Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 24205/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto del Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame.

Lette le note scritte depositate dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Potenza annullava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 11.11.2022, limitatamente al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.

R. n. 309 del 1990, di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella specie di cocaina, operante nel territorio di Montescaglioso (MT) e in altri territori limitrofi, con il ruolo di compagna e diretta collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto all'apice del sodalizio (capo 1), nella gestione dei due canali di spaccio (cocaina ed eroina) e nel recupero delle somme di denaro provento della vendita al minuto.

Il Tribunale ha sostituito l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati fine di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi nn. 30), 45), assorbito nel capo 36), e 54), secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nei predetti capi di imputazione cautelare, per i quali la difesa ha rinunciato alla impugnazione.

In via generale il Tribunale ha rilevato che lo scrutinio eseguito dal Gip sulla esistenza di elementi fattuali sintomatici della costituzione di un organismo associativo sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non avrebbe fatto emergere i tratti tipizzanti l'ipotesi delittuosa, ferma restando, tuttavia, la sussistenza della gravità del quadro indiziario in ordine ai reati fine in materia di stupefacenti contestati ai singoli partecipi dell'associazione.

La prospettazione accusatoria in relazione alla configurazione della condotta associativa è stata fondata su una lunga ed articolata indagine, che prende l'avvio dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], riscontrate dagli esiti dei servizi di intercettazione telefonica, dai quali emergeva che il Castellaneta, personaggio di notoria caratura criminale nel territorio del materano, indicato dal D'Elia al vertice di una autonoma organizzazione criminale dedita al narcotraffico, ne assicurava l'operatività attraverso i due suoi più stretti collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre ad altri partecipi in qualità di corrieri, fornitori e addetti allo spaccio al minuto, con interscambiabilità di compiti e funzioni.

Nelle dichiarazioni del D'Elia veniva rappresentata l'origine della associazione criminale in contestazione, derivata dalla organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo allo stesso D'Elia ed al [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Montescaglioso. [OSCURATO:PERSONA]Elia, dopo la scarcerazione nel gennaio 2018, aveva ricostituito il proprio clan criminale e ceduto diversi quantitativi di sostanze stupefacenti all'ex sodale [OSCURATO:PERSONA], da lui affiliato alla 'ndrangheta in passato con ritualità mafiose, pretendendo ed ottenendo in seguito da questi la consegna di una somma mensile di un milione di euro perché potesse continuare a spacciare droga nel territorio di Montescaglioso, attuando così la regola della cosiddetta "spartenza", tipica degli ambienti di criminalità organizzata sui territori di propria influenza.

Sulla base di tale tessuto dichiarativo è stato sviluppato, attraverso i riscontri offerti dalle captazioni, il quadro indiziario relativo al delitto associativo, ricostruendo l'operatività del nuovo sodalizio criminale secondo uno schema di relazione diretta ed immediata del tipo "due a due", nel quale il Castellaneta operava attraverso i suoi stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, in uno con le rispettive compagne.

Venivano, quindi, ricostruiti i singoli episodi di trasporto e cessione di stupefacente ascrivibili ai singoli partecipi.

1.2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui il Gip aveva tratto le evidenze relative alla sussistenza della organizzazione criminale, sopra sinteticamente descritte, il Tribunale di Potenza le ha ritenute inidonee a configurare gli elementi costitutivi dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisando solo "un autentico concorso continuato di persone nella detenzione illecita e nello spaccio di sostanze stupefacenti".

Il Tribunale potentino richiama in proposito gli orientamenti di questa Corte (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283278 - 01) secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 74 del citato decreto, la commissione di ripetuti reati di spaccio di stupefacenti non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza di tale associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e alla a ffectio societatis.

Richiama altresì il principio espresso sul tema da Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282838 - 01, che, al medesimo fine, richiede l'interazione tra più soggetti che partecipano nell'ambito di un gruppo organizzato e non mere relazioni di tipo diretto ed immediato.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, non risulterebbe alcun elemento di automatica dimostrazione della indiscriminata partecipazione al gruppo di tutti gli indagati né uno stabile rapporto di collaborazione tra gli stessi nel traffico di sostanze stupefacenti ed in particolare, per la Mossuto, preposta dal Castellaneta all'attività di recupero crediti dagli acquirenti-assuntori nell'ambito del canale di vendita di cocaina gestito dal Pellegrino.

