acquisizione dei bilanci di esercizio e di previsione dell'ente, relativi ad alcune delle annualità successive al 1968 e, precisamente, agli anni1975, 1976, 1978, 1979 e 1985. Frattanto, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano in prosecuzione i suoieredi [OSCURATO:PERSONA] e C adile Rosalba. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 164/2004accoglieva la domanda giudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e proseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto, dichiara va acquistato, per usucapione, in favore di questi ultimi, il diritto di proprietà sull'appartamentosito in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51/53, riportato al N.C.E.U., alla partita 10609,foglio 125, particella 189 , sub alterni 1 e 2 e del terreno riportato al N.C.T. alla partita 5522,foglio 125, particella 190. Con ordinanza del 28 settembre 2004, depositata il successivo 18 ottobre 2004, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva inoltre alla correzione dell'errore materiale rilevato in sentenza,nel senso di precisare che gli attori avevano acquistato per usucapione il solo subalterno contrassegnato dal numero 1 e non anche quello contrassegnato dal numero 2. 2.- L a Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, accoglieva l’appello principale proposto dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domandadi usucapione proposta , in primo grado , da [OSCURATO:PERSONA] e proseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi al rilascio dell’immobile libero e vuoto da persone e cose, nonché al risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione provinciale per l’occupazione del cespite, quantificati in €. 96.282,44 (euro novantaseimiladuecentottantadue/44), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, respingeva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannava questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che non era stata fornit a la prova del possesso ultraventennale dell'immobile, non essendo stato mai manifestato, con atti contrari al diritto di proprietà della Provincia, il mutamento dell'animus detinendi in animus possidendi e , quindi , l'avvenuta interversionedella detenzione del bene in possesso, poiché tale bene era stato detenuto originariamente da [OSCURATO:PERSONA], padre dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA], in ragione di un rapporto dilocazione che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ; b) che, dunque, l'appartamento era stato semplicemente detenuto, dapprima da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dai propri eredi CadileGiuseppe Maria e C adile Rosalba, in virtù di un precedente rapporto di locazione che vedeva, quale originariotitolare ex latere conductoris , [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]), sicché nessuna prova dell’interversione delladetenzione in possesso era stata fornita, neanche indirettamente ; c ) che , a i fini della configurabilità del possesso utile per l'usucapione , è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, unpotere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un’indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare; d ) che g rava, quindi, normalmente,su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l ’ onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un ’ attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, mentre grava, a carico del convenuto, l’onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un dirittodi carattere soltanto personale; e ) che , nel caso di specie, non solo non era stata dimostrata, da parte dei Cadile , l'interversione della detenzione in possesso del bene e la sua eventuale durataultraventennale, ma era stata la stessa pubblica amministrazione appellante, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci di previsione relativi agli affitti di immobili concessi in locazione in favore dei propri dipendenti o ex dipendenti, per gli anni 1974, 1975,1976, 1978, 1979 e 1985, a provare che l'immobile in questione era detenuto in forza di un diritto di carattere personale; f) che, peraltro, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, doveva ritenersi provato che l’immobile in questione faceva parte del patrimonio indisponibile, in quanto destinato, già a far tempo dal 1950, al pubblico servizio, consistente nella pronta e facile immissione in servizio dei propri dipendenti e funzionari; g) che, dunque, trattavasi di bene immobile inusucapibile ; h) che , tenendo conto diprecedente sentenza de l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , pronunciata in un giudizio pressoché identico a quello in esame , si p oteva fare riferimento, quanto al valore locativo dell'immobile, alle valutazioni espresse in sede di consulenza espletata nell’ambito di tale precedente processo, cosicché tale valore ascendeva, al dicembre dell’anno 2001, all’importo di €. 75.515,64 (euro settantacinquemilacinquecentoquindici/64), somma che, con la rivalutazione monetaria all’attualità, diveniva pari ad €. 96.282,44 (euro novantaseimiladuecentottantadue/44)e sulla quale dovevano, poi, essere applicati gli interessi legali, dal novembre dell’anno 1966 e fino all’effettiva corresponsione. 3.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione , affidato a cinqu e motivi. 4.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso. 5.-A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. , i ricorrent i , con istanza del 4 aprile 2024 , ha nno chiesto la decisione del ricorso. 6.-Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione e falsa applicazione de gli art t . 