Difetterebbero, quindi, pur in presenza di una reiterazione continuativa e persistente delle forniture di stupefacenti, i caratteri soggettivi della partecipazione, ossia la coscienza e volontà dei soggetti di far parte di un gruppo organizzato e di operare in un più ampio contesto associativo, al fine di favorirne il fine specifico di trarre vantaggio dal commercio di stupefacenti.

La prova di questi due requisiti soggettivi deve essere rigorosa e ad personam non potendo derivare in modo generico e indiretto attraverso elaborazioni soggettive di facta concludentia, con conseguente esclusione della sussistenza di tali elementi fattuali sintomatici della costituzione di un organismo associativo sussumibile nel paradigma articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza con un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Deduce il Procuratore ricorrente la manifesta illogicità ed omessa motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso, pur richiamati nel provvedimento.

Rileva, in particolare, che il Tribunale ha disatteso gli stessi principi di diritto richiamati in ordine ai singoli elementi fattuali sintomatici della costituzione di un gruppo criminale dedito al narcotraffico, nel caso di specie sussumibile per modalità e strutture nell'ambito della fattispecie associativa ascritta.

Contesta, in primo luogo, la ritenuta "mancanza di predisposizione di mezzi", evidenziando come il Tribunale del riesame abbia trascurato i vincoli di parentela, di affetto e di collaudata amicizia che intercorrono tra molti dei sodali, legami che costituiscono indice inequivocabile della sussistenza del vincolo associativo e che comportano ex se una comune predisposizione di mezzi, primo fra tutti l'utilizzo delle abitazioni dei rispettivi nuclei familiari.

In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione rileva che il Tribunale ha omesso di valutare la disponibilità di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati, agevolati o rafforzati dall'indicato vincolo di convivenza o familiare esistente tra alcuni dei compartecipi, la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, e dei luoghi messi a disposizione dal Pellegrino, per la cocaina, direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori per il tramite di corrieri di fiducia.

Quanto alla ritenuta assenza di utenze dedicate, di un luogo comune di occultamento dello stupefacente, di una cassa e di mezzi di trasporto comuni, nonché di una base logistica, sottolinea il ricorrente che essa è da riferirsi al forte vincolo familiare e di stretta parentela che intercorre tra i sodali, ex se idoneo a realizzare la cd. circolarità dei rapporti, snodandosi l'attività del gruppo criminale in due distinte "linee di spaccio", il canale della cessione di eroina affidato al Salluce e della cocaina al Pellegrino.

Inoltre, l'assenza di mezzi comuni per il trasferimento della droga troverebbe fondamento nell'esigenza di garantire una commercializzazione in tempi rapidi e sicuri, facendo ricorso al trasporto dello stupefacente indosso ai familiari dei soggetti coinvolti, come emergerebbe dalle stesse registrazioni dei colloqui intercorsi tra Mottola e Salluce e tra Petrozza e Castellaneta.

In ordine all'elemento della condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di '`e7(704 autovetture, lamenta il pubblico ministero che il Tribunale del riesame omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai continui controlli e, quindi, per i suoi spostamenti in auto si serviva normalmente del sodale Petrozza, mentre erano frequenti i contatti tra gli altri partecipi per le consegne di droga (fogli 14 e 15 del ricorso).

Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta, oltre che di referente per fornitori e assuntori, che indirizzava i consumatori di eroina o cocaina ai suoi stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, in ragione del canale di spaccio rispettivamente gestito, occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata pusher [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia, infine, illogicità della motivazione con riferimento alla indicata carenza di affectio societatis tra il promotore Castellaneta e i partecipi, riconoscendo, da un lato, il Tribunale la egemonia del Castellaneta nello smercio di droga nel territorio di Montescaglioso (in linea con le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), ma, dall'altro, sminuendo il suo ruolo ad una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto rispettivamente lo smercio di cocaina e di eroina.

Deduce la omessa e manifestamente illogica valutazione circa la negata sussistenza dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, per la sua riconosciuta caratura criminale, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, e per la netta attribuzione di ruoli separati tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per la cocaina e Salluce per l'eroina, e tra i vari sodali, con l'individuazione di luoghi per il trasferimento e consegna, oltre che deposito della droga, nella loro diretta disponibilità.

Un quadro indiziario, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che evidenziava l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre ai fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e italiani, quali Giosuè, Barbetta e Lomaistro, nonchè al corriere Perrone, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, rendendo un contributo stabile all'attività associativa illecita (cfr. la descrizione della struttura associativa sub pagg. 159-166 dell'ordinanza genetica).

Da tali elementi risulterebbe dimostrato, secondo la prospettazione del Procuratore ricorrente, l'esistenza di rapporti duraturi, di reciproca fiducia e stabile collaborazione, tra i soggetti fornitori e il gruppo del Castellaneta, operando questi di concerto con gli altri partecipi, con piena consapevolezza del ruolo di ciascuno dei partecipi, dei fornitori, del ruolo apicale del Castellaneta e dei suoi due diretti collaboratori, della esistenza di una unica fonte di approvvigionamento del gruppo facente capo al Castellaneta.

4. Il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile richiamare i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, in relazione alla realizzazione in concorso dei reati fine.

In particolare, questa Corte ha puntualizzato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282838 — 01).

Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al sottostante reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346- 01).

In via empirica, ai fini della configurabilità dell'ipotesi associativa, deve sussistere un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto, quale modalità espressiva di una inferenza indiziaria della sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi.

Il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente è espressivo del vincolo associativo solo ove siano realizzate condizioni ulteriori rispetto alla mera reiterazione delle condotte di cessione in concorso.

Questa Corte, in proposito, ha affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450- 01, ove si attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso).

In altre pronunce si è specificato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (ex multis, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01).

2. Alle descritte coordinate ermeneutiche non si è attenuta l'ordinanza impugnata.

In premessa, infatti, il Tribunale del riesame riporta, in maniera dettagliata, ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, in conformità al quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, per poi negare, in maniera apodittica e illogica, la configurabilità del reato associativo.

Nella specie, sulla base del compendio investigativo raccolto, il Tribunale afferma che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di cocaina ed eroina, coordinando e finanziando due distinte linee di spaccio, di cui riceveva i profitti in quanto investitore comune in entrambe (fol. 90/91).

Il Tribunale indica, inoltre, la presenza di indizi rivelatori di un sodalizio nei rapporti intercorsi tra il Castellaneta, con ruolo apicale, e i suoi due referenti di fiducia Salluce, preposto alla gestione della linea del commercio di eroina, e Pellegrino, che curava quella della cocaina (fol. 92), emergente da plurimi elementi, quali l'incontro da Castellaneta con Salluce e Pellegrino dopo la scarcerazione di quest'ultimo (fol 92), la conversazione intercettata nell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i sodali Pellegrino e Salluce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione tra il Castellaneta e il Pellegrino riguardo alla posizione debitoria di Salluce.

Infine, giunge ad escludere la sussistenza del reato associativo per l'assenza di disponibilità di un luogo comune di occultamento, di una cassa comune, di mezzi di trasporto modificati, della interscambiabilità di ruoli, riducendo il complesso materiale probatorio acquisito ad un ambito di meri autonomi rapporti fiduciari, non solo tra il Castellaneta ed i suoi due stretti collaboratori, ma anche tra essi e gli altri soggetti coinvolti nei traffici di stupefacente, tali da non potersi qualificare come organizzazione criminale.

A tale conclusione il Tribunale perviene mediante l'enucleazione di riferimenti indiziari non contestualizzati e non individualizzanti, nel passaggio dai singoli episodi di fornitura, trasporto e cessione di stupefacente, che vedono coinvolti di volta in volta i singoli indagati, riscontrati sul piano indiziario, alla dimensione complessa del rapporto associativo instaurato tra i medesimi soggetti.