1 14 1 e1158 c.c. , 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. . Sostengono, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato sul bene in questione, dall’anno1967 fino alla sua morte, un potere di fatto che doveva essere qualificato come possesso, posto che , nei suoi confronti, non sarebbe mai stata dedotta l’esistenza di un contratto di locazione, contratto mai stipulato neanche con il di lui padre, [OSCURATO:PERSONA]. Affermano, dunque, che la mancata dimostrazione del sopra citato titolo non poteva giustificare l'attribuzione in capo a [OSCURATO:PERSONA], originario attore, della posizione di detentore e tanto meno p oteva giustificare il rigetto della domanda per l'asserita mancata allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un successivo atto di interversione del possesso. Evidenziano, ancora, come [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], avesse occupato l’immobile, pur non avendone titolo (spettando quest’ultimo solo alla vedova di [OSCURATO:PERSONA]) e instaurando su di esso una vera e propria signoria di fatto, corrispondente allo schema della proprietà, senza mai corrispondere alcuna somma all’amministrazione provinciale, la quale, del resto, nonne aveva mai fatto richiesta né aveva mai intrapreso alcuna azione per riottenere la disponibilità dell’immobile. 2.-La censura è manifestamente infondata. Ed invero, dalla lettura e disamina del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, può agevolmente desumersi come [OSCURATO:PERSONA], originario attore e dante causa degli odierni ricorrenti, aveva dedotto che l’immobile oggetto di domanda era stato concesso in locazione dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a suo padre, [OSCURATO:PERSONA], e che, alla morte di quest’ultimo, la madre, [OSCURATO:PERSONA], moglie del conduttore, ancorché legittimata a subentrare nel rapporto locatizio, aveva deciso di trasferirsi in altra abitazione ed aveva consegnato l’appartamento al figlio Gino ( cfr., all’uopo, la pag. 1 del predetto ricorso). Orbene, alla luce di tali deduzioni, risulta corretta la qualificazione della relazione con la res dell’originario attore in termini di mera detenzione, operata dalla Corte di merito, poiché il predetto, alla morte del padre, era subentrato nella medesima posizione del suo dante causa (cfr. Cass. civ. , Sez. 2, o rdinanza n. 25887 del 16 ottobre 2018, Rv. 650778-01, secondo cui «In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).»; cfr., altresì, con riferimento specifico all’ipotesi della locazione, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n., 26670 del 10 novembre 2017, Rv. 646840-01, secondo cui «L'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sicché nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.»). Né può assumere rileva nza alcuna la circostanza - dedotta da i ricorrenti - secondo cui a consegnare l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la madre (moglie dell’originario conduttore): infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta , la mera detenzione dell’immobile e non poteva pertanto trasmetterne al figlio il possesso ad usucapionem (cfr. Cass.civ., Sez. 2, Sentenza n. 11132 del 6 aprile 2022, Rv. 664382-01). Risulta del pari irrilevante, ai fini dell’insorgenza di una situazione possessoria valevole ai fini dell’usucapione, il mancato pagamento dei canoni locatizi da parte degli occupanti, giacché « l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene)» (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 29 gennaio 2009, Rv. 606397-01, con la quale è stata confermata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la configurabilità dell'interversione del possesso a fronte della volontaria e prolungata inadempienza del conduttore al pagamento del canone). 3.- Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.826, 828, 1158 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.. Sostengono, al riguardo, come i documenti sulla base dei qualila Corte di merito avrebbe ritenuto che l’immobile oggetto di controversia rientrasse nel patrimonio indisponibile dell’amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, in particolare, la deliberazione giuntale del 24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 1965), con conseguente inusucapibilità dello stesso, non sarebbero mai stati prodotti in giudizio, ma solo richiamati dalla predetta pubblica amministrazione locale. Aggiungono, inoltre, come, in ogni caso, indipendentemente dall’espressione di una volontà dell’ente di destinare l’immobile a un servizio pubblico, da oltre cinquantadue anni (1966-2018) non vi sarebbe stata la concreta utilizzazione del bene in oggetto a fini di pubblica utilità, dal momento che lo stesso erasempre stato in concreto utilizzato prima daCadile Gino e, poi, dopo la sua morte, dai suoi eredi, odierni ricorrenti , cosicchénon poteva trovare applicazione il disposto del comma 2 dell’art.828 c.c.. 4.-La censura è inammissibile, in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto l’insussistenza dei presupposti del possesso ad usucapionem assorbe la questione, oggetto del secondo motivo , relativa all’inusucapibilità del bene, acclarata dal giudice di merito in relazione alla sua ravvisata appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale. Peraltro,non va sottaciuto come la Corte distrettuale a bbia ritenuto provata la destinazione al pubblico servizio dell’immobile, non solo sulla base dei documenti che i ricorrenti deducono essere stati esclusivamente richiamati e mai prodotti dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, l’atto di Giunta del24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 1965), ma anche in base ad altre risultanze istruttorie e ad altri documenti, che erano stati prodotti dall’amministrazione provinciale suddetta, quali la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] presso l’Ufficio del Genio Civile del 18febbraio 1963 «con la quale era stata decisa l’omissione della valutazione degli appartamenti concessi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché considerati patrimonio indisponibile della Provincia», nonché i bilanci di previsione per gli anni 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e i dati a corredo del bilancio 1985, attestanti l’inserimento dell’unità abitativa in questione tra gli alloggi provinciali (cfr., all’uopo, la pag. 8 della sentenza impugnata).Le deduzioni in senso contrario dei ricorrenti, i quali sostengono che dal compendio istruttorio non sarebbe emersa alcuna prova della destinazione dell’alloggio al servizio pubblico, si risolvonodunque in una generica contestazione all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ed involgono pertanto profili del giudizio non suscettibili di essere sindacati in sede di legittimità ( cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.»). Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01). Inoltre, nella parte in cui la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irrilevante - ai fini della sdemanializzazione tacita del bene - la mera circostanza che l’immobile fosse occupato dai Cadile, la statuizione impugnata risulta pienamente coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui «La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14269del 23 maggio 2023, Rv. 667859-01). 5.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per motivazioneomessa o apparente, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.. Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe accolto la domanda di risarcimento danni per l’occupazione senza titolo dell’immobile, sulla base della sola affermazione della fondatezza del le asserzioni dell’appellante, senza sottoporle al necessario vaglio critico, alla streguadelle contestazioni formulate dagli appellati e impedendo così ogni controllo sul percorso logico -argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento. 6.-Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2043, 2056, 1223, 1226e 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Sostengono, al riguardo, come la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno da occupazione abusiva dell’immobile, senza tenere conto che l’amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] nulla avevaallegato né tanto meno provato con riguardo ai pregiudizi subiti per la mancata utilizzazione del cespite (quali, ad esempio, l’impossibilità di locare o utilizzare il bene, ovvero la perdita di occasion i di venderlo a prezzo conveniente), così decidendo in maniera difforme rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del danno in re ipsa. 7.- L e censur e, senz’altro suscettibili di essere scrutinate congiuntamente,risultano manifestamente infondate . Ed invero, la statuizione impugnata, che ha condannato i ricorrenti al risarcimento del danno in favore della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione dell’appartamento, parametrandolo al valore locativo del cespite, risultacoerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento delbene, vuoi diretto, vuoi indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. In entrambi i casi, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15novembre 2022, Rv. 666193-02). In secondo luogo, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso i ricorrenti si dolgono della motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza. Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte di meritoha senz’altro motivato - sia pure in maniera sintetica - in relazione alla fondatezza della domanda risarcitoria , facendola discendere dalla pluriennale occupazione abusiva dell’immobileoggetto di controversia, con conseguente perdita delgodimento dell’immobile e, con questo, delvalore locativo suscettibile di essere ad esso attribuito . 8.- Con il quinto (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione degli artt. 24 Cost., 6.1 CEDU, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, per motivazione omessa o apparente , con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.. Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno richiamando le risultanze di unaconsulenza tecnica d’ufficionon prodotta in giudizio, non conosciuta dagli odierni ricorrenti, perchéespletata nell’ambito di un giudizio al quale i predetti non avevano preso parte e sulla quale, dunque, non si era mai instaurato il contraddittorio. Aggiungono, inoltre, che a tale consulenza la Corte di merito avrebbe prestato acritica adesione , senza adeguata motivazione, così non consentendodi individuare le ragioni poste a fondamento della decisione 9.-La censura risulta manifestamente infondat a , in quanto i ricorrenti non si confrontano con l’insegnamento di questa Corte regolatrice , secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (cfr. Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20gennaio 2015, Rv. 633913-01). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo osservato che la consulenza tecnica d’ufficio a fondamento della pronuncia emanata nell’altro giudizio, « pressoché identico al presente», aveva avuto ad oggetto la stima del valore locativo di un’unità abitativa sita nel medesimo stabile ove è ubicato l’appartamento occupato dai Cadile (cfr., all’uopo, la sentenza impugnata, apag. 9).I ricorrenti, inoltre,lamentano genericamente la violazione del diritto di difesa, a causa della formazione del predetto elaborato peritale al di fuori del contraddittorio tra le parti del presente giudizio e della sua mancata acquisizione agli atti di causa, ma non indicano alcun concreto pregiudizio subito in conseguenza della scelta del giudice di merito di ricorrere a tale parametro per la determinazione del valore locativo del cespite, né allegano l’inattendibilità della stima fatta propria dalla Corte distrettuale alla luce dell’effettivo valore e delle caratteristiche dell’immobile da loro occupato, dovendosi sul punto ribadire che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 21novembre 2016, Rv. 642799-01). 10.-In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’essere senz’altro respinto. 11.-Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 12.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui al l’art. 96, commi 3 e 4 , c.p.c., con conseguente condanna ulteriore deiricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo,nonché al pagamento , in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come da dispositivo. 13.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta ilricorso; condanna i ricorrent i al pagamento , in favore de lla controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì i ricorrential pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di €. 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di €. 3.000,00 (e