La impropria parcellizzazione della valutazione degli elementi indiziari si riscontra nella esposizione non ordinata e non organica della vicenda, che si snoda attraverso una autonoma ricostruzione dei singoli episodi delittuosi di traffico illecito, illustrata riportando stralci dei colloqui intercettati, inframmezzati da commenti, non sempre puntuali, e riferimenti a sequestri di stupefacente e denaro, con il risultato di una motivazione non compiuta delle ragioni della decisione in ordine alla esclusione della fattispecie associativa contestata.

Alla carenza metodologica nella ricostruzione del fatto si aggiunge la intrinseca contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza in fatto di una struttura di coordinamento di due rami di azienda facente capo al Castellaneta - retta dai due fiduciari posti a capo di ciascun ramo (fol. 93), fondata anche su rapporti di parentela e familiari e caratterizzata da un diretto rapporto con i soggetti fornitori - e l'affermata assenza di concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico.

I suddetti rapporti, connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", come descritti nell'ordinanza genetica (fol. 159) sono riduttivamente confinati in un ambito concorsuale bilaterale tra la coppia Castellaneta/Pellegrino per il traffico di cocaina e la coppia Castellaneta/Salluce per il traffico di eroina, e tra questi e le rispettive compagne.

Pur aderendo, dunque, in tesi alla ricostruzione delle fonti di prova offerte nell'ordinanza genetica (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], di cui al fol. 20 e ss.), il Tribunale opera valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, proponendo una lettura parcellizzata degli elementi indicati.

Riconduce alla figura del Castellaneta il solo ruolo di coordinatore e primo investitore nella gestione di due linee di spaccio, pur qualificate come due "rami di un'azienda", omettendo di valorizzare:a) la circolarità delle conversazioni intercettate fra i sodali e oggetto dei dialoghi (qualità, quantità, costi di acquisto, prezzi di vendita, luoghi di custodia, fornitori, acquirenti); b) la disponibilità dei luoghi distinti adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; c) l'esecuzione di numerosi reati fine, riconducibili al programma criminoso e volti ad assicurare una continuativa attività di spaccio di eroina e cocaina in Montescaglioso; d) la esistenza di plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze; e) la ripartizione dei ruoli tra i soggetti.

Soprattutto, omette di contestualizzare tali elementi alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo della criminalità organizzata materana, riconosciuto da famiglie della 'ndrangheta calabrese, in seno alla quale era stato affiliato, che ha indicato nel tt, suo ex sodale Castellaneta, a sua volta da lui affiliato secondo ritualità mafiose, il capo di un sodalizio criminale che in passato gestiva, in parallelo a quello organizzato dal D'Elia, lo spaccio di droga nel territorio di Montescaglioso, attuando la regola della cd.

"spartenza", da cui è derivato il sodalizio criminoso oggetto di contestazione cautelare.

In tal modo, in maniera illogica e contraddittoria, il Tribunale perviene a qualificare i rapporti tra il Castellaneta e i suoi due diretti collaboratori nell'illecito traffico, nonché con glp partecipi, in termini di relazioni personali, di tipo diretto ed immediato, e non come forme di interazione soggettiva nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria.

Il Tribunale del riesame, dunque, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti.

In particolare, il ruolo rivestito dalla Mossuto, compagna del Castellaneta ed incaricata per suo conto del recupero del denaro della vendita di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 28-29 della ordinanza impugnata), viene impropriamente svilito ad una autonoma dimensione interpersonale, avulsa dal contesto organizzativo, pur rilevabile nella duplice struttura di spaccio, che aveva nel Castellaneta il vertice.

Giova, in particolare, richiamare quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, circa la irrilevanza, ai fini della esclusione del reato associativo, della sussistenza di rapporti familiari tra i partecipi.

Nella specie, si è affermato che "una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericolosa; e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento" (Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Rv. 262733 - 01; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 250773 - 01).

Inoltre, questa Corte ha costantemente affermato il principio, qui da ribadirsi, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).

3. Infine, non può non considerarsi che, nel caso di specie, si verte in tema di applicazione di misure cautelari personali.

Nel giudizio cautelare, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Rv. 255928 - 01).

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683 - 01).

3.1. Alle descritte coordinate ermeneutiche, alla luce della ricostruzione del quadro indiziario sopra riportato, non ha dato corretta applicazione il Tribunale del riesame nella valutazione di esclusione della fattispecie associat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto del Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame. Lette le note scritte depositate dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Potenza annullava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 11.11.2022, limitatamente al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P. R. n. 309 del 1990, di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella specie di cocaina, operante nel territorio di Montescaglioso (MT) e in altri territori limitrofi, con il ruolo di compagna e diretta collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto all'apice del sodalizio (capo 1), nella gestione dei due canali di spaccio (cocaina ed eroina) e nel recupero delle somme di denaro provento della vendita al minuto. Il Tribunale ha sostituito l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati fine di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi nn. 30), 45), assorbito nel capo 36), e 54), secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nei predetti capi di imputazione cautelare, per i quali la difesa ha rinunciato alla impugnazione. In via generale il Tribunale ha rilevato che lo scrutinio eseguito dal Gip sulla esistenza di elementi fattuali sintomatici della costituzione di un organismo associativo sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non avrebbe fatto emergere i tratti tipizzanti l'ipotesi delittuosa, ferma restando, tuttavia, la sussistenza della gravità del quadro indiziario in ordine ai reati fine in materia di stupefacenti contestati ai singoli partecipi dell'associazione. La prospettazione accusatoria in relazione alla configurazione della condotta associativa è stata fondata su una lunga ed articolata indagine, che prende l'avvio dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], riscontrate dagli esiti dei servizi di intercettazione telefonica, dai quali emergeva che il Castellaneta, personaggio di notoria caratura criminale nel territorio del materano, indicato dal D'Elia al vertice di una autonoma organizzazione criminale dedita al narcotraffico, ne assicurava l'operatività attraverso i due suoi più stretti collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre ad altri partecipi in qualità di corrieri, fornitori e addetti allo spaccio al minuto, con interscambiabilità di compiti e funzioni. Nelle dichiarazioni del D'Elia veniva rappresentata l'origine della associazione criminale in contestazione, derivata dalla organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo allo stesso D'Elia ed al [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Montescaglioso. [OSCURATO:PERSONA]Elia, dopo la scarcerazione nel gennaio 2018, aveva ricostituito il proprio clan criminale e ceduto diversi quantitativi di sostanze stupefacenti all'ex sodale [OSCURATO:PERSONA], da lui affiliato alla 'ndrangheta in passato con ritualità mafiose, pretendendo ed ottenendo in seguito da questi la consegna di una somma mensile di un milione di euro perché potesse continuare a spacciare droga nel territorio di Montescaglioso, attuando così la regola della cosiddetta "spartenza", tipica degli ambienti di criminalità organizzata sui territori di propria influenza. Sulla base di tale tessuto dichiarativo è stato sviluppato, attraverso i riscontri offerti dalle captazioni, il quadro indiziario relativo al delitto associativo, ricostruendo l'operatività del nuovo sodalizio criminale secondo uno schema di relazione diretta ed immediata del tipo "due a due", nel quale il Castellaneta operava attraverso i suoi stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, in uno con le rispettive compagne. Venivano, quindi, ricostruiti i singoli episodi di trasporto e cessione di stupefacente ascrivibili ai singoli partecipi. 1.2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui il Gip aveva tratto le evidenze relative alla sussistenza della organizzazione criminale, sopra sinteticamente descritte, il Tribunale di Potenza le ha ritenute inidonee a configurare gli elementi costitutivi dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisando solo "un autentico concorso continuato di persone nella detenzione illecita e nello spaccio di sostanze stupefacenti". Il Tribunale potentino richiama in proposito gli orientamenti di questa Corte (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283278 - 01) secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 74 del citato decreto, la commissione di ripetuti reati di spaccio di stupefacenti non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza di tale associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e alla a ffectio societatis. Richiama altresì il principio espresso sul tema da Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282838 - 01, che, al medesimo fine, richiede l'interazione tra più soggetti che partecipano nell'ambito di un gruppo organizzato e non mere relazioni di tipo diretto ed immediato. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, non risulterebbe alcun elemento di automatica dimostrazione della indiscriminata partecipazione al gruppo di tutti gli indagati né uno stabile rapporto di collaborazione tra gli stessi nel traffico di sostanze stupefacenti ed in particolare, per la Mossuto, preposta dal Castellaneta all'attività di recupero crediti dagli acquirenti-assuntori nell'ambito del canale di vendita di cocaina gestito dal Pellegrino. Difetterebbero, quindi, pur in presenza di una reiterazione continuativa e persistente delle forniture di stupefacenti, i caratteri soggettivi della partecipazione, ossia la coscienza e volontà dei soggetti di far parte di un gruppo organizzato e di operare in un più ampio contesto associativo, al fine di favorirne il fine specifico di trarre vantaggio dal commercio di stupefacenti. La prova di questi due requisiti soggettivi deve essere rigorosa e ad personam non potendo derivare in modo generico e indiretto attraverso elaborazioni soggettive di facta concludentia, con conseguente esclusione della sussistenza di tali elementi fattuali sintomatici della costituzione di un organismo associativo sussumibile nel paradigma articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza con un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce il Procuratore ricorrente la manifesta illogicità ed omessa motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso, pur richiamati nel provvedimento. Rileva, in particolare, che il Tribunale ha disatteso gli stessi principi di diritto richiamati in ordine ai singoli elementi fattuali sintomatici della costituzione di un gruppo criminale dedito al narcotraffico, nel caso di specie sussumibile per modalità e strutture nell'ambito della fattispecie associativa ascritta. Contesta, in primo luogo, la ritenuta "mancanza di predisposizione di mezzi", evidenziando come il Tribunale del riesame abbia trascurato i vincoli di parentela, di affetto e di collaudata amicizia che intercorrono tra molti dei sodali, legami che costituiscono indice inequivocabile della sussistenza del vincolo associativo e che comportano ex se una comune predisposizione di mezzi, primo fra tutti l'utilizzo delle abitazioni dei rispettivi nuclei familiari. In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione rileva che il Tribunale ha omesso di valutare la disponibilità di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati, agevolati o rafforzati dall'indicato vincolo di convivenza o familiare esistente tra alcuni dei compartecipi, la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, e dei luoghi messi a disposizione dal Pellegrino, per la cocaina, direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori per il tramite di corrieri di fiducia. Quanto alla ritenuta assenza di utenze dedicate, di un luogo comune di occultamento dello stupefacente, di una cassa e di mezzi di trasporto comuni, nonché di una base logistica, sottolinea il ricorrente che essa è da riferirsi al forte vincolo familiare e di stretta parentela che intercorre tra i sodali, ex se idoneo a realizzare la cd. circolarità dei rapporti, snodandosi l'attività del gruppo criminale in due distinte "linee di spaccio", il canale della cessione di eroina affidato al Salluce e della cocaina al Pellegrino. Inoltre, l'assenza di mezzi comuni per il trasferimento della droga troverebbe fondamento nell'esigenza di garantire una commercializzazione in tempi rapidi e sicuri, facendo ricorso al trasporto dello stupefacente indosso ai familiari dei soggetti coinvolti, come emergerebbe dalle stesse registrazioni dei colloqui intercorsi tra Mottola e Salluce e tra Petrozza e Castellaneta. In ordine all'elemento della condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di '`e7(704 autovetture, lamenta il pubblico ministero che il Tribunale del riesame omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai continui controlli e, quindi, per i suoi spostamenti in auto si serviva normalmente del sodale Petrozza, mentre erano frequenti i contatti tra gli altri partecipi per le consegne di droga (fogli 14 e 15 del ricorso). Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta, oltre che di referente per fornitori e assuntori, che indirizzava i consumatori di eroina o cocaina ai suoi stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, in ragione del canale di spaccio rispettivamente gestito, occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata pusher [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia, infine, illogicità della motivazione con riferimento alla indicata carenza di affectio societatis tra il promotore Castellaneta e i partecipi, riconoscendo, da un lato, il Tribunale la egemonia del Castellaneta nello smercio di droga nel territorio di Montescaglioso (in linea con le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), ma, dall'altro, sminuendo il suo ruolo ad una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto rispettivamente lo smercio di cocaina e di eroina. Deduce la omessa e manifestamente illogica valutazione circa la negata sussistenza dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, per la sua riconosciuta caratura criminale, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, e per la netta attribuzione di ruoli separati tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per la cocaina e Salluce per l'eroina, e tra i vari sodali, con l'individuazione di luoghi per il trasferimento e consegna, oltre che deposito della droga, nella loro diretta disponibilità. Un quadro indiziario, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che evidenziava l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre ai fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e italiani, quali Giosuè, Barbetta e Lomaistro, nonchè al corriere Perrone, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, rendendo un contributo stabile all'attività associativa illecita (cfr. la descrizione della struttura associativa sub pagg. 159-166 dell'ordinanza genetica). Da tali elementi risulterebbe dimostrato, secondo la prospettazione del Procuratore ricorrente, l'esistenza di rapporti duraturi, di reciproca fiducia e stabile collaborazione, tra i soggetti fornitori e il gruppo del Castellaneta, operando questi di concerto con gli altri partecipi, con piena consapevolezza del ruolo di ciascuno dei partecipi, dei fornitori, del ruolo apicale del Castellaneta e dei suoi due diretti collaboratori, della esistenza di una unica fonte di approvvigionamento del gruppo facente capo al Castellaneta. 4. Il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile richiamare i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, in relazione alla realizzazione in concorso dei reati fine. In particolare, questa Corte ha puntualizzato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282838 — 01). Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al sottostante reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346- 01). In via empirica, ai fini della configurabilità dell'ipotesi associativa, deve sussistere un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto, quale modalità espressiva di una inferenza indiziaria della sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente è espressivo del vincolo associativo solo ove siano realizzate condizioni ulteriori rispetto alla mera reiterazione delle condotte di cessione in concorso. Questa Corte, in proposito, ha affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450- 01, ove si attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). In altre pronunce si è specificato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (ex multis, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 2. Alle descritte coordinate ermeneutiche non si è attenuta l'ordinanza impugnata. In premessa, infatti, il Tribunale del riesame riporta, in maniera dettagliata, ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, in conformità al quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, per poi negare, in maniera apodittica e illogica, la configurabilità del reato associativo. Nella specie, sulla base del compendio investigativo raccolto, il Tribunale afferma che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di cocaina ed eroina, coordinando e finanziando due distinte linee di spaccio, di cui riceveva i profitti in quanto investitore comune in entrambe (fol. 90/91). Il Tribunale indica, inoltre, la presenza di indizi rivelatori di un sodalizio nei rapporti intercorsi tra il Castellaneta, con ruolo apicale, e i suoi due referenti di fiducia Salluce, preposto alla gestione della linea del commercio di eroina, e Pellegrino, che curava quella della cocaina (fol. 92), emergente da plurimi elementi, quali l'incontro da Castellaneta con Salluce e Pellegrino dopo la scarcerazione di quest'ultimo (fol 92), la conversazione intercettata nell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i sodali Pellegrino e Salluce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione tra il Castellaneta e il Pellegrino riguardo alla posizione debitoria di Salluce. Infine, giunge ad escludere la sussistenza del reato associativo per l'assenza di disponibilità di un luogo comune di occultamento, di una cassa comune, di mezzi di trasporto modificati, della interscambiabilità di ruoli, riducendo il complesso materiale probatorio acquisito ad un ambito di meri autonomi rapporti fiduciari, non solo tra il Castellaneta ed i suoi due stretti collaboratori, ma anche tra essi e gli altri soggetti coinvolti nei traffici di stupefacente, tali da non potersi qualificare come organizzazione criminale. A tale conclusione il Tribunale perviene mediante l'enucleazione di riferimenti indiziari non contestualizzati e non individualizzanti, nel passaggio dai singoli episodi di fornitura, trasporto e cessione di stupefacente, che vedono coinvolti di volta in volta i singoli indagati, riscontrati sul piano indiziario, alla dimensione complessa del rapporto associativo instaurato tra i medesimi soggetti. La impropria parcellizzazione della valutazione degli elementi indiziari si riscontra nella esposizione non ordinata e non organica della vicenda, che si snoda attraverso una autonoma ricostruzione dei singoli episodi delittuosi di traffico illecito, illustrata riportando stralci dei colloqui intercettati, inframmezzati da commenti, non sempre puntuali, e riferimenti a sequestri di stupefacente e denaro, con il risultato di una motivazione non compiuta delle ragioni della decisione in ordine alla esclusione della fattispecie associativa contestata. Alla carenza metodologica nella ricostruzione del fatto si aggiunge la intrinseca contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza in fatto di una struttura di coordinamento di due rami di azienda facente capo al Castellaneta - retta dai due fiduciari posti a capo di ciascun ramo (fol. 93), fondata anche su rapporti di parentela e familiari e caratterizzata da un diretto rapporto con i soggetti fornitori - e l'affermata assenza di concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico. I suddetti rapporti, connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", come descritti nell'ordinanza genetica (fol. 159) sono riduttivamente confinati in un ambito concorsuale bilaterale tra la coppia Castellaneta/Pellegrino per il traffico di cocaina e la coppia Castellaneta/Salluce per il traffico di eroina, e tra questi e le rispettive compagne. Pur aderendo, dunque, in tesi alla ricostruzione delle fonti di prova offerte nell'ordinanza genetica (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], di cui al fol. 20 e ss.), il Tribunale opera valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, proponendo una lettura parcellizzata degli elementi indicati. Riconduce alla figura del Castellaneta il solo ruolo di coordinatore e primo investitore nella gestione di due linee di spaccio, pur qualificate come due "rami di un'azienda", omettendo di valorizzare:a) la circolarità delle conversazioni intercettate fra i sodali e oggetto dei dialoghi (qualità, quantità, costi di acquisto, prezzi di vendita, luoghi di custodia, fornitori, acquirenti); b) la disponibilità dei luoghi distinti adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; c) l'esecuzione di numerosi reati fine, riconducibili al programma criminoso e volti ad assicurare una continuativa attività di spaccio di eroina e cocaina in Montescaglioso; d) la esistenza di plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze; e) la ripartizione dei ruoli tra i soggetti. Soprattutto, omette di contestualizzare tali elementi alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo della criminalità organizzata materana, riconosciuto da famiglie della 'ndrangheta calabrese, in seno alla quale era stato affiliato, che ha indicato nel tt, suo ex sodale Castellaneta, a sua volta da lui affiliato secondo ritualità mafiose, il capo di un sodalizio criminale che in passato gestiva, in parallelo a quello organizzato dal D'Elia, lo spaccio di droga nel territorio di Montescaglioso, attuando la regola della cd. "spartenza", da cui è derivato il sodalizio criminoso oggetto di contestazione cautelare. In tal modo, in maniera illogica e contraddittoria, il Tribunale perviene a qualificare i rapporti tra il Castellaneta e i suoi due diretti collaboratori nell'illecito traffico, nonché con glp partecipi, in termini di relazioni personali, di tipo diretto ed immediato, e non come forme di interazione soggettiva nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. Il Tribunale del riesame, dunque, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. In particolare, il ruolo rivestito dalla Mossuto, compagna del Castellaneta ed incaricata per suo conto del recupero del denaro della vendita di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 28-29 della ordinanza impugnata), viene impropriamente svilito ad una autonoma dimensione interpersonale, avulsa dal contesto organizzativo, pur rilevabile nella duplice struttura di spaccio, che aveva nel Castellaneta il vertice. Giova, in particolare, richiamare quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, circa la irrilevanza, ai fini della esclusione del reato associativo, della sussistenza di rapporti familiari tra i partecipi. Nella specie, si è affermato che "una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericolosa; e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento" (Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Rv. 262733 - 01; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 250773 - 01). Inoltre, questa Corte ha costantemente affermato il principio, qui da ribadirsi, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). 3. Infine, non può non considerarsi che, nel caso di specie, si verte in tema di applicazione di misure cautelari personali. Nel giudizio cautelare, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Rv. 255928 - 01). Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683 - 01). 3.1. Alle descritte coordinate ermeneutiche, alla luce della ricostruzione del quadro indiziario sopra riportato, non ha dato corretta applicazione il Tribunale del riesame nella valutazione di esclusione della fattispecie associat
Sentenza Cassazione n. 24205